ORDINANZA
N. 29
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
-
Prof. Francesco GUIZZI Giudice
-
Prof. Cesare MIRABELLI "
-
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv.
Massimo VARI "
-
Dott. Cesare RUPERTO "
-
Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Prof. Valerio ONIDA "
-
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv.
Fernanda CONTRI "
-
Prof. Guido NEPPI MODONA "
-
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof.
Annibale MARINI "
-
Dott. Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985,
n. 431, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1998 dal Pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Caruso Daniela, iscritta al n. 261 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 10
novembre 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Pretore di Latina, con
ordinanza emessa il 2 dicembre 1998 (r.o. n. 261 del 1999), nel corso di un
procedimento penale nel quale era chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art. 1-sexies
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dalla legge di
conversione 8 agosto 1985, n. 431, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della predetta norma;
che, ad avviso del giudice a quo, essa
si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione,
rimandando alla nozione di aree protette quale desumibile dalla espressa
elencazione normativa di cui all'art. 1 dello stesso d.l. n. 312 del 1985, che
individua i beni oggetto di tutela per categoria;
che siffatta elencazione sarebbe illegittima,
non consentendo che la individuazione dei beni con naturale attitudine al
vincolo e conseguenti limitazioni al diritto di godimento e di disposizione
avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine di rendere conoscibili
le ragioni che connotano il particolare pregio del bene, sia per consentire ai
privati di introdurre le proprie osservazioni ed istanze;
che, inoltre, la norma in questione
recherebbe vulnus all'art. 9 della Costituzione, giacché il valore
estetico culturale risulterebbe individuato e riconosciuto non in quanto
effettivamente sussistente in relazione alle caratteristiche proprie del bene
stesso, ma attraverso la utilizzazione di caratteri e/o qualificazioni
meramente giuridiche;
che, nella prospettazione del giudice
rimettente, l'art. 1-sexies violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, per il contrasto con il principio della legalità,
avuto riguardo alla indeterminatezza della pena da applicare, oltre che della
condotta incriminata, individuata con generico riferimento alla violazione
delle disposizioni dello stesso d.l. n. 312 del 1985.
Considerato che la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312
del 1985 è già stata risolta in riferimento ai medesimi parametri invocati nel
senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 68 del 1998 (v. anche, per
taluni profili, ordinanze nn. 158 e 316 del 1998);
che, pertanto, essa va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto
dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in
riferimento agli artt. 9, 25, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, dal
Pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
gennaio 2000.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.