SENTENZA N. 406
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Dott. Renato GRANATA Presidente
-
Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
-
Prof. Francesco GUIZZI "
-
Prof. Cesare MIRABELLI "
-
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv.
Massimo VARI "
-
Dott. Cesare RUPERTO "
-
Dott. Riccardo CHIEPPA "
-
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Prof. Valerio ONIDA "
-
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
-
Prof. Guido NEPPI MODONA "
-
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Prof. Annibale MARINI "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 109, comma 2, del codice di
procedura penale e dell’art. 26, comma 2, del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dal Pretore di Venezia nel
procedimento penale a carico di Primoz Sancin, iscritta al n. 72 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Udito nella camera di
consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
1. — Il Pretore di Venezia, nel corso
di un processo penale per reato commesso in danno di un magistrato, ha
sollevato, con ordinanza del 5 novembre 1998, in riferimento agli artt. 3,
primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 109, comma 2, cod. proc. pen. e 26, comma 2, del
d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui dette
disposizioni di garanzia dell’uso della madrelingua nell’ambito del processo
non si applicano anche nel procedimento penale che si svolge - per effetto dello
spostamento di competenza stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen. in relazione
ai procedimenti riguardanti i magistrati - dinanzi a un’autorità giudiziaria
non avente sede nel territorio dove è insediata una minoranza linguistica
riconosciuta.
Il
rimettente riferisce che nel giudizio a
quo la difesa dell’imputato, appartenente al gruppo linguistico di
minoranza slovena insediato nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia,
ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto redatto
in lingua italiana, assumendo la violazione dell’art. 109 cod. proc. pen.,
avendo lo stesso imputato chiesto di esprimersi in lingua slovena, previa
nomina di un interprete, e ha dedotto altresì la violazione delle garanzie
difensive in relazione all’art. 26, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., sul
rilievo che la nomina quale difensore di ufficio era avvenuta senza tenere
conto dell’appartenenza etnica o linguistica dell’imputato; che, inoltre,
qualora dette eccezioni non fossero state ritenute accoglibili, per
l’impossibilità di applicare le norme codicistiche invocate a sostegno della
nullità, la difesa ha sollecitato il promovimento di questione di
costituzionalità delle norme anzidette nonché dell’art. 143 cod. proc. pen.
A tale
eccezione dà corso il giudice rimettente, salvo che per la norma dell’art. 143
cod. proc. pen., che, riguardante la nomina obbligatoria dell’interprete per
l’imputato, italiano o straniero, che non conosca la lingua italiana, è
manifestamente inconferente: nel caso di specie, infatti, l’imputato, che
dispone della conoscenza della lingua «ufficiale» del processo, fa valere il
proprio diritto costituzionalmente garantito (art. 6 della Costituzione)
all’uso della madrelingua nei rapporti con le autorità giudiziarie.
La
questione, osserva ancora il rimettente, è rilevante perché si tratta di
decidere sull’osservanza di determinate formalità di documentazione di atti
processuali destinati all’imputato, sulla regolare assunzione dell’esame dello
stesso e sulla valida designazione e nomina del difensore d’ufficio, atti tutti
che, ove si ritenesse di accordare le garanzie richieste, risulterebbero
viziati da nullità per violazione delle disposizioni concernenti l’intervento e
l’assistenza dell’imputato (art. 178, comma 1, lettera c), e art. 180 cod. proc. pen.).
2. —
Tutto ciò premesso, il Pretore ritiene che, anche per il loro tenore letterale,
le disposizioni denunciate non siano in effetti applicabili nel processo
attribuito alla sua cognizione in virtù dello spostamento di competenza a norma
dell’art. 11 cod. proc. pen.: secondo il testo dell’art. 109 del codice, cui fa
altresì rinvio l’art. 26 delle norme di attuazione, la disciplina di garanzia
ivi prevista per l’appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta si
applica infatti solo dinanzi all’autorità giudiziaria avente competenza, di
primo grado o di appello, su un territorio dove è insediata la minoranza; in
tal senso, del resto, orienta anche la giurisprudenza ordinaria che, resa sulla
scia di decisioni della Corte costituzionale (dalla sentenza n. 28 del 1982,
«ispiratrice» dell’attuale art. 109 cod. proc. pen., alle sentenze nn. 62 del
1992, 271 del 1994 e 16 del 1995), ha sempre affrontato il problema del diritto
di usare la madrelingua, e di usufruire della traduzione degli atti dalla
lingua italiana (secondo la c.d. tutela linguistica minima, diversa ad esempio
dalla più ampia garanzia di piena equiparazione accordata ai cittadini di
lingua tedesca della Provincia di Bolzano), esclusivamente nell’ambito di
rapporti con le pubbliche autorità, comprese quelle giudiziarie, che si
instaurano nel territorio di appartenenza della minoranza interessata.
