Ordinanza n. 399/99

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ORDINANZA N. 399

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato                             GRANATA             Presidente

- Prof. Giuliano                           VASSALLI             Giudice

- Prof. Francesco                         GUIZZI                               "

- Prof. Cesare                              MIRABELLI                      "

- Prof. Fernando                          SANTOSUOSSO                "

- Avv. Massimo                           VARI                                   "

- Dott. Cesare                              RUPERTO                          "

- Dott. Riccardo                          CHIEPPA                            "

- Prof. Gustavo                           ZAGREBELSKY               "

- Prof. Valerio                             ONIDA                               "

- Prof. Carlo                                MEZZANOTTE                  "

- Prof. Guido                               NEPPI MODONA              "

- Prof. Piero Alberto                   CAPOTOSTI                       "

- Prof. Annibale                          MARINI                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 18 febbraio 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Piercamillo Davigo, promosso dal Tribunale di Torino, con ricorso depositato il 22 maggio 1999 ed iscritto al n. 118 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti del deputato Tiziana Parenti - imputata del reato di diffamazione a mezzo stampa per avere offeso la reputazione del dott. Piercamillo Davigo, magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - il Tribunale di Torino sezione prima penale ha sollevato, con ordinanza del 24 marzo 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione, adottata il 18 febbraio 1999, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

  che, secondo il ricorrente Tribunale, la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere affermando la esistenza di un collegamento tra le dichiarazioni rese dall’on. Parenti e l’esercizio della funzione parlamentare;

che, ad avviso del ricorrente, infatti, nella stessa delibera di insindacabilità e nella relazione della Giunta in essa richiamata, sarebbe espressamente escluso <<un collegamento specifico (delle dichiarazioni rese dal deputato) con atti e documenti parlamentari>>, anche se poi tale collegamento viene ritenuto <<implicito>> <<attesa l’ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico>>;

che, conseguentemente, la Camera avrebbe esteso, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa all’intera attività in senso lato politica del parlamentare, vanificando di fatto il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione e rischiando di trasformare la tutela costituzionale in un privilegio personale.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo della esistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, in linea preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata dal Tribunale di Torino, deve ritenersi in sé idonea ad integrare il ricorso di cui all'art. 37 della legge n. 87 del 1953 per l'instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa Corte (ordinanze nn. 469 e 37 del 1998, n. 469 del 1997, n. 339 del 1996);

che deve essere riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Torino a sollevare conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione (ordinanze nn. 319 e 130 del 1999, n. 37 del 1998);

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del presente conflitto, quale organo cui spetta dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (ordinanze nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (ordinanze nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);

che dal ricorso si ricavano «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;

dispone:

  a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Torino, ricorrente;

  b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.