SENTENZA N. 12
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
- Prof. Cesare MIRABELLI “
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO “
- Avv. Massimo VARI “
- Dott. Cesare RUPERTO “
- Dott. Riccardo CHIEPPA “
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY “
- Prof. Valerio ONIDA “
- Prof. Carlo MEZZANOTTE “
- Avv. Fernanda CONTRI “
- Prof. Guido NEPPI MODONA “
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Prof. Annibale MARINI “
- Dott. Franco BILE “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero per le politiche agricole – Direzione Generale politiche comunitarie e internazionali, div. III, prot. E/898, del 4 settembre 1997, recante “Interpretazione Legge n. 662/96, art. 2, comma 173 – Quote latte”, promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 18 novembre 1997, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 54 del registro conflitti 1997.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 novembre 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1. — La Regione Lombardia, con ricorso
notificato il 18 novembre 1997 e depositato il 26 novembre 1997, propone
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del
Ministero per le politiche agricole, Direzione generale delle politiche
comunitarie e internazionali, in data 4 settembre 1997, avente ad oggetto
“Interpretazione della legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 173 - Quote latte”,
per violazione degli articoli 3, 97, 117, 118 e 41 della Costituzione, anche in
riferimento alla legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore
lattiero-caseario) e alla legge 28 marzo 1997, n. 81 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure
straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi
urgenti a favore dell’agricoltura), nonché per contrasto con i principî
costituzionali di affidamento, di leale collaborazione e di efficacia della
legge nel tempo.
La ricorrente premette che il comma 54
dell’articolo 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, stabilisce che “a
decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e 11 dell’art. 10 della legge 26
novembre 1992, n. 468, sono abrogati”, e ricorda che i commi citati prevedevano
riduzioni di quota nella misura, a seconda dei casi, del 10 per cento o del 15
per cento, con costituzione di un’apposita riserva regionale, nelle ipotesi di
cessione o affitto di quota latte senza alienazione dell’azienda agricola.
La Regione rileva, poi, che la nota
ministeriale, oggetto di ricorso, contiene un’interpretazione della decorrenza
temporale dell’abrogazione dei commi 10 e 11 dell’art. 10 della legge n. 468
del 1992, disposta dall’art. 1, comma 54, della legge n. 81 del 1997, che
comporterebbe la applicazione della riduzione ai quantitativi oggetto dei
contratti di cessione stipulati nel 1996.
Tale interpretazione, ad avviso della
Regione Lombardia, contrasterebbe con la lettera del citato art. 1, comma 54,
della legge n. 81 del 1997, con la normativa comunitaria e nazionale che fissa
il periodo di produzione lattiera dal 1° aprile al 31 marzo successivo di
ciascun anno, e con l’art. 10, comma 6, della legge n. 468 del 1992, come
modificato dall’art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), il quale stabilisce che le
cessioni di quote sono efficaci “a partire dal periodo successivo a quello in
cui è avvenuta la stipulazione”.
Del resto – aggiunge la ricorrente –
una differente e corretta interpretazione era già stata adottata dal competente
ufficio regionale con una nota pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 21
aprile 1997, nella quale si affermava che “i quantitativi ceduti – oggetto dei
contratti di cessione stipulati per la campagna 1997/1998 e trasmessi alla
Regione da parte dei produttori – sono da considerarsi esenti dal taglio di
quota previsto in precedenza”.
Secondo la Regione Lombardia,
l’intervento amministrativo statale denunciato, oltre che contrario “ai più
elementari ed usuali criteri ermeneutici”, violerebbe, altresì, le competenze
regionali in materia, in quanto opererebbe “una imprevedibile quanto grave
lesione dei poteri di governo regionale di settore, sulla base di una
interpretazione del dato normativo primario assolutamente ingiustificata”. E
l’invasione della sfera di competenze regionali sarebbe, nel caso, ancora più
grave, perché tali competenze erano già state effettivamente esercitate dalla
Regione, con comunicazione alla stessa autorità ministeriale, che non aveva
ritenuto in alcun modo di contestarle. La nota ministeriale censurata sarebbe,
quindi, in contrasto anche con il principio di leale collaborazione.
Ad avviso della ricorrente, inoltre, la
nota denunciata violerebbe gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto
l’iniziativa economica dei produttori e il loro legittimo affidamento
verrebbero pregiudicati da un’interpretazione che conferisce ultrattività a una
norma abrogata.
2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si
è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso proposto dalla
Regione Lombardia sia dichiarato infondato.
Nell’imminenza dell’udienza,
l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria nella quale rileva che
l’art. 2, comma 3, lettera c), del
decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in
materia di produzione lattiera), come convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1998, n. 5, ha precisato che “i quantitativi trasferiti
mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e
successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale”.
In tal modo, ad avviso dell’Avvocatura,
si sarebbe interpretata in sede legislativa la norma abrogatrice contenuta nell’art.
1, comma 54, della legge n. 81 del 1997, di conversione del decreto-legge n. 11
del 1997, e sarebbe, quindi, rimasto senza oggetto il conflitto proposto dalla
ricorrente e venuta meno la ragione del contendere.
3. — In prossimità dell’udienza la
Regione Lombardia, ha depositato una memoria, nella quale insiste per
l’accoglimento del ricorso.
Ad avviso della ricorrente, l’entrata
in vigore del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 5 del 1998, non avrebbe integralmente innovato la pregressa
situazione normativa, in quanto l’art. 2, comma 3, lettera c), della legge citata non chiarirebbe “se sono indenni dal taglio
di quota i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota per i periodi
1997/1998 e successivi sia in riferimento alla quota A che in riferimento alla
quota B”.
Né, secondo la Regione, l’esaurimento
della campagna 1997-1998 comporterebbe la sopravvenuta cessazione della materia
del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del
ricorso in discussione, in quanto non sarebbero stati ancora diramati i
quantitativi di riferimento definitivi assegnati a ciascun operatore e non
sarebbero state ancora effettuate le operazioni di compensazione.
Considerato
in diritto
1. — Sul ricorso per conflitto di
attribuzione proposto dalla Regione Lombardia, questa Corte è stata chiamata a
decidere se spetti allo Stato, e per esso al Ministero per le politiche
agricole, attraverso una nota della Direzione generale delle politiche
comunitarie e internazionali, interpretare la disciplina legislativa in materia
di cessione di quote latte, quale risulta dall’articolo 1, comma 54, del
decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, come convertito dalla legge 28 marzo
1997, n. 81, nel senso che siano esentati dalla riduzione della quota in caso
di vendita solo i contratti stipulati in data successiva all’entrata in vigore
di tale legge, e non anche quelli conclusi precedentemente. E’ avviso della
ricorrente che una simile interpretazione leda le competenze regionali e sia
stata adottata dal Ministero in violazione di una serie di parametri costituzionali,
identificati, nel ricorso, negli articoli 3, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione,
nonché nei principî di affidamento, di leale cooperazione tra Stato e Regioni e
di efficacia della legge nel tempo.
2. — A una pronuncia sul merito del
presente conflitto di attribuzione osta la sopravvenuta legge 27 gennaio 1998,
n. 5, che, nel convertire il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, ha
determinato il venir meno della materia del contendere.
3. — In base all’articolo 10, comma 10,
della legge 26 novembre 1992, n. 468, la cessione di quota latte a titolo di
vendita o di affitto dava luogo a una riduzione del 15 per cento della quota
stessa, con devoluzione di tale percentuale ad un’apposita riserva regionale.
La quota veniva ridotta nella misura del 10 per cento in caso di operazioni di
cessione di entità non eccedente i seicento quintali. Secondo l’articolo 10,
comma 11, della stessa legge, le Regioni dovevano poi provvedere alle
riassegnazioni dei quantitativi risultanti dalle riduzioni delle quote oggetto
di cessione, sentite le organizzazioni sindacali agricole più rappresentative,
entro il termine di dodici mesi dalla disponibilità, venendo altrimenti i
predetti quantitativi fatti confluire nella riserva nazionale.
Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n.
11, come modificato dalla legge di conversione n. 81 del 1997, ha stabilito, al
comma 54 dell’articolo 1, che, a decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e
11 dell’articolo 10 della legge n. 468 del 1992, sono abrogati. Da questa
disposizione abrogatrice ha preso le mosse la Regione Lombardia che, in un
comunicato della Direzione generale dell’agricoltura, ha chiarito il proprio
orientamento interpretativo secondo il quale i quantitativi oggetto dei
contratti di cessione stipulati per la campagna 1997-1998 e trasmessi alla
Regione da parte dei produttori, sono da considerarsi, ai sensi della nuova
normativa, esenti dal taglio di quota previsto in precedenza. Ma questa stessa
disposizione ha dato luogo al diverso orientamento interpretativo del Ministero
per le politiche agricole, in virtù del quale l’abrogazione delle disposizioni
che prevedevano la riduzione del 10 o del 15 per cento della quota latte ceduta
avrebbe avuto riguardo ai contratti stipulati nel periodo 1997-1998, destinati
ad avere effetto nel periodo 1998-1999, sicché il taglio di quota avrebbe
dovuto essere comunque effettuato in relazione ai contratti stipulati prima
della entrata in vigore della legge n. 81 del 1997 in base alla legge n. 468
del 1992, ancorché abrogata.
4. — Il contrasto sul punto tra
Ministero e Regione è stato risolto dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, che
all’articolo 2, comma 3, lettera c),
formulando nuovamente la disposizione abrogatrice contenuta nell’articolo 1, comma
54, del decreto legge n. 11 del 1997, convertito dalla legge n. 81 del 1997, ha
reso chiaro che “i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con
validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione
percentuale”; d’altra parte, i contratti valevoli a partire dal periodo
1997-1998 non possono essere altri che quelli conclusi entro il 31 dicembre
1996, secondo quanto si desume dall’articolo 10, comma 6, della legge n. 468
del 1992, come modificato dall’articolo 2, comma 173, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
La sopravvenienza della nuova
disposizione, dalla quale risulta una soluzione interpretativa conforme alla
prospettazione della ricorrente, ha determinato la cessazione della materia del
contendere in ordine alla nota ministeriale oggetto del presente conflitto,
giacché l’ulteriore questione in relazione alla quale, ad avviso della
ricorrente, permarrebbe una situazione di incertezza – se, cioè, per i periodi
1997-1998 e successivi, i contratti di trasferimento siano indenni da taglio in
riferimento sia alla quota A che alla quota B – non è affrontata dalla nota
ministeriale censurata e non è compresa nel thema
decidendum fissato dal ricorso introduttivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione
proposto dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.