Ma è
proprio tale limitazione a suscitare, per il rimettente, il dubbio di
costituzionalità: se le esigenze di garanzia sottese alla disciplina impugnata
attengono a diritti soggettivi fondamentali di rango costituzionale, come
quelli riconosciuti dagli artt. 6 e 24 della Costituzione, non sembra
ammissibile, secondo lo stesso Pretore, che essi possano essere compromessi in
vista della tutela di altri interessi, quali sono quelli, sottesi alla
disciplina dello spostamento di competenza secondo l’art. 11 cod. proc. pen.,
del buon andamento dell’amministrazione della giustizia (artt. 97 e 108 della
Costituzione). Una compromissione, questa, tanto più ingiustificata in quanto
si associa all’«allontanamento» del processo dal territorio in cui il fatto è
commesso - e in cui è stanziata la minoranza riconosciuta -, ciò che rende il
processo stesso di maggiore risonanza nella comunità territoriale di
appartenenza dell’imputato, incrementando l’esigenza di una effettiva
autodifesa e della difesa tecnica. Al cittadino appartenente a una minoranza,
prosegue il Pretore, deve essere riconosciuta «una tutela non inferiore a
quella accordata agli altri cittadini italiani, nell’esercizio del diritto di
difesa, quando siano chiamati a rispondere di illeciti commessi nel territorio
del proprio paese».
Inoltre
- aggiunge il rimettente - il criterio di spostamento della competenza dettato
dall’art. 11 cod. proc. pen. si differenzia sia dalle regole generali sia da
quelle suppletive in materia di competenza territoriale, regole tutte ispirate
dalla comune ratio di radicare il
processo nel territorio di commissione del fatto, dove «maggiori sono le sue
implicazioni», mentre all’opposto l’art. 11 mira al soddisfacimento delle
esigenze di serenità e neutralità del giudizio, che richiedono un distacco del
giudizio da detti luoghi.
In tale quadro, il Pretore ritiene che
un più corretto bilanciamento tra diritti e interessi contrapposti, tutti di
rilevanza costituzionale, avrebbe dovuto indurre il legislatore, in luogo
dell’arbitraria compromissione dei primi, a prevedere l’applicazione delle
norme di garanzia anche nel caso in cui, in base all’art. 11 cod. proc. pen.,
per effetto dello spostamento della competenza per territorio, il processo
venga a essere attribuito a un’autorità giudiziaria diversa da quella avente
sede nel territorio di insediamento di una minoranza linguistica riconosciuta;
così non essendo, conclude il rimettente, sono violati gli artt. 3, primo e
secondo comma, 6 e 24 della Costituzione.
1. —
Il Pretore di Venezia dubita della legittimità costituzionale degli artt. 109,
comma 2, del codice di procedura penale e 26, comma 2, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (d.
lgs. 28 luglio 1989, n. 271), in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma,
6 e 24 della Costituzione.
Le
disposizioni impugnate dettano norme per il processo penale, a protezione del
cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta. L'una
prevede il diritto, esercitabile a richiesta, di essere interrogato o esaminato
nella madre lingua (con relativa verbalizzazione anche in tale lingua), nonché
il diritto alla traduzione degli atti del processo a lui indirizzati; l'altra,
il dovere dell'autorità giudiziaria, negli stessi casi dell'art. 109, comma 2,
cod. proc. pen., quando ciò serva ad assicurare l'effettività della difesa, di
tener conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato,
nell'individuare il difensore d'ufficio o nel designare il sostituto del
difensore a norma dell'art. 97, comma 4, del codice.
Le disposizioni anzidette valgono
«davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello
su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta» (art.
