SENTENZA
N.46
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
-
Prof. Francesco GUIZZI Giudice
-
Prof. Cesare MIRABELLI "
-
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv.
Massimo VARI "
-
Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Prof. Valerio ONIDA "
-
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv.
Fernanda CONTRI "
-
Prof. Guido NEPPI MODONA "
-
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Prof. Annibale MARINI "
-
Dott. Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante
"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, giudizio iscritto al
n. 128 del registro referendum.
Vista
l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella
camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore Massimo Vari;
uditi gli
avvocati Edoardo Ghera e Antonio Vallebona per i presentatori Daniele
Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia; l'avvocato Mario Salerni per
l'associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s., per la Federazione delle
Rappresentanze Sindacali di Base e per il Centro di ricerca ed elaborazione per
la democrazia; gli avvocati Piergiovanni Alleva e Vittorio Angiolini per la
Federazione dei Verdi ed altri, per il Comitato per le libertà e i diritti
sociali e per il Partito della Rifondazione Comunista.
Ritenuto
in fatto
1.¾
Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, l'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352, ha preso in esame la richiesta di referendum per
sottoporre a votazione popolare il seguente quesito:
"Volete
voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e
successive modificazioni, limitatamente all’art. 18?".
2.¾
Detto Ufficio, nel dichiarare che la richiesta di referendum di
iniziativa popolare è conforme alla legge (ai sensi dell'art. 32 della
menzionata legge n. 352 del 1970), ha disposto l’integrazione del testo del
quesito con il richiamo alle modificazioni apportate dall’art. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108, e lo ha così riformulato:
"Volete
voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e
successive modificazioni, limitatamente all’art. 18, come modificato dall’art.
1 della legge 11 maggio 1990, n. 108?".
Al
fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio medesimo ha,
inoltre, stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo comma, della già
menzionata legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio
1995, n. 173) che la denominazione del referendum sia:
"Licenziamenti: Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di
lavoro".
3.¾
Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione della sopra
menzionata ordinanza del 7 dicembre 1999, ha fissato, per le conseguenti
deliberazioni, l’adunanza in camera di consiglio per il 13 gennaio 2000,
disponendone comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum
ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
4.¾
Nell'imminenza della camera di consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e
Michele De Lucia, presentatori della richiesta di referendum abrogativo
di cui in epigrafe, hanno depositato, con il patrocinio degli avvocati Edoardo
Ghera, Sergio Magrini e Antonio Vallebona, una memoria con la quale chiedono
che il referendum sia dichiarato ammissibile.
5.¾ L'associazione
Progetto Diritti o.n.l.u.s., la Federazione delle rappresentanze sindacali di
base e il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia hanno
congiuntamente depositato, con il patrocinio dell'avvocato Mario Salerni, un
"atto di intervento e memoria", al fine di sentire dichiarare
inammissibile il quesito.
6.¾ A
loro volta, il Comitato per la libertà e i diritti sociali, il Partito della
Rifondazione Comunista, nonché la Federazione dei Verdi, congiuntamente con
l'Associazione nazionale per la sinistra e con "Alfiero Grandi, nella sua
qualità di responsabile del lavoro dei D.S. - Democratici di Sinistra",
hanno depositato, con il patrocinio degli avvocati Piergiovanni Alleva, Amos
Andreoni, Vittorio Angiolini e Pier Luigi Panici, tre distinti "atti di
intervento, memoria e contributo", nei quali vengono svolte identiche
considerazioni al fine di sentire dichiarare inammissibile il quesito
referendario.
7.¾
Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, l'avv. Antonio Vallebona, per i
presentatori, ha eccepito preliminarmente che gli altri soggetti che hanno
depositato memorie non hanno in realtà titolo per partecipare al presente
giudizio. Tesi, questa, contrastata dall'avvocato Vittorio Angiolini.
Nel
merito, l'avvocato Vallebona, insieme all'avvocato Edoardo Ghera, ha illustrato
le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del referendum
prospettate nella memoria.
Essendosi
la Corte riservata di decidere in sentenza sull'ammissibilità delle memorie e
dell'audizione dei soggetti diversi dai presentatori, è stato, altresì, sentito
per il Comitato per la libertà e i diritti sociali, il Partito della
Rifondazione comunista, la Federazione dei Verdi, l'Associazione nazionale per
la sinistra e "Alfiero Grandi nella sua qualità di responsabile del lavoro
dei D.S. - Democratici di sinistra", l'avvocato Piergiovanni Alleva, il
quale ha illustrato le già dedotte ragioni di inammissibilità della richiesta
referendaria. A tali argomentazioni si è associato l'avvocato Mario Salerni,
per l'associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s., la Federazione delle
rappresentanze sindacali di base, il Centro di ricerca ed elaborazione per la
democrazia.
