Ordinanza n. 441/99

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ORDINANZA N. 441

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1 del

d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1998 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra D.T. e l’Ufficio del Registro di Borgo San Lorenzo, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza del 21 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, commi 1 e 4, e dell'art. 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), nella parte in cui, rinviando per la riscossione coattiva dei canoni per la concessione in uso di beni demaniali alla procedura relativa alle imposte dirette, rendono applicabili gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate, non consentendo al debitore di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria ed al giudice di sospendere la procedura esecutiva, in caso di contestazione dell'ammontare del credito, determinerebbero un’ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra coloro che sono assoggettati alla riscossione coattiva di canoni - ²aventi natura non tributaria² - per la locazione di beni demaniali ed i soggetti passivi di altre entrate pubbliche della stessa natura, i quali godono però di una tutela giurisdizionale piena;

che la disparità di trattamento deriverebbe anche dall’inapplicabilità del sistema di graduazione nella riscossione, previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 per le sole entrate di natura tributaria;

che il sacrificio imposto al diritto di difesa risulterebbe altresì irragionevole, poiché con riferimento ai crediti non aventi natura tributaria non potrebbe ravvisarsi un preminente interesse dello Stato alla riscossione delle entrate necessarie per il regolare svolgimento delle proprie funzioni, che costituisce il fondamento dei limiti imposti dal d.P.R. n. 602 del 1973 alla tutela cautelare.

Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 63, commi 1 e 4, e dell'art. 69, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1988, nella parte in cui, prevedendo che per la riscossione coattiva dei canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973, rinviano agli artt. 53 e 54 del medesimo, i quali escludono la proponibilità delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile ed attribuiscono il potere di sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza;

che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo, sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche gli artt. 53 e 54;

che gli artt. 57 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo novellato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, confermano l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, prevedendo inoltre che il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno;

che in particolare l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che «per le entrate (¼) non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi», disponendo altresì che alle medesime entrate «non si applica la disposizione dell’articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie», ed aggiungendo che «ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto»;

che ai canoni dovuti a titolo di locazione di beni demaniali è quindi applicabile, in parte qua, il predetto art. 29, trattandosi di entrate non aventi natura tributaria;

che le norme sopravvenute hanno modificato le disposizioni che il giudice rimettente ritiene di dover applicare in virtù del rinvio contenuto nelle norme impugnate, determinando inoltre un mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.