Sentenza n. 406/99

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SENTENZA N. 406

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.  Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI 

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof.  Cesare MIRABELLI 

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv. Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO 

- Dott.  Riccardo CHIEPPA 

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

- Prof. Valerio ONIDA 

- Prof.  Carlo MEZZANOTTE 

- Prof. Guido NEPPI MODONA 

- Prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Prof. Annibale MARINI 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 109, comma 2, del codice di procedura penale e dell’art. 26, comma 2, del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Primoz Sancin, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Venezia, nel corso di un processo penale per reato commesso in danno di un magistrato, ha sollevato, con ordinanza del 5 novembre 1998, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 109, comma 2, cod. proc. pen. e 26, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui dette disposizioni di garanzia dell’uso della madrelingua nell’ambito del processo non si applicano anche nel procedimento penale che si svolge - per effetto dello spostamento di competenza stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen. in relazione ai procedimenti riguardanti i magistrati - dinanzi a un’autorità giudiziaria non avente sede nel territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta.

Il rimettente riferisce che nel giudizio a quo la difesa dell’imputato, appartenente al gruppo linguistico di minoranza slovena insediato nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto redatto in lingua italiana, assumendo la violazione dell’art. 109 cod. proc. pen., avendo lo stesso imputato chiesto di esprimersi in lingua slovena, previa nomina di un interprete, e ha dedotto altresì la violazione delle garanzie difensive in relazione all’art. 26, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., sul rilievo che la nomina quale difensore di ufficio era avvenuta senza tenere conto dell’appartenenza etnica o linguistica dell’imputato; che, inoltre, qualora dette eccezioni non fossero state ritenute accoglibili, per l’impossibilità di applicare le norme codicistiche invocate a sostegno della nullità, la difesa ha sollecitato il promovimento di questione di costituzionalità delle norme anzidette nonché dell’art. 143 cod. proc. pen.

A tale eccezione dà corso il giudice rimettente, salvo che per la norma dell’art. 143 cod. proc. pen., che, riguardante la nomina obbligatoria dell’interprete per l’imputato, italiano o straniero, che non conosca la lingua italiana, è manifestamente inconferente: nel caso di specie, infatti, l’imputato, che dispone della conoscenza della lingua «ufficiale» del processo, fa valere il proprio diritto costituzionalmente garantito (art. 6 della Costituzione) all’uso della madrelingua nei rapporti con le autorità giudiziarie.

La questione, osserva ancora il rimettente, è rilevante perché si tratta di decidere sull’osservanza di determinate formalità di documentazione di atti processuali destinati all’imputato, sulla regolare assunzione dell’esame dello stesso e sulla valida designazione e nomina del difensore d’ufficio, atti tutti che, ove si ritenesse di accordare le garanzie richieste, risulterebbero viziati da nullità per violazione delle disposizioni concernenti l’intervento e l’assistenza dell’imputato (art. 178, comma 1, lettera c), e art. 180 cod. proc. pen.).

2. — Tutto ciò premesso, il Pretore ritiene che, anche per il loro tenore letterale, le disposizioni denunciate non siano in effetti applicabili nel processo attribuito alla sua cognizione in virtù dello spostamento di competenza a norma dell’art. 11 cod. proc. pen.: secondo il testo dell’art. 109 del codice, cui fa altresì rinvio l’art. 26 delle norme di attuazione, la disciplina di garanzia ivi prevista per l’appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta si applica infatti solo dinanzi all’autorità giudiziaria avente competenza, di primo grado o di appello, su un territorio dove è insediata la minoranza; in tal senso, del resto, orienta anche la giurisprudenza ordinaria che, resa sulla scia di decisioni della Corte costituzionale (dalla sentenza n. 28 del 1982, «ispiratrice» dell’attuale art. 109 cod. proc. pen., alle sentenze nn. 62 del 1992, 271 del 1994 e 16 del 1995), ha sempre affrontato il problema del diritto di usare la madrelingua, e di usufruire della traduzione degli atti dalla lingua italiana (secondo la c.d. tutela linguistica minima, diversa ad esempio dalla più ampia garanzia di piena equiparazione accordata ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano), esclusivamente nell’ambito di rapporti con le pubbliche autorità, comprese quelle giudiziarie, che si instaurano nel territorio di appartenenza della minoranza interessata.

Ma è proprio tale limitazione a suscitare, per il rimettente, il dubbio di costituzionalità: se le esigenze di garanzia sottese alla disciplina impugnata attengono a diritti soggettivi fondamentali di rango costituzionale, come quelli riconosciuti dagli artt. 6 e 24 della Costituzione, non sembra ammissibile, secondo lo stesso Pretore, che essi possano essere compromessi in vista della tutela di altri interessi, quali sono quelli, sottesi alla disciplina dello spostamento di competenza secondo l’art. 11 cod. proc. pen., del buon andamento dell’amministrazione della giustizia (artt. 97 e 108 della Costituzione). Una compromissione, questa, tanto più ingiustificata in quanto si associa all’«allontanamento» del processo dal territorio in cui il fatto è commesso - e in cui è stanziata la minoranza riconosciuta -, ciò che rende il processo stesso di maggiore risonanza nella comunità territoriale di appartenenza dell’imputato, incrementando l’esigenza di una effettiva autodifesa e della difesa tecnica. Al cittadino appartenente a una minoranza, prosegue il Pretore, deve essere riconosciuta «una tutela non inferiore a quella accordata agli altri cittadini italiani, nell’esercizio del diritto di difesa, quando siano chiamati a rispondere di illeciti commessi nel territorio del proprio paese».