Considerato
in diritto
1.¾ Va
preliminarmente dichiarata, per le ragioni esposte nella sentenza n. 31 del
2000, la ricevibilità delle memorie depositate dai soggetti diversi dai
presentatori della richiesta di referendum, con la conseguente
illustrazione orale.
2.¾ La
richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è
chiamata a pronunziarsi, investe l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo vigente,
quale risulta dalle modifiche di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n.
108 (Disciplina dei licenziamenti individuali).
La
disposizione oggetto del quesito prevede la c.d. tutela reale contro il
licenziamento, tutela il cui tratto fondamentale è rappresentato dal potere del
giudice, nei casi di recesso inefficace, nullo ovvero ingiustificato, di
ordinare al datore di lavoro di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e
di corrispondergli una indennità dal giorno del licenziamento a quello
dell'effettiva reintegrazione.
3.¾ E’
opportuno rammentare, brevemente, in prospettiva diacronica, come l'originaria
normativa del codice civile del 1942 contemplasse la piena libertà di recesso
(c.d. recesso ad nutum) del datore di lavoro nel rapporto a tempo
indeterminato, con il limite dell’obbligo di preavviso, ovvero della
corresponsione di un’indennità sostitutiva (art. 2118 cod. civ.); obbligo che,
peraltro, veniva meno in presenza di una giusta causa di risoluzione del
rapporto lavorativo, tale da non consentirne la prosecuzione, anche provvisoria
(art. 2119 cod. civ.).
Detta
disciplina sopravvisse, nella sua generale portata, sino alla legge 15 luglio
1966, n. 604, con la quale fu introdotto il diverso principio di necessaria
giustificazione del licenziamento (art. 1), richiedendosi a tal fine che l’atto
di recesso del datore di lavoro fosse, comunque, sorretto da una "giusta
causa" (art. 2119 cod. civ.) ovvero da un "giustificato motivo"
(art. 3 della legge n. 604 del 1966), alla cui insussistenza conseguiva
l’obbligo del medesimo di riassumere il dipendente o, alternativamente, di
versagli una indennità risarcitoria, secondo quanto stabilito dall’art. 8 della
stessa legge n. 604. A tale regime, detto di tutela obbligatoria, dal quale
erano esclusi, in linea generale (e salvo ulteriori specifiche esclusioni), i
datori di lavoro che occupassero sino a 35 dipendenti (art. 11), ha fatto poi
seguito la legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), che, con
l'art. 18, ha introdotto, per i casi di accertata inefficacia, nullità o
mancanza di giustificazione del licenziamento, il regime di c.d. tutela reale
del posto di lavoro, sia pure limitandone l'applicazione (art. 35 della stessa
legge n. 300) alle imprese, industriali e commerciali, che occupassero più di
15 dipendenti nell’ambito dell’unità produttiva ovvero nell’ambito dello stesso
comune, nonché alle imprese agricole che occupassero, in analoghe situazioni,
più di 5 dipendenti. La stessa norma ha, inoltre, previsto (dal quarto al settimo
comma) una speciale procedura atta a garantire, nello stesso ambito di materia,
la sollecita risoluzione delle controversie nelle quali è parte il lavoratore
sindacalista.
La
c.d. tutela reale, nei termini in cui risulta attualmente disciplinata dopo
l'intervento in materia della legge 11 maggio 1990, n. 108 (art. 1), comporta,
oltre all'obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, quello
del risarcimento del danno dal medesimo subito, in ragione di una indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a
quello di effettiva reintegrazione (e in ogni caso, non inferiore a 5 mensilità
della retribuzione globale di fatto), cui si aggiunge il versamento, per lo
stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali. Spetta, inoltre,
al lavoratore la facoltà di richiedere, in luogo della reintegrazione nel posto
di lavoro, il pagamento di una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della
retribuzione globale di fatto.
Dai
sopra menzionati interventi normativi è derivato un quadro di disciplina che,
secondo le indicazioni della medesima legge n. 108 del 1990, comporta:
¾
un’area di applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 che riguarda
tutti i datori di lavoro, imprenditori o non, nell'ambito dei previsti limiti
dimensionali, ma con estensione dell'area stessa all’ulteriore ipotesi di
datori di lavoro che occupino più di 60 dipendenti (art. 1);
¾
un’area di applicazione della legge n. 604 del 1966, estesa ai datori di
lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che occupino sino a 15
dipendenti (sino a 5 dipendenti nei confronti degli imprenditori agricoli),
ovvero che occupino sino a 60 dipendenti qualora non sia applicabile l’art. 18
della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla stessa legge n. 108 del 1990
(art. 2, comma 1);
¾
l’applicazione della tutela reale, ex art. 18, nel caso di licenziamento
discriminatorio, quale che sia il numero dei dipendenti occupati, con
estensione di siffatta tutela anche ai dirigenti (art. 3);
¾ la
restrizione (art. 4), ferma restando la tutela di cui al precedente art. 3
nell’ipotesi di licenziamento discriminatorio, dell’area di libera recedibilità
a talune circoscritte ipotesi, specificamente individuate ovvero chiaramente
desumibili in via di interpretazione: lavoro domestico (legge n. 339 del 1958);
lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici (salvo che
abbiano optato per la prosecuzione del rapporto lavorativo); dirigenti
(eccezione ricavabile dal fatto che l’art. 10 della legge n. 604 del 1966 non è
stato oggetto di modifica);
¾
l’esclusione (art. 4), infine, della tutela reale nei confronti delle c.d.