109, comma 2). E' questa limitazione territoriale della tutela ad apparire al
giudice rimettente di dubbia conformità alla Costituzione, nell'ipotesi -
verificatasi nella specie - di individuazione della competenza territoriale del
giudice a norma dell'art. 11 cod. proc. pen., per i casi di procedimenti
riguardanti i magistrati. Lo spostamento della competenza territoriale - da
quella prevista dalle regole generali (artt. 8-10 cod. proc. pen.) a quella
determinata dalla regola speciale dell'art. 11 - avrebbe come conseguenza
l'individuazione di un giudice non avente competenza sul territorio di
insediamento della minoranza linguistica riconosciuta (nella specie, la
minoranza slovena). Da qui, alla stregua dei denunciati artt. 109, comma 2,
cod. proc. pen. e 26, comma 2, delle norme di attuazione, la perdita dei
diritti linguistici del cittadino italiano appartenente a tale minoranza e la
dedotta lesione delle norme costituzionali invocate.
2. —
La questione sollevata sull'art. 26, comma 2, delle norme di attuazione del
codice di procedura penale deve essere dichiarata inammissibile. Di esso
infatti il giudice rimettente non è chiamato a fare applicazione nel giudizio
innanzi a lui pendente.
Risulta
esplicitamente dall'ordinanza di rimessione che il soggetto a favore del quale
viene rivendicato l'uso della lingua madre nel processo penale dispone della
piena conoscenza della lingua italiana, cosicché la sua pretesa si pone in
vista non dell'esercizio del diritto di difesa ma della protezione della sua
identità linguistica. La previsione dell'art. 26, comma 2, denunciato vale
invece soltanto «quando ciò serve ad assicurare l'effettività della difesa»,
circostanza che la rende inapplicabile nel giudizio di merito.
Né la
sollevata questione d'incostituzionalità tende a superare tale limitazione, per
estendere dal terreno del diritto di difesa a quello della garanzia
dell'identità linguistica la rilevanza dell'appartenenza etnica o linguistica
nella nomina del difensore o del sostituto del difensore, estensione che, in
ipotesi, consentirebbe poi di porre l'ulteriore questione - quella
effettivamente posta - circa la legittimità costituzionale della delimitazione
territoriale di tale garanzia. Essendo stata sollevata esclusivamente la
questione della dimensione territoriale della garanzia di una norma dettata in
vista del diritto di difesa, e tale questione essendo sorta in un giudizio nel
quale il problema della lingua si pone esclusivamente in vista della garanzia
linguistica, risulta all'evidenza l'inutilità della questione proposta per la
definizione del giudizio pendente di fronte al giudice rimettente.
3. —
Infondata, invece, è la questione di costituzionalità sollevata sul comma 2
dell'art. 109 cod. proc. pen.
3.1. —
La garanzia che tale norma appresta (conformemente alla direttiva numero 102
contenuta nella legge delega 16 febbraio 1987, n. 81) è ispirata al «criterio di
territorialità». Esso comporta che i diritti di uso della lingua riconosciuti
agli appartenenti a comunità linguistiche di minoranza valgono sì come diritti
personali ma soltanto nei rapporti con le istituzioni aventi competenza sul
territorio di insediamento delle comunità medesime. La questione di
costituzionalità sollevata mira invece a ottenere una pronuncia di questa Corte
attraverso la quale si affermi, sia pure soltanto in relazione al caso dei
giudizi che formano oggetto della disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen., una
protezione dei diritti linguistici delle minoranze riconosciute che si proietti
al di là dei limiti territoriali di insediamento, una proiezione che tenderebbe
a connotare costituzionalmente la disciplina dei diritti linguistici in termini
non più territoriali ma personali.
La
questione sollevata, in sostanza, chiama questa Corte a una pronuncia con la
quale, superando l’impostazione accolta nel nostro ordinamento, sia nella
disciplina speciale contenuta negli statuti delle regioni ad autonomia
differenziata e nelle relative norme di attuazione, sia nello stesso art. 109 -
impostazione che ha tenuto fermo il carattere territoriale della garanzia -, si
inizi ad affermare come costituzionalmente dovuto alla stregua dell'art. 6
della Costituzione il diverso criterio della natura personale del diritto e
della sua protezione.
Ma,
per quanto i principi costituzionali richiedano di essere valorizzati nella
loro funzione conformatrice della legislazione ordinaria, non è possibile, da
una proclamazione come quella contenuta nell'art. 6 della Costituzione («La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»), inferire
l'esistenza di un vincolo del legislatore all'adozione del criterio personale,
in luogo di quello territoriale, nella disciplina dei diritti linguistici delle
minoranze; tanto più, si può aggiungere, che tale criterio non è nemmeno
adottato dagli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, la cui
speciale ragion d'essere deriva per l'appunto anche dall'esistenza di minoranze
linguistiche e dall'esigenza di una loro particolarmente forte protezione.
Il
legislatore dispone in realtà di un proprio potere di doveroso apprezzamento in
materia, dovendosi necessariamente tener conto delle conseguenze che, per i
diritti degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica
protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri - sul piano quindi della
stessa operatività concreta della protezione -, derivano dalla disciplina
speciale dettata in attuazione dell'art. 6 della Costituzione.
3.2. —
Questa considerazione priva di forza anche il riferimento che il giudice
rimettente fa all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Ove si
tratti, come nella specie, del riconoscimento a favore delle minoranze di
diritti speciali che fanno eccezione a regole generali, e di discipline che
devono tener conto della pluralità degli interessi, costituzionalmente
rilevanti, che vengono in considerazione, le scelte di contemperamento del
legislatore sono inevitabili. L'astratto richiamo al principio di uguaglianza
non è sempre decisivo nel giudizio di costituzionalità. Ove si abbia a che fare
necessariamente con norme speciali - come per definizione è in ogni caso la
disciplina giuridica di diritti di minoranze - all'astratto richiamo del
principio di uguaglianza deve sostituirsi la valutazione della ragionevolezza
(anzi: dal punto di vista dei poteri di annullamento delle leggi che a questa
Corte spettano, la valutazione della non manifesta irragionevolezza) delle scelte
del legislatore, rispetto all'insieme dei principi contenuti nella Costituzione
che vengono in considerazione. E, proprio su questo piano, l'adozione del
criterio di territorialità e la sua applicazione anche nell'ipotesi in esame,
non risulta incorrere in vizio d'incostituzionalità.
Il
legislatore dispone insomma di un ambito di apprezzamento che la Costituzione
non pregiudica. Il criterio di personalità nella protezione dei diritti
linguistici delle minoranze rientra in tale ambito, cosicché è possibile
ch'esso sia talora utilizzato, sulla base di apprezzamenti legislativi, come
avviene con l'art. 48, comma 2, seconda proposizione, cod. proc. pen., il quale
stabilisce che, nel processo davanti al giudice designato dalla Corte di
cassazione nell'eventualità della rimessione dovuta a esigenze di sicurezza,
incolumità pubblica o libertà di determinazione delle persone che partecipano
al giudizio (art. 45 cod. proc. pen.), le parti esercitano gli stessi diritti e
le stesse facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice
originariamente competente, diritti e facoltà tra i quali stanno anche quelli
relativi all'uso della lingua di minoranza. Ciò attiene, tuttavia, al piano
delle scelte legislative, che spetta al giudice ricostruire attraverso i suoi poteri
interpretativi, e non a quello dell'attuazione di direttive costituzionali
vincolanti, che possono essere fatte valere da questa Corte attraverso i suoi
poteri di annullamento.
3.3. —
Inconferente, infine, in una questione di costituzionalità che attiene alla
tutela dei diritti linguistici delle minoranze, il richiamo all'art. 24 della
Costituzione, relativo alla garanzia dei diritti di difesa nel processo:
diritti linguistici e diritti di difesa possono in effetti intrecciarsi nel
concreto svolgersi del processo ma essi sono essenzialmente distinti (sentenze
nn. 213 del 1998, 15 del 1996, 16 del 1995, 62 del 1992), cosicché anche i
parametri costituzionali relativi - artt. 6 e 24 - operano in ambiti diversi.
per questi motivi
1) dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, del d. lgs. 28 luglio 1989,
n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo
comma, 6 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Venezia, con l'ordinanza in
epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 109, comma 2, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24
della Costituzione, dal Pretore di Venezia con la medesima ordinanza.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 25 ottobre 1999.
Renato
GRANATA, Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata
in cancelleria il 29 ottobre 1999.