Inoltre - aggiunge il rimettente - il criterio di spostamento della competenza dettato dall’art. 11 cod. proc. pen. si differenzia sia dalle regole generali sia da quelle suppletive in materia di competenza territoriale, regole tutte ispirate dalla comune ratio di radicare il processo nel territorio di commissione del fatto, dove «maggiori sono le sue implicazioni», mentre all’opposto l’art. 11 mira al soddisfacimento delle esigenze di serenità e neutralità del giudizio, che richiedono un distacco del giudizio da detti luoghi.

In tale quadro, il Pretore ritiene che un più corretto bilanciamento tra diritti e interessi contrapposti, tutti di rilevanza costituzionale, avrebbe dovuto indurre il legislatore, in luogo dell’arbitraria compromissione dei primi, a prevedere l’applicazione delle norme di garanzia anche nel caso in cui, in base all’art. 11 cod. proc. pen., per effetto dello spostamento della competenza per territorio, il processo venga a essere attribuito a un’autorità giudiziaria diversa da quella avente sede nel territorio di insediamento di una minoranza linguistica riconosciuta; così non essendo, conclude il rimettente, sono violati gli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Venezia dubita della legittimità costituzionale degli artt. 109, comma 2, del codice di procedura penale e 26, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271), in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione.

Le disposizioni impugnate dettano norme per il processo penale, a protezione del cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta. L'una prevede il diritto, esercitabile a richiesta, di essere interrogato o esaminato nella madre lingua (con relativa verbalizzazione anche in tale lingua), nonché il diritto alla traduzione degli atti del processo a lui indirizzati; l'altra, il dovere dell'autorità giudiziaria, negli stessi casi dell'art. 109, comma 2, cod. proc. pen., quando ciò serva ad assicurare l'effettività della difesa, di tener conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato, nell'individuare il difensore d'ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97, comma 4, del codice.

Le disposizioni anzidette valgono «davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta» (art. 109, comma 2). E' questa limitazione territoriale della tutela ad apparire al giudice rimettente di dubbia conformità alla Costituzione, nell'ipotesi - verificatasi nella specie - di individuazione della competenza territoriale del giudice a norma dell'art. 11 cod. proc. pen., per i casi di procedimenti riguardanti i magistrati. Lo spostamento della competenza territoriale - da quella prevista dalle regole generali (artt. 8-10 cod. proc. pen.) a quella determinata dalla regola speciale dell'art. 11 - avrebbe come conseguenza l'individuazione di un giudice non avente competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica riconosciuta (nella specie, la minoranza slovena). Da qui, alla stregua dei denunciati artt. 109, comma 2, cod. proc. pen. e 26, comma 2, delle norme di attuazione, la perdita dei diritti linguistici del cittadino italiano appartenente a tale minoranza e la dedotta lesione delle norme costituzionali invocate.

2. — La questione sollevata sull'art. 26, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale deve essere dichiarata inammissibile. Di esso infatti il giudice rimettente non è chiamato a fare applicazione nel giudizio innanzi a lui pendente.

Risulta esplicitamente dall'ordinanza di rimessione che il soggetto a favore del quale viene rivendicato l'uso della lingua madre nel processo penale dispone della piena conoscenza della lingua italiana, cosicché la sua pretesa si pone in vista non dell'esercizio del diritto di difesa ma della protezione della sua identità linguistica. La previsione dell'art. 26, comma 2, denunciato vale invece soltanto «quando ciò serve ad assicurare l'effettività della difesa», circostanza che la rende inapplicabile nel giudizio di merito.

Né la sollevata questione d'incostituzionalità tende a superare tale limitazione, per estendere dal terreno del diritto di difesa a quello della garanzia dell'identità linguistica la rilevanza dell'appartenenza etnica o linguistica nella nomina del difensore o del sostituto del difensore, estensione che, in ipotesi, consentirebbe poi di porre l'ulteriore questione - quella effettivamente posta - circa la legittimità costituzionale della delimitazione territoriale di tale garanzia. Essendo stata sollevata esclusivamente la questione della dimensione territoriale della garanzia di una norma dettata in vista del diritto di difesa, e tale questione essendo sorta in un giudizio nel quale il problema della lingua si pone esclusivamente in vista della garanzia linguistica, risulta all'evidenza l'inutilità della questione proposta per la definizione del giudizio pendente di fronte al giudice rimettente.

3. — Infondata, invece, è la questione di costituzionalità sollevata sul comma 2 dell'art. 109 cod. proc. pen.

