ORDINANZA N. 13
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di C. L., iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 408, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la persona offesa abbia la facoltà di estrarre copia degli atti di cui può prendere visione;
che il rimettente premette:
- che il pubblico ministero
aveva formulato richiesta di archiviazione, avverso la quale la persona offesa
aveva presentato opposizione, indicando l'oggetto della investigazione
suppletiva e i relativi elementi di prova;
- che il
pubblico ministero, espletate le indagini disposte ai sensi dell'art. 409,
comma 4, cod. proc. pen., aveva reiterato la richiesta di archiviazione e che,
a seguito della notificazione del relativo avviso, il difensore della persona
offesa aveva chiesto copia degli atti dell'indagine suppletiva, rilevando - ad
avviso del rimettente «non senza ragione» - essere «del tutto illogico ed
assurdo che un difensore, al fine di fare fino in fondo il proprio dovere,
debba essere costretto ad opera di amanuense ...», ma il pubblico ministero
aveva respinto l'istanza, in base al rilievo che a norma dell'art. 408 cod.
proc. pen. al difensore spetta solo il diritto di «prendere visione del
fascicolo»;
- che la
persona offesa aveva nuovamente presentato opposizione alla richiesta di
archiviazione, eccependo, in via principale, la nullità del procedimento «per
inosservanza delle norme che consentono al difensore di estrarre copia degli
atti del procedimento una volta che allo stesso sia consentito prenderne
visione»;
che il
rimettente osserva che nel caso in esame «non sarebbe sorto alcun problema se
il p.m. si fosse adeguato alla sentenza delle S.U. della S.C. 3/2-14/4/1995,
ric. Sciancalepore, ed avesse acconsentito all'estrazione di copia informale»
degli atti quando il difensore ne aveva fatto richiesta;
che,
invece, il diritto di difesa era stato «ingiustificatamente ostacolato e
compromesso dal mancato riconoscimento della facoltà del difensore di estrarre
copia degli atti dell'indagine suppletiva, tenuto conto del breve margine di
tempo per proporre opposizione e della intuibile difficoltà di stabilire un
tempestivo contatto da parte del difensore (presso il cui studio sono, ex art. 33 disp. att. cod. proc. pen.,
depositati gli avvisi) con il suo cliente»;
che, a
sostegno di tali argomentazioni, il rimettente rinvia a quanto affermato in
relazione ad un caso analogo da questa Corte nella sentenza n. 192 del 1997,
menzionando, in particolare, quel passaggio della decisione ove, con
riferimento alla ratio dell'istituto,
la Corte aveva rilevato che «il deposito degli atti in cancelleria a
disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme
al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia».
Considerato che il giudice rimettente, da un lato rileva che «non sarebbe sorto alcun
problema» se il pubblico ministero, a seguito della richiesta del difensore
della persona offesa, si fosse adeguato ad uno specifico precedente delle
Sezioni Unite ed avesse acconsentito al rilascio di copia informale degli atti,
dall'altro, e soprattutto, coglie la forza espansiva delle argomentazioni poste
a fondamento della sentenza di questa Corte n. 192 del 1997, mostrando di non
condividere l'interpretazione della norma denunciata che sta alla base del
provvedimento reiettivo del pubblico ministero;
che nel
caso di specie il rimettente, avendo la disponibilità degli atti trasmessi dal
pubblico ministero unitamente alla richiesta di archiviazione a norma dell'art.
408, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe quindi potuto rilasciare egli stesso le
copie richieste alla luce della sentenza n. 192 del 1997;
che, ove la
norma consenta una interpretazione conforme a Costituzione, il giudice è tenuto
a farla propria, dovendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo
se risulta impossibile darne una interpretazione costituzionalmente corretta
(cfr. in particolare la sentenza n. 356 del 1996);
che
l'ordinanza di rimessione prospetta, invece, il dubbio di costituzionalità
riferendosi alla interpretazione del pubblico ministero senza condividerla ed è
del tutto carente di motivazione in ordine alle ragioni per cui il giudice non
ha ritenuto di applicare la norma denunciata alla stregua dell'interpretazione,
da lui stesso propugnata, conforme a Costituzione;
che,
pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 408,
comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.