"organizzazioni di tendenza" che non abbiano fini di lucro (le quali,
secondo la consolidata giurisprudenza, sono soggette al regime di tutela
obbligatoria).
Per
una più esauriente illustrazione delle disposizioni vigenti in materia, non va
ignorata, infine, la legge 9 febbraio 1999, n. 30, recante "Ratifica ed
esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a
Strasburgo il 3 maggio 1996". Detta Carta, entrata in vigore il 1°
settembre 1999, contiene disposizioni volte a circondare di specifiche garanzie
la posizione dei prestatori di lavoro contro i licenziamenti, prevedendo, in
particolare (art. 24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il
diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo; il
diritto dei lavoratori licenziati senza valido motivo "ad un congruo
indennizzo o altra adeguata riparazione"; il diritto dei lavoratori stessi
a ricorrere davanti ad un organo imparziale.
3.¾
Tanto premesso sulla normativa vigente in tema di licenziamenti individuali, la
Corte rileva che il quesito risulta formulato in modo univoco e chiaro,
investendo una disciplina unitaria, contenuta in un solo articolo di legge, in
riferimento ad un tipo specifico di tutela avverso il licenziamento
individuale. Il tutto in vista di effetti meramente abrogativi e non
manipolativi.
4.¾
Non ricorre, inoltre, alcuna delle ipotesi ostative espressamente elencate
all'art. 75, secondo comma, della Costituzione.
5.¾ La
richiesta non trova ostacolo nemmeno nei limiti impliciti al referendum
che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato nella inammissibilità di
quesiti che investono leggi c.d. "a contenuto costituzionalmente
vincolato", in quanto vertono su disposizioni la cui abrogazione si
traduce in una lesione di principi costituzionali. Ipotesi, questa, nella quale
la Corte, con successive puntualizzazioni, è venuta ad annoverare anche le leggi
ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di ogni tutela per
situazioni che tale tutela esigono secondo Costituzione.
Sotto
questo profilo, va osservato che la disposizione oggetto di quesito è
indubbiamente manifestazione di quell'indirizzo di progressiva garanzia del
diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, che ha
portato, nel tempo, ad introdurre temperamenti al potere di recesso del datore
di lavoro, secondo garanzie affidate alla discrezionalità del legislatore, non
solo quanto alla scelta dei tempi, ma anche dei modi d'attuazione (sentenze n.
194 del 1970, n. 129 del 1976 e n. 189 del 1980).
In
riferimento a tale discrezionalità, è da escludere, tuttavia, che la
disposizione che si intende sottoporre a consultazione, per quanto espressiva
di esigenze ricollegabili ai menzionati principi costituzionali, concreti
l'unico possibile paradigma attuativo dei principi medesimi.
Pertanto,
l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere
uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, che risulta
ricondotta, nelle discipline che attualmente vigono sia per la tutela reale che
per quella obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione
del licenziamento. Né, una volta rimosso l'art. 18 della legge n. 300 del 1970,
verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi, in quanto
resterebbe, comunque, operante nell'ordinamento, anche alla luce dei principi
desumibili dalla Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 9
febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, la cui
tendenziale generalità deve essere qui sottolineata.
6.¾
Non costituisce, d'altro canto, ostacolo alla chiarezza del quesito l'esistenza
di altre disposizioni, non investite dal quesito stesso, quali gli artt. 5,
comma 3, e 17 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché l'art. 3 della legge
11 maggio 1990, n. 108, che in materia, rispettivamente, di procedure di
mobilità dei lavoratori e di licenziamento discriminatorio, rinviano, sotto il
profilo sanzionatorio, alla disciplina vigente dell'art. 18 della legge n. 300
del 1970.
Va da
sé, infatti, che, per tali disposizioni, si produrranno, eventualmente, i
normali effetti caducatori o di adattamento, la cui individuazione esula dai
compiti di questa Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
ammissibile la richiesta di referendum popolare, così come integrata a
seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 7-13
dicembre 1999, per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante
"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; richiesta dichiarata
legittima, con la suddetta ordinanza, dall'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 3 febbraio 2000.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.