3.1. — La garanzia che tale norma appresta (conformemente alla direttiva numero 102 contenuta nella legge delega 16 febbraio 1987, n. 81) è ispirata al «criterio di territorialità». Esso comporta che i diritti di uso della lingua riconosciuti agli appartenenti a comunità linguistiche di minoranza valgono sì come diritti personali ma soltanto nei rapporti con le istituzioni aventi competenza sul territorio di insediamento delle comunità medesime. La questione di costituzionalità sollevata mira invece a ottenere una pronuncia di questa Corte attraverso la quale si affermi, sia pure soltanto in relazione al caso dei giudizi che formano oggetto della disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen., una protezione dei diritti linguistici delle minoranze riconosciute che si proietti al di là dei limiti territoriali di insediamento, una proiezione che tenderebbe a connotare costituzionalmente la disciplina dei diritti linguistici in termini non più territoriali ma personali.

La questione sollevata, in sostanza, chiama questa Corte a una pronuncia con la quale, superando l’impostazione accolta nel nostro ordinamento, sia nella disciplina speciale contenuta negli statuti delle regioni ad autonomia differenziata e nelle relative norme di attuazione, sia nello stesso art. 109 - impostazione che ha tenuto fermo il carattere territoriale della garanzia -, si inizi ad affermare come costituzionalmente dovuto alla stregua dell'art. 6 della Costituzione il diverso criterio della natura personale del diritto e della sua protezione.

Ma, per quanto i principi costituzionali richiedano di essere valorizzati nella loro funzione conformatrice della legislazione ordinaria, non è possibile, da una proclamazione come quella contenuta nell'art. 6 della Costituzione («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»), inferire l'esistenza di un vincolo del legislatore all'adozione del criterio personale, in luogo di quello territoriale, nella disciplina dei diritti linguistici delle minoranze; tanto più, si può aggiungere, che tale criterio non è nemmeno adottato dagli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, la cui speciale ragion d'essere deriva per l'appunto anche dall'esistenza di minoranze linguistiche e dall'esigenza di una loro particolarmente forte protezione.

Il legislatore dispone in realtà di un proprio potere di doveroso apprezzamento in materia, dovendosi necessariamente tener conto delle conseguenze che, per i diritti degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri - sul piano quindi della stessa operatività concreta della protezione -, derivano dalla disciplina speciale dettata in attuazione dell'art. 6 della Costituzione.

3.2. — Questa considerazione priva di forza anche il riferimento che il giudice rimettente fa all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Ove si tratti, come nella specie, del riconoscimento a favore delle minoranze di diritti speciali che fanno eccezione a regole generali, e di discipline che devono tener conto della pluralità degli interessi, costituzionalmente rilevanti, che vengono in considerazione, le scelte di contemperamento del legislatore sono inevitabili. L'astratto richiamo al principio di uguaglianza non è sempre decisivo nel giudizio di costituzionalità. Ove si abbia a che fare necessariamente con norme speciali - come per definizione è in ogni caso la disciplina giuridica di diritti di minoranze - all'astratto richiamo del principio di uguaglianza deve sostituirsi la valutazione della ragionevolezza (anzi: dal punto di vista dei poteri di annullamento delle leggi che a questa Corte spettano, la valutazione della non manifesta irragionevolezza) delle scelte del legislatore, rispetto all'insieme dei principi contenuti nella Costituzione che vengono in considerazione. E, proprio su questo piano, l'adozione del criterio di territorialità e la sua applicazione anche nell'ipotesi in esame, non risulta incorrere in vizio d'incostituzionalità.

Il legislatore dispone insomma di un ambito di apprezzamento che la Costituzione non pregiudica. Il criterio di personalità nella protezione dei diritti linguistici delle minoranze rientra in tale ambito, cosicché è possibile ch'esso sia talora utilizzato, sulla base di apprezzamenti legislativi, come avviene con l'art. 48, comma 2, seconda proposizione, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, nel processo davanti al giudice designato dalla Corte di cassazione nell'eventualità della rimessione dovuta a esigenze di sicurezza, incolumità pubblica o libertà di determinazione delle persone che partecipano al giudizio (art. 45 cod. proc. pen.), le parti esercitano gli stessi diritti e le stesse facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente, diritti e facoltà tra i quali stanno anche quelli relativi all'uso della lingua di minoranza. Ciò attiene, tuttavia, al piano delle scelte legislative, che spetta al giudice ricostruire attraverso i suoi poteri interpretativi, e non a quello dell'attuazione di direttive costituzionali vincolanti, che possono essere fatte valere da questa Corte attraverso i suoi poteri di annullamento.

3.3. — Inconferente, infine, in una questione di costituzionalità che attiene alla tutela dei diritti linguistici delle minoranze, il richiamo all'art. 24 della Costituzione, relativo alla garanzia dei diritti di difesa nel processo: diritti linguistici e diritti di difesa possono in effetti intrecciarsi nel concreto svolgersi del processo ma essi sono essenzialmente distinti (sentenze nn. 213 del 1998, 15 del 1996, 16 del 1995, 62 del 1992), cosicché anche i parametri costituzionali relativi - artt. 6 e 24 - operano in ambiti diversi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.