Sentenza n. 465/99

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SENTENZA N. 465

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.  Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO 

- Dott. Riccardo CHIEPPA 

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

- Prof. Valerio ONIDA 

- Avv. Fernanda CONTRI 

- Prof. Guido NEPPI MODONA 

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge della Regione Siciliana approvata il 23 dicembre 1997, recante "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operanti in Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 31 dicembre 1997, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1998.

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

udito l'Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.Ric. n. 2 del 1998) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), per violazione degli artt. 14 e 17 dello statuto speciale, nonché dell'art. 114 della Costituzione.

In particolare, il ricorrente, ha impugnato l'art. 11, comma 6, della predetta legge, nella parte in cui proroga, ulteriormente, al 31 dicembre 1998, il termine previsto dal comma 37, dell'art. 2, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prorogato alla data del 31 dicembre 1997.

Tale previsione, secondo il ricorrente, limitandosi ad un episodico ed irragionevole intervento sui termini senza alcun carattere di organicità nella materia, opera una estemporanea modifica nel corpo della normativa statale vigente, alterando il sistema della gerarchia delle fonti, con evidente violazione delle norme dinanzi riportate.

2.- Con memoria depositata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998) omettendo la previsione dell'art. 11, comma 6, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in via principale, con riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale ed all'art. 114 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia).

La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.