Ordinanza n. 2/2000

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ORDINANZA N. 2

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promossi con 3 ordinanze emesse il 14 maggio 1998 della Commissione tributaria provinciale di Imperia rispettivamente iscritte ai nn. 707, 708 e 709 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 14 maggio 1998 (R.O. nn. 707, 708 e 709 del 1998), nel corso di giudizi aventi ad oggetto il pagamento di imposte INVIM (R.O. nn. 707 e 709), successorie (R.O. n. 708) e di registro (R.O. n. 709), la Commissione tributaria provinciale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, "nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe d’estimo e delle rendite già determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990";

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, comportando "l’attribuzione immediata e diretta delle rendite catastali alle unità immobiliari e la conseguente appropriazione da parte del legislatore di una funzione tipicamente amministrativa che integra un comportamento viziato di eccesso di potere e di irragionevolezza";

che l’ordinanza rileva, altresì, "la difformità della citata disposizione rispetto agli articoli 24 e 113 della Costituzione non avendo il cittadino nessuna possibilità di difesa giurisdizionale di fronte ad una disciplina normativa che assorbe concretamente la funzione amministrativa";

che é intervenuto, per tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, nei termini in cui risulta qui prospettata, la questione ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte, che, con sentenza n. 211 del 1998, ha escluso, quanto alla lamentata violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, che la disposizione denunciata abbia inteso ricomprendere nell’effetto di legificazione, oltre al criterio di revisione delle tariffe d'estimo, anche "l’attribuzione di fatto in via diretta ed immediata della rendita catastale" ai singoli immobili, ciò significando che, "se si sono determinati altri vizi in sede di rilevazione dei valori degli immobili ovvero di determinazione delle rendite diversi da quelli discendenti dal criterio ora legificato, i vizi stessi non possono reputarsi sanati";

che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti di concludenza tale da indurre questa Corte a mutare le affermazioni poste a fondamento della citata sentenza n. 211 del 1998, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 7 gennaio 1999.