Ordinanza n. 438/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 438

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 53 della legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (recte: dell'art. 53 del “capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi”, allegato B alla legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22), recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n 58 in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali”, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1998 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento della Regione;

udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 marzo 1998, pervenuta a questa Corte il 27 ottobre 1998, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 53 della legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (recte: dell'art. 53 del “capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi”, allegato B alla legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali”, approvato con l'art. 2, comma 2, della legge medesima), nella parte in cui prevede che l'amministrazione della USL sia tenuta ad emettere il mandato di pagamento entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, e che il mancato rispetto del termine “fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all’impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre amministrazioni”;

che gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Approvazione del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici), cui la norma regionale fa rinvio, prevedono che, decorsi i termini di tolleranza stabiliti, siano dovuti al creditore dell'amministrazione gli interessi moratori in misura pari all’interesse praticato dagli istituti di credito in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, misura accertata periodicamente con apposito decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

che il remittente dubita della legittimità costituzionale di detta norma regionale in quanto essa parrebbe porre una deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 1224 del codice civile, stabilendo che per una determinata categoria di contraenti la mora nelle obbligazioni pecuniarie dia luogo al pagamento di interessi in misura diversa dal tasso legale;

che, secondo il giudice a quo, la norma regionale sarebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza, ponendo una categoria di cittadini in posizione diversa innanzi alla legge rispetto a tutti gli altri per ciò che attiene alla disciplina dei loro rapporti contrattuali, sia con l'art. 117 della Costituzione, in quanto violerebbe il limite cosiddetto del diritto privato, basato sull'esigenza di garantire in tutto il territorio nazionale eguaglianza di disciplina ai rapporti tra soggetti privati;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione Lazio, il quale ha eccepito la inammissibilità della questione in quanto la disposizione impugnata, contenuta non già nella legge regionale n. 22 del 1989, bensì nel capitolato d’oneri generale-tipo approvato con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, e allegato ad essa, non sarebbe una disposizione legislativa, e pertanto non potrebbe essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.

Considerato che la disposizione impugnata, contenuta nel capitolato generale allegato alla legge regionale n. 22 del 1989, e approvato con l’art. 2, comma 2, della stessa legge, è stata, successivamente all’emissione dell’ordinanza introduttiva del presente giudizio, soppressa con la deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998, nell’esercizio del potere di modificare il capitolato medesimo, attribuito alla Giunta regionale dall’art. 2, comma 3, della citata legge regionale, nel testo sostituito dall’art. 29, comma 2, della legge regionale del Lazio 31 ottobre 1996, n. 45 (laddove il testo originario prevedeva che tali modifiche fossero approvate con deliberazione del Consiglio regionale);

che appare pertanto opportuno rimettere al giudice a quo gli atti per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce di detta innovazione normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.