Ordinanza n. 29/2000

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ORDINANZA N. 29

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI 

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.  Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO 

- Dott. Riccardo CHIEPPA 

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

- Prof. Valerio ONIDA 

- Prof. Carlo MEZZANOTTE 

- Avv. Fernanda CONTRI 

- Prof. Guido NEPPI MODONA 

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco  BILE  "

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1998 dal Pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Caruso Daniela, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

 Ritenuto che il Pretore di Latina, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1998 (r.o. n. 261 del 1999), nel corso di un procedimento penale nel quale era chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma;

 che, ad avviso del giudice a quo, essa si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione, rimandando alla nozione di aree protette quale desumibile dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1 dello stesso d.l. n. 312 del 1985, che individua i beni oggetto di tutela per categoria;

 che siffatta elencazione sarebbe illegittima, non consentendo che la individuazione dei beni con naturale attitudine al vincolo e conseguenti limitazioni al diritto di godimento e di disposizione avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine di rendere conoscibili le ragioni che connotano il particolare pregio del bene, sia per consentire ai privati di introdurre le proprie osservazioni ed istanze;

 che, inoltre, la norma in questione recherebbe vulnus all'art. 9 della Costituzione, giacché il valore estetico culturale risulterebbe individuato e riconosciuto non in quanto effettivamente sussistente in relazione alle caratteristiche proprie del bene stesso, ma attraverso la utilizzazione di caratteri e/o qualificazioni meramente giuridiche;

 che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 1-sexies violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per il contrasto con il principio della legalità, avuto riguardo alla indeterminatezza della pena da applicare, oltre che della condotta incriminata, individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni dello stesso d.l. n. 312 del 1985.

 Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985 è già stata risolta in riferimento ai medesimi parametri invocati nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 68 del 1998 (v. anche, per taluni profili, ordinanze nn. 158 e 316 del 1998);

 che, pertanto, essa va dichiarata manifestamente infondata.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 9, 25, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.