Ordinanza n. 8/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 8

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

- Dott. Franco BILE               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Leonelli Osvaldo contro l’Ufficio IVA di Firenze, iscritta al n. 904 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il Giudice relatore Annibale Marini.

  Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con ordinanza emessa il 6 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del 27 aprile 1989;

  che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate - le quali prevedono la possibilità, per gli uffici finanziari, di determinare induttivamente corrispettivi, compensi e ricavi, per alcune categorie di contribuenti, in caso di scelta della contabilità semplificata, sulla base di coefficienti di congruità elaborati alla stregua di parametri economici di diverso genere - si porrebbero in contrasto in primo luogo con l'art. 23 Cost., poichè l'obbligo di eseguire la prestazione tributaria conseguente a siffatto accertamento deriverebbe non da un atto avente forza di legge, ma dal provvedimento di natura amministrativa (nella specie un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) con il quale i coefficienti medesimi vengono determinati;

  che le norme stesse sarebbero altresì lesive del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto il suddetto meccanismo di accertamento, precludendo al contribuente ogni possibilità di prova contraria, prescinderebbe da qualsiasi valutazione sulla reale entità dei redditi prodotti dal contribuente medesimo;

  che nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

  che, ad avviso della Avvocatura, non sussisterebbe la denunciata violazione dell’art. 23 Cost. dovendo la riserva di legge ivi prevista essere intesa, in conformità alla concorde opinione di dottrina e giurisprudenza, in senso relativo e non assoluto;

  che nemmeno sarebbe configurabile il prospettato contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., potendo in ogni caso il contribuente, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, fornire la prova contraria volta a dimostrare, in relazione allo specifico atteggiarsi dell'attività svolta, l'inapplicabilità nei suoi confronti dei coefficienti presuntivi di reddito;

  Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale, per risultare ammissibile, esige la puntuale illustrazione delle circostanze di fatto oggetto della controversia, onde consentire alla Corte le valutazioni di sua competenza anche in ordine alla rilevanza della questione così come proposta dal rimettente (ex plurimis: ordinanza n. 194 del 1999);

  che, nel caso in esame, l'ordinanza di rimessione si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione senza peraltro fornire il benchè minimo elemento di individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.