Ordinanza n. 407/99

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ORDINANZA N. 407

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.   Giuliano VASSALLI  

- Prof.   Francesco GUIZZI

- Prof.   Cesare MIRABELLI

- Prof.   Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.   Massimo VARI

- Dott.   Cesare RUPERTO

- Dott.   Riccardo CHIEPPA

- Prof.   Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.   Valerio ONIDA

- Prof.   Carlo MEZZANOTTE

- Prof.   Guido NEPPI MODONA

- Prof.   Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof.   Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell’art. 14, quarto comma, lettera c), della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l’elezione dei Consigli provinciali), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Mondardo Antonio e altro contro l’Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale di Vicenza, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 1998.

 Visti l’atto di costituzione di Guazzo Marco nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 1999 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

 uditi l’avvocato Ivone Cacciavillani per Guazzo Marco e l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell’art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l’elezione dei Consigli provinciali);

 che le due norme disciplinano la sottoscrizione delle liste elettorali da parte di un numero di elettori che oscilla fra un minimo e un massimo stabiliti dalla legge;

 che la commissione elettorale elimina le liste che non risultino in regola, anche quando le sottoscrizioni superino di una modesta entità il tetto previsto;

 che il Collegio rimettente richiama la sentenza n. 83 del 1992, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 30, primo comma, lettera a), del citato d.P.R. n. 570, perché la scelta operata dal legislatore nel fissare il numero massimo di sottoscrizioni risponde a un’esigenza non irragionevole, essendo diretta a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale, evitando che nei piccoli comuni si aprano “precompetizioni elettorali”;

 che il Tribunale ritiene di dover investire la Corte sotto un profilo più circoscritto, dubitando della legittimità dell’automatismo sanzionatorio prefigurato dalla disposizione;

 che la normativa denunciata - conclude l’ordinanza di rimessione - risulterebbe incongrua e sproporzionata nella parte in cui non consente all’ufficio elettorale la facoltà di un autonomo apprezzamento, caso per caso, circa la rilevanza della violazione del limite;

 che è intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ritenendo inammissibile, e comunque infondata, la questione;

 che si è costituita una delle parti private, aderendo ai rilievi mossi dal Tribunale amministrativo regionale.

 Considerato che viene all’esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell’art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, nella parte in cui non consentono all’ufficio elettorale la facoltà di un autonomo apprezzamento, caso per caso, della rilevanza della violazione del tetto massimo di sottoscrizioni per le liste elettorali;

 che questa Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, primo comma, lettera a), del citato d.P.R. n. 570;

 che l’ipotizzata declaratoria d’illegittimità della normativa denunciata, nella parte in cui non consente all’ufficio elettorale di valutare la rilevanza, caso per caso, delle sottoscrizioni in eccesso, richiederebbe la previa determinazione di criteri oggettivi per tale ponderazione, il che rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore;

 che il procedimento elettorale deve comunque avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l’ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo, mentre l’intervento sollecitato dal giudice a quo finirebbe, in mancanza di parametri obiettivi, per determinare incertezza incrementando il contenzioso, stante l’ampio margine di apprezzamento che verrebbe, in ipotesi, riconosciuto alla commissione elettorale;

 che per tali ragioni la questione risulta manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell’art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l’elezione dei Consigli provinciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.