SENTENZA
N. 44
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Prof.
Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof.
Francesco GUIZZI Giudice
- Prof.
Cesare MIRABELLI "
- Prof.
Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv.
Massimo VARI "
- Dott.
Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Prof.
Valerio ONIDA "
- Prof.
Carlo MEZZANOTTE "
- Avv.
Fernanda CONTRI "
- Prof.
Guido NEPPI MODONA "
- Prof.
Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof.
Annibale MARINI "
- Dott.
Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
"Ordinamento giudiziario", limitatamente a:
- articolo 16, comma 2, limitatamente alle
parole: ", senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della
Magistratura", e comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni
di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli
arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti
pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio
1962, n. 1063.", come sostituiti dall'art. 14 della legge 2 aprile 1979,
n. 97;
giudizio
iscritto al n. 126 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999
con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 13
gennaio 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri;
udito l'avvocato Claudio Chiola per i
presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele.
Ritenuto
in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare abrogativo - presentata da Capezzoni Daniele, De Lucia Michele,
Giustino Mariano, Stanzani Ghedini Sergio Augusto e Bernardini Rita - sul
seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il Regio
Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario"
limitatamente a: - articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ",
senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", nonché
comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di
presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è
parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo
quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n.
1063."? ".
1.2. - Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999,
l'Ufficio centrale ha dichiarato legittima la richiesta, dopo averne verificato
la regolarità; inoltre, il medesimo Ufficio, rilevando che la proposta
referendaria non faceva menzione delle modifiche apportate dall'art. 14, commi
2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97, ha provveduto ad integrare il testo
del quesito con la indicazione della citata legge di modifica, ed ha infine
stabilito per il referendum in esame la seguente denominazione:
"Incarichi extragiudiziari dei magistrati: Abolizione della possibilità
per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività
giudiziarie".
2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza
dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13
gennaio 2000 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.
Il Comitato promotore del referendum
ha depositato memoria a sostegno dell'ammissibilità della richiesta
referendaria.
3. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio
2000 è stato udito l'avvocato Claudio Chiola, che ha illustrato le ragioni
dell'ammissibilità del referendum.
Considerato
in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo,
sottoposta all'esame di ammissibilità di questa Corte, investe alcune
disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), e precisamente il secondo comma dell'art. 16, limitatamente alle
parole ", senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della
magistratura", nonché l'intero terzo comma della medesima norma.
La proposta referendaria è diretta
all'abrogazione delle disposizioni che prevedono la possibilità per i
magistrati, previa l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura,
di accettare incarichi di qualsiasi specie e di assumere le funzioni di
arbitro.
2. -
La richiesta di referendum in oggetto è ammissibile.
Deve anzitutto escludersi la sussistenza
delle cause ostative espressamente indicate dall'art. 75, secondo comma, della
Costituzione, in quanto le disposizioni di legge che si intendono sottoporre a
consultazione referendaria abrogativa sono del tutto estranee alle materie ivi
menzionate.
Il quesito risponde ai requisiti di chiarezza
ed omogeneità; la possibilità per i magistrati di accettare incarichi estranei
al loro ruolo istituzionale e di assumere le funzioni di arbitro costituisce
infatti un principio unitario, alla cui eliminazione è indirizzata la richiesta
referendaria, la quale propone appunto l'abrogazione delle disposizioni che
detto principio contengono.
Alle stesse conclusioni, del resto, è
pervenuta questa Corte con la sentenza n. 41 del 1997, dichiarando
l'ammissibilità della richiesta di referendum formulata nei medesimi termini
di quella in esame.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta
di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente alle
seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole ", senza
l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma 3:
"In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di
presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è
parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo
quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n.
1063.", come sostituiti dall'art. 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97;
richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Giuliano
VASSALLI, Presidente
Fernanda
CONTRI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 7 febbraio 2000.