Sentenza n. 404/99

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SENTENZA N. 404

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali – Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo del 29 marzo 1996, n. 6, recante «Applicazione del decreto-legge n. 124 del 15 marzo 1996, contenente disposizioni in ordine al regime comunitario di produzione lattiera», promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 24 maggio 1996, depositato in cancelleria il 3 giugno 1996 ed iscritto al n. 17 del registro conflitti 1996.

Udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

udito l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Veneto, con ricorso notificato il 24 maggio 1996 e depositato il successivo 3 giugno, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento alla circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, 29 marzo 1996, n. 6, intitolata «Applicazione del decreto-legge n. 124 del 15 marzo 1996, contenente disposizioni in ordine al regime comunitario di produzione lattiera».

La circolare accompagna il bollettino AIMA n. 2 1995-1996, trasmesso contestualmente, contenente l’accertamento definitivo delle quote latte individuali valevoli per il periodo aprile 1995-marzo 1996, ed in essa viene definita la procedura per la presentazione dei ricorsi in opposizione alle determinazioni del bollettino e vengono impartite istruzioni alle Associazioni dei produttori di latte (APL) circa le modalità di esecuzione della compensazione, da effettuarsi dalle medesime associazioni secondo le priorità di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 1996.

Ad avviso della ricorrente, l’impugnata circolare sarebbe illegittima per assoluta carenza di fondamento legislativo e, dunque, per violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, che solo ad atti forniti di tale fondamento consentirebbero di incidere sulla autonomia regionale. Il decreto-legge, al quale la circolare dà applicazione, all’epoca del ricorso non era stato, infatti, né convertito in legge, né ancora sanato, ma solo reiterato; d’altra parte, il fondamento normativo dell’atto impugnato, secondo la Regione Veneto, non potrebbe rintracciarsi nella disciplina comunitaria della materia, giacché la circolare ne prescinderebbe.

La circolare ministeriale violerebbe ancora gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e gli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 124 del 1996, in quanto irrigidirebbe, in modo penalizzante per l’autonomia delle Regioni e per le loro competenze costituzionali in materia di agricoltura, il procedimento di adozione dei bollettini di aggiornamento delle quote spettanti ai produttori di latte con una serie di previsioni non rinvenibili nel decreto-legge.

La circolare impugnata sarebbe poi affetta da tutti i vizi del decreto-legge n. 124 del 1996, cui dà attuazione, e del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 260 (Regime comunitario di produzione lattiera), che lo ha una prima volta reiterato, vizi già fatti valere con distinti ricorsi.

2. — In prossimità dell’udienza, la Regione Veneto ha depositato una memoria con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.

Dopo avere richiamato gli interventi normativi e la giurisprudenza costituzionale nel settore delle quote latte intervenuti successivamente alla circolare impugnata – con particolare riferimento alla sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge n. 124 del 1996, operata con la legge 20 dicembre 1996 n. 642, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996) e alla sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al contenzioso sul decreto-legge n. 124 del 1996 per essere stata la normativa di questo profondamente e retroattivamente mutata dal successivo decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, sia in tema di bollettini AIMA, che di ricorsi in opposizione, che di compensazione – la ricorrente respinge l’ipotesi che, in relazione al presente conflitto, sia cessata la materia del contendere, ovvero sia sopravvenuta una situazione di carenza di interesse.

Secondo la Regione, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’interesse persisterebbe anche se l’atto impugnato avesse esaurito i propri pur temporanei e parziali effetti o fosse stato successivamente sostituito, poiché l’interesse verrebbe meno solo in caso di espressa ed integrale sostituzione dell’atto prima della sua applicazione.

Per configurare la cessazione della materia del contendere nei conflitti sarebbe poi necessaria non solo la non avvenuta produzione di effetti da parte dell’atto impugnato, ma la sua sostituzione in termini satisfattivi delle richieste del ricorrente ovvero l’adeguamento del ricorrente ai suoi contenuti.

Nella fattispecie, secondo la Regione Veneto, non ricorrerebbe nessuno degli anzidetti presupposti, in quanto: la circolare impugnata avrebbe trovato integrale applicazione con l’emissione del bollettino n. 2 del 1995-1996 e l’effettuazione da parte dell’AIMA delle procedure di compensazione; la circolare stessa non sarebbe stata mai sostituita; la Regione Veneto non le avrebbe mai dato attuazione; la Regione stessa ha impugnato tutti i successivi atti statali nel settore lattiero-caseario.

Nel merito, richiamati i motivi del ricorso introduttivo, la ricorrente ribadisce l’asserita violazione delle competenze regionali.

Considerato in diritto

1. — La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare del 29 marzo 1996, n. 6 intitolata «Applicazione del decreto-legge n. 124 del 15 marzo 1996, contenente disposizioni in ordine al regime comunitario di produzione lattiera», proveniente dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

La circolare fa seguito alla emanazione del decreto-legge n. 124 del 1996 (Regime comunitario di produzione lattiera) ed accompagna il bollettino AIMA n. 2 1995-1996, trasmesso contestualmente, contenente l’accertamento delle quote latte individuali valevoli per il periodo aprile 1995-marzo 1996.

Quanto al contenuto della circolare, viene in essa definita la procedura per la presentazione dei ricorsi in opposizione alle determinazioni del nuovo bollettino, e vengono impartite istruzioni alle Associazioni tra produttori di latte (APL) circa le modalità di esecuzione della compensazione, da effettuarsi dalle medesime associazioni ai sensi della legge n. 468 del 1992 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), del d.P.R. n. 569 del 1993 (regolamento di esecuzione della legge) e secondo la priorità di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 124 del 1996.

2. — Nelle more del giudizio è entrato in vigore il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, il quale, con i suoi articoli 2 e 3, innova retroattivamente la preesistente disciplina delle quote latte per il periodo aprile 1995 – marzo 1996, sia in relazione al contenzioso, sia in relazione ai criteri e alle modalità di esecuzione della compensazione: vale a dire, su entrambi gli oggetti della impugnata circolare. Come nella sentenza n. 398 del 1998 questa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ai ricorsi a suo tempo proposti da alcune Regioni, fra le quali la stessa Regione Veneto, nei confronti del decreto-legge n. 124 del 1996, così ora, per le medesime ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla impugnata circolare AIMA che di quel decreto-legge intendeva costituire attuazione.

Né si può accedere alla tesi avanzata in pubblica udienza dalla difesa della Regione, secondo la quale la clausola di salvezza degli effetti del decreto-legge n. 124 del 1996, contenuta nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, renderebbe tuttora operante la circolare censurata per il periodo lattiero-caseario 1995-1996 ed efficaci gli atti applicativi nel frattempo compiuti. La disciplina sopravvenuta (articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito dalla legge n. 5 del 1998) ha ad oggetto per l’appunto anche la campagna di produzione 1995-1996 e in relazione a questa rende privi di effetti, come chiarito nella richiamata sentenza di questa Corte, i bollettini già pubblicati dall’AIMA per lo stesso periodo, e fa venire meno, in relazione alla compensazione, l’efficacia degli adempimenti eventualmente assolti dalle associazioni dei produttori di latte, imponendo nuove operazioni di compensazione da parte dell’AIMA sulla base dei nuovi dati derivanti dagli accertamenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, come si evince dall’univoco tenore dell’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge. Le nuove norme non prevedono più per il periodo 1995-1996 ricorsi in opposizione rivolti all’AIMA, ma ricorsi di riesame da presentare alle Regioni e alle Province autonome che queste sono chiamate a decidere con provvedimento motivato previa istruttoria e convocazione del ricorrente in contraddittorio (art. 2, commi 5 e 6). Si può solo aggiungere che una persistente operatività della circolare censurata o di suoi atti applicativi non può certo derivare dai successivi interventi legislativi, contenuti nel decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118, nella parte in cui hanno avuto ancora ad oggetto la campagna di produzione lattiero-casearia 1995-1996.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.