Sentenza n. 365/99

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SENTENZA N. 365

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della pubblicazione da parte del Ministero dell’industria sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia del 31 maggio 1997 di alcune istanze di società private dirette ad ottenere dal Ministero dell’industria il permesso di ricerca di idrocarburi in aree rientranti nel territorio della Regione medesima (numeri di pubblicazione 53, 54 e 55), promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 28 luglio 1997, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 1997.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l’avv.to Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana e l’Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 28 luglio 1997 e depositato il 30 luglio 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all’avvenuta pubblicazione, da parte del Ministero dell’industria, nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) n. 5 del 31 maggio 1997, di alcune istanze di società private dirette ad ottenere il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio regionale (numeri di pubblicazione 53, 54 e 55).

2. - La ricorrente lamenta la violazione della sfera di attribuzioni prevista dall’art. 14, lettere d) ed h), del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 (Norme per l’attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all’industria e al commercio), evidenziando di aver disciplinato, in virtù di tali disposizioni, l’attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi fin dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30.

Premesso che sulle istanze di rilascio dei permessi di ricerca nel territorio regionale ha finora provveduto l’Assