Sentenza n. 41/2000

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SENTENZA N. 32

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilitai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", limitatamente agli articoli 1, 2 e 3; giudizio iscritto al n. 114 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi a legge le richieste;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

udito l'avvocato Achille Chiappetti per i presentatori Daniele Capezzone e altri e Gianfranco Fini e altri.

Ritenuto in fatto

1. ' L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, esaminate due richieste di referendum popolare - presentate, rispettivamente, il 9 settembre 1999 da Gianfranco Fini e altri ventidue cittadini elettori e il 28 settembre 1999 da Rita Bernardini e altri sette cittadini elettori - concernenti l'abrogazione parziale della legge 3 giugno 1999, n. 157, ha verificato la regolaritelle richieste e, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, ne ha dichiarato la legittimitisponendone la concentrazione e stabilendo la seguente denominazione del referendum: "Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie: Abrogazione".

Le richieste di referendum hanno per oggetto il seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999, n. 157 recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", limitatamente agli articoli 1, 2 e 3 '".

2. ' Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 13 gennaio 2000, dandone comunicazione ai presentatori delle richieste di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

3. ' Nell'imminenza della camera di consiglio i presentatori delle due richieste di referendum hanno depositato due memorie, di identico contenuto, sostenendo che il quesito referendario si presenta chiaro e omogeneo, corrispondente all'effetto abrogativo che ne deriverebbe in caso di esito positivo della consultazione: eliminare i rimborsi pubblici per le spese elettorali e referendarie dei movimenti e partiti politici, she essi sostengano le spese solo con mezzi propri o giovandosi di erogazioni liberali private. I presentatori sottolineano inoltre che l'oggetto del quesito ' completo e unitario, e che nessuna incidenza possono avere i rinvii ad altre fonti normative contenuti nell'art. 2 della legge n. 157 del 1999, trattandosi di mere disposizioni di richiamo destinate a rimanere inoperanti una volta abrogato l'istituto del rimborso stesso. Del resto, rilevano le memorie, norme analoghe di contribuzione pubblica ai partiti politici sono state gi'oggetto in passato di due richieste referendarie, entrambe dichiarate ammissibili (sentenze nn. 16 del 1978 e 30 del 1993); nessuna preclusione all'ammissibilitel referendum sussiste dunque, concludono i presentatori.

4. Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 'stato ascoltato, in rappresentanza dei presentatori, l'avvocato Achille Chiappetti che ha ribadito gli argomenti a favore dell'ammissibilitelle richieste referendarie.

Considerato in diritto

Le richieste di referendum abrogativo oggetto di esame sono dirette all'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici). Le disposizioni indicate (artt. 1 e 2) contengono la disciplina del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici nelle campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonchel rimborso delle spese sostenute dai comitati promotori di referendum abrogativi e prescrivono (art. 3) la destinazione di una quota parte delle somme ricevute alla promozione della partecipazione politica delle donne. La restante parte della legge, non sottoposta alle richieste di referendum abrogativo, contiene la previsione di agevolazioni per le erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici, nonchorme transitorie per regolare le situazioni pendenti formatesi sotto la precedente legge 2 gennaio 1997, n. 2, e relative norme di copertura finanziaria.

Le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3 costituiscono dunque un corpo normativo omogeneo, all'interno della legge che li contiene, e si prestano quindi a essere investite dalle richieste di referendum abrogativo parziale, la cui ammissibilitisulta dall'inesistenza di limiti e impedimenti costituzionali - derivanti esplicitamente dall'art. 75 della Costituzione o implicitamente dal sistema costituzionale di cui esso fa parte ' invocabili nella specie.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), dichiarate legittime e concentrate in un unico quesito, con ordinanza del 7'13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Coseciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000

Giuliano VASSALLI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata il 7 febbraio 2000