SENTENZA
N. 436
ANNO
1999
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
-
Prof. Francesco GUIZZI Giudice
-
Prof. Cesare MIRABELLI "
-
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv.
Massimo VARI "
-
Dott. Cesare RUPERTO "
-
Dott. Riccardo CHIEPPA "
-
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Prof. Valerio ONIDA "
-
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv.
Fernanda CONTRI "
-
Prof. Guido NEPPI MODONA "
-
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 6
aprile 1998 dal Tribunale per i minorenni di Palermo, iscritta al n. 3 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Udito nella
camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto
in fatto
1.— Il Tribunale per i minorenni di Palermo, investito di un
reclamo avverso la concessione ad un condannato minorenne di un permesso premio
– che, stante l’avvenuta revoca, a carico del detenuto, dell’affidamento in
prova al servizio sociale, si assumeva concesso in violazione dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), ai cui sensi non può fruire
di assegnazione al lavoro all’esterno, di permessi premio e di affidamento in
prova il condannato a cui sia stata revocata una misura alternativa
(affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), per la durata di
tre anni dalla revoca medesima – ha sollevato, con ordinanza emessa il 6 aprile
1998, pervenuta a questa Corte il 4 gennaio 1999, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 27 e 31 della Costituzione, di
detto art. 58-quater nella parte in
cui esso si applica ai condannati di età minore.
Il remittente, dopo aver
ricordato che ai sensi dell'art. 79 dell'ordinamento penitenziario le norme di
quest'ultimo si applicano, fino a quando non si sia provveduto con apposita legge,
anche nei confronti dei condannati minorenni, rileva che il divieto in
questione, se applicato ai minori, confligge con i principi – garantiti dagli
artt. 27 e 31 della Costituzione e tutelati dalla dichiarazione dell'ONU del 20
novembre 1959 e dall'art. 40 della convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989 – che ispirano il diritto minorile, volto al recupero e alla
risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comporterebbero la
necessità di differenziare il trattamento dei medesimi rispetto ai detenuti
adulti, ed escluderebbero che si possa applicare ai medesimi un rigido
automatismo.
Il giudice a quo
invoca in proposito quanto statuito da questa Corte, in relazione ad analoghe
questioni, nelle sentenze n. 125 del 1992 e n. 109 del 1997, secondo cui
l'assoluta parificazione tra adulti e minori in questa materia può confliggere
con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del
trattamento dei detenuti minorenni: esigenze compromesse da un rigido
automatismo che non consenta al giudice alcuna valutazione in concreto della
condotta del minore ed una prognosi individualizzata circa l'efficacia
risocializzante, in concreto, della misura proposta.
2.— Non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
1.— La questione sollevata investe l'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), e specificamente – ancorché ciò non
risulti in modo espresso dal dispositivo dell’ordinanza, ma dalla sua
motivazione – il disposto dei commi 2 e 3 di detto articolo, ai cui sensi al
detenuto al quale sia stata revocata una misura alternativa (affidamento in
prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà) non possono
essere concessi, per un periodo di tre anni dalla emissione del provvedimento
di revoca, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio,
l’affidamento in prova “ordinario” (di cui all’art. 47 dell’ordinamento
penitenziario), la detenzione domiciliare e la semilibertà. Più precisamente,
la questione proposta investe la statuizione del comma 2, che sancisce la
predetta preclusione, mentre il comma 3, che determina solo la durata della
preclusione medesima, non è oggetto di autonome censure. Il dubbio di
legittimità costituzionale riguarda tale norma nella parte in cui si applica ai
condannati minorenni.
Il Tribunale remittente ritiene che il divieto, applicato ai
minori, sia in contrasto con i principi di rieducatività della pena e di
protezione dei minori, di cui agli articoli 27, terzo comma, e 31, secondo
comma, della Costituzione, in quanto introduce un rigido automatismo, impedendo
una valutazione in concreto in ordine alla concedibilità della misura, e così
compromettendo le esigenze di individualizzazione e di flessibilità che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, e anche alla luce della
dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo in data 20 novembre 1959 e della
convenzione in data 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva
in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 40), devono caratterizzare
la disciplina dell'esecuzione della pena nei riguardi del minore.
2.— L’art. 58-quater
dell’ordinamento penitenziario – introdotto dall’art. 1 del decreto legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, e successivamente integrato dall'art. 14 del decreto legge 8 giugno
1992, n. 306 – dispone al comma 1 il divieto di concessione di una serie di
benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio,
affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’art. 47,
detenzione domiciliare, semilibertà) al condannato per delitti previsti dall’art.
4-bis, comma 1, dello stesso
ordinamento, che abbia posto in essere una condotta punibile a norma dell’art.
385 cod. pen., concernente il reato di evasione. Il comma 2 a sua volta prevede
che la disposizione del comma 1 “si applica anche al condannato nei cui
confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi
dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter,
comma 6, o dell’art. 51, primo comma”: le ipotesi di revoca sono relative
all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare,
quando il comportamento del soggetto appaia “incompatibile con la prosecuzione”
della prova o della misura; alla semilibertà, quando “il soggetto non si
appalesi idoneo al trattamento”. Il comma 3, relativo ad entrambe le ipotesi
dei primi due commi, stabilisce che il divieto opera per un periodo di tre anni
dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato
emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2.
Il Tribunale remittente non si sofferma a precisare la
portata del comma 2, ma, date le caratteristiche del caso ad esso sottoposto,
si deve supporre che esso abbia aderito all’interpretazione, sostenuta in
giurisprudenza e discussa in dottrina, secondo cui il divieto ivi stabilito
concerne tutti i condannati, e non solo i condannati per delitti di cui
all’art. 4-bis, comma 1,
dell’ordinamento penitenziario, cui si riferisce invece il comma 1. In ogni
caso, e quale che sia la portata della norma, la questione proposta,
concernente l’applicabilità della stessa ai minori, deve essere affrontata nel
merito, stante la non implausibilità della interpretazione accennata.
Benché poi, nella specie, il divieto fosse invocato per
contrastare la concessione di un permesso premio ad un detenuto cui era stato
revocato l’affidamento in prova, la questione è sollevata dal giudice a quo con riguardo al disposto dei commi
2 e 3 dell’art. 58-quater nel suo
complesso (sempre limitatamente alla sua applicabilità ai condannati
minorenni): e d’altra parte si tratta di una previsione che considera
congiuntamente, senza distinzioni di sorta, da un lato le tre misure
alternative la cui revoca fa scattare la preclusione triennale, dall’altro
l’insieme dei benefici penitenziari la cui concessione resta temporaneamente
preclusa. Onde la pronuncia di questa Corte deve aver riguardo al contenuto
normativo citato, nella sua portata complessiva: il che non esclude che
eventuali divieti più puntuali – come ad esempio quello che riguardasse solo
una nuova concessione della stessa misura revocata, prima che sia trascorso un
certo tempo – ove ipoteticamente disposti dal legislatore, possano essere
oggetto di diversa considerazione.
3.— La questione è fondata.
Più volte questa Corte ha dovuto censurare, nella parte in
cui si applicavano indiscriminatamente anche ai detenuti minorenni, norme
dell’ordinamento penitenziario, o di altre leggi, che stabilivano specifiche
preclusioni alla concessione di benefici penitenziari o di sanzioni
alternative, in quanto, per detta parte, esse apparivano in contrasto con i
principi costituzionali in tema di applicazione e di esecuzione delle pene e
delle misure restrittive nei confronti dei minori, che, nelle situazioni prese
in esame, esigevano una disciplina fondata su valutazioni flessibili e
individualizzate circa la idoneità e la opportunità delle diverse misure per
perseguire i fini di risocializzazione del condannato minore, nel rispetto
delle specifiche caratteristiche della sua personalità (cfr. sentenze n. 168
del 1994, n. 109 e n. 403 del 1997, n. 16, n. 324 e n. 450 del 1998).
Per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione delle
misure alternative e degli altri benefici previsti dall’ordinamento
penitenziario, da tempo questa Corte ha avvertito come l’esigenza di una
disciplina speciale per i minori – solo occasionalmente introdotta dal
legislatore (cfr. ad esempio l’art. 30-ter,
comma 2, del medesimo ordinamento, in tema di durata dei permessi premio) – sia
contraddetta dalla perdurante inerzia legislativa nel dar vita a quella
“apposita legge”, nella cui attesa l’art. 79 della legge n. 354 del 1975,
richiamato anche dal Tribunale remittente, prevede che le norme della stessa
legge si applichino anche nei confronti dei minori degli anni diciotto
sottoposti a misure penali.
Di tale situazione, nata come transitoria in vista della
legge esplicitamente preannunciata, ma protratta nella sua attualità in forza
dell’omissione legislativa, questa Corte ha già anni or sono denunciato la
disarmonia rispetto ai principi costituzionali (sentenza n. 125 del 1992; e
cfr. anche sentenze n. 168 del 1994, n. 107 del 1997). Poiché peraltro
l’applicabilità ai minori dell’ordinamento penitenziario “generale” discende,
normativamente, non tanto dalla clausola citata della legge n. 354 del 1975,
quanto dall’assenza di una legislazione ad
hoc, nella cui mancanza si espande naturalmente la portata generale delle
norme di quell’ordinamento, e poiché non può questa Corte ovviare all’assenza
dell’ “apposita legge”, operando le scelte necessarie per dar vita ad un
organico ordinamento penitenziario minorile, non resta – fino a quando il
legislatore non adempia all’obbligo di emanare la legge preannunciata ormai da
venti anni – che continuare ad intervenire sulle singole disposizioni
dell’ordinamento penitenziario comune incompatibili con le esigenze
costituzionali del diritto penale minorile.
4.— Siffatta incompatibilità sussiste anche a riguardo della
norma oggi denunciata.
Un divieto generalizzato e automatico, di durata triennale,
di concessione di tutti i benefici penitenziari elencati, in conseguenza della
revoca di una qualunque delle misure alternative dell’affidamento in prova,
della detenzione domiciliare e della semilibertà, contrasta in effetti con il
criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi,
e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso
per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per
l’applicazione della misura, della idoneità di questa a conseguire le
preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all’esecuzione
penale minorile. Può bene essere infatti che, nonostante la revoca della misura
alternativa, intervenuta in quanto il comportamento del soggetto sia apparso
“incompatibile con la prosecuzione della prova” (art. 47, comma 11) o
“incompatibile con la prosecuzione delle misure” (art. 47-ter, comma 6), ovvero in quanto il soggetto non si sia palesato
“idoneo al trattamento” di semilibertà (art. 51, primo comma) – a seguito
dunque di valutazioni inerenti solo alla compatibilità della singola misura
revocata –, la situazione concreta del giovane condannato faccia ritenere utile
ed adatta l’applicazione di una od altra delle misure previste dall’ordinamento
al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, che sarebbero invece
precluse, per un lungo periodo, dall’operare della norma censurata in questa
sede. Ciò, ben s’intende, ove sussistano i presupposti e le condizioni
richiesti in via generale dalla legge per l’applicazione di tale misura, e sempre
che l’autorità giudiziaria competente pervenga ad un apprezzamento positivo
nell’ambito delle valutazioni discrezionali ad essa demandate.
5.— Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità
costituzionale del comma 2 dell’art. 58-quater
dell’ordinamento penitenziario – da cui discende il divieto di concessione
delle misure di cui al comma 1 ai condannati nei cui confronti sia stata
revocata una delle misure alternative previste dal comma 2, per il periodo
triennale stabilito dal comma 3 –, nella parte in cui si riferisce ai
minorenni. Una volta caduto, in parte qua,
il comma 2, il successivo comma 3, pure compreso nell’oggetto della questione,
ma che si limita a fissare la durata della preclusione prevista dai commi 1 e
2, sopravvive con un contenuto non più riferibile alla preclusione di cui al
comma 2 nei confronti dei minori, espunta dall’ordinamento in forza della
presente pronuncia di illegittimità costituzionale.
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater,
comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.