Ordinanza n. 463/99

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ORDINANZA N. 463

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell’istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1996 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sul ricorso proposto da Corda Giovanna contro il Ministero del pubblica istruzione ed altra, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Corda Giovanna;

udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da una studentessa dell’Accademia di belle arti di Firenze nei confronti di quest’ultima e del Ministero per la pubblica istruzione il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell’istruzione artistica), in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

che secondo il giudice rimettente detta norma si pone in contrasto con gli indicati parametri nella parte in cui prevede che allo stesso corso dell’accademia di belle arti non si possa essere iscritti per più di cinque anni;

che alla ricorrente è stato negato il diritto all’iscrizione per il sesto anno di corso, e che dall’accoglimento della presente questione deriverebbe l’accoglimento del ricorso stesso.

che, nel merito, la norma impugnata, secondo la ricorrente, sarebbe caratterizzata da un’ingiustificata severità, che non trova riscontri negli altri ordinamenti di studio; per la scuola media inferiore e superiore, infatti, le norme vigenti stabiliscono che ciascuna classe può essere frequentata per due volte, e l’ordinamento universitario non pone alcun limite al cosiddetto “fuori corso”, se non in base all’art. 149, secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, per il quale allo studente che non sostenga esami per otto anni consecutivi viene comminata la decadenza dalla qualifica, con obbligo di sostenere ex novo anche gli esami già superati;

che una simile disparità di trattamento, che al rimettente pare in contrasto evidente col principio di eguaglianza, va a ledere anche gli artt. 33 e 34 Cost., risolvendosi in un ostacolo al raggiungimento dei più alti gradi dello studio nei confronti dei capaci e meritevoli, tali dovendo considerarsi anche quelli che hanno avuto un curriculum complessivamente positivo, però in un periodo di studio leggermente più lungo del normale;

che in giudizio si è costituita la ricorrente Corda Giovanna, chiedendo l’accoglimento della prospettata questione.

Considerato che una questione identica a quella oggetto del presente giudizio è stata in precedenza scrutinata da questa Corte, con la sentenza n. 278 del 1998, e ritenuta non fondata;

che il giudice a quo non adduce ulteriori o diversi motivi di censura, né lamenta la lesione di altri parametri costituzionali;

che le argomentazioni svolte nella sentenza sopra richiamata valgono anche in questa sede;

che, pertanto, la presente questione dev’essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell’istruzione artistica) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Giuliano VASSALLI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.