Ordinanza n. 462/99

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ORDINANZA N.462

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 2 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa sui ricorsi riuniti proposti da Grassi Lina ed altri contro l'Ufficio del Registro di Pontedera, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti l'atto di costituzione di Bernini Rigoletto ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per Bernini Rigoletto ed altri e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Pisa, con ordinanza del 15 febbraio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 2 del decreto-legge 2 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) ¾ convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 ¾ "nella parte in cui prevede che restino in vigore, fino al 31 dicembre 1993 le tariffe d’estimo e le rendite già determinate in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990, relativamente alla applicazione delle imposte diverse da quelle dirette";

che l’incidente di costituzionalità è stato proposto nel corso del giudizio instaurato, con distinti ricorsi successivamente riuniti, da taluni contribuenti avverso gli avvisi di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni emessi dall’Ufficio del Registro di Pontedera, "con i quali venivano ricalcolati in base alla legge 13 maggio 1988 n. 154, i valori di due immobili compravenduti nel corso dell’anno 1993 tra le parti ricorrenti, rispetto a quelli dichiarati in atto, e conseguentemente ricalcolate le maggiori imposte dovute ai fini INVIM ed imposta di registro";

che delle parti del giudizio a quo ¾ tutte destinatarie, a quel che risulta, della notificazione dell’ordinanza di rimessione, ad eccezione del resistente Ufficio del Registro di Pontedera ¾ si sono costituiti soltanto taluni ricorrenti, per sentir dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione denunciata;

che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ¾ riservandosi "di svolgere opportune deduzioni con successiva memoria" ¾ ha chiesto che la sollevata questione di costituzionalità "sia dichiarata inammissibile o sia comunque rigettata per infondatezza o manifesta infondatezza";

che, con memorie illustrative depositate in prossimità dell’udienza, sia le parti private costituite, che la parte pubblica intervenuta hanno, argomentatamente, ribadito le conclusioni in precedenza rassegnate.

Considerato che l’ordinanza con la quale viene sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale deve essere notificata, quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve essere trasmessa alla Corte con la prova delle comunicazioni prescritte, nonché delle notificazioni (art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) "destinate ad assicurare la conoscenza dell’ordinanza da parte dei soggetti che possono costituirsi per esercitare il loro diritto di difesa anche nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale" (ordinanza n. 104 del 1999);

che l’ordinanza di rimessione trasmessa a questa Corte diverge, nel contenuto, da quella che consta essere stata notificata ai ricorrenti nel giudizio principale ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rilevata divergenza investe, segnatamente, parte della motivazione nella quale il rimettente argomenta in ordine al "duplice profilo" (punto "d" dell’ordinanza) del prospettato contrasto della denunciata disposizione con gli artt. 3 e 53 della Costituzione: parte motiva compiutamente sviluppata soltanto nel testo dell’ordinanza (punti "d-1" e "d-2") che risulta notificato alle predette parti;

che, inoltre, risulta omesso nei confronti dell’Ufficio del Registro di Pontedera, parte convenuta nel giudizio principale, l’essenziale adempimento della notificazione di copia della predetta ordinanza;

che, a cagione della evidenziata inottemperanza degli adempimenti rimessi al giudice a quo, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile non potendosi procedere al relativo giudizio (ordinanze n. 104 del 1999, n. 395 del 1997, n. 372 del 1995, n. 202 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 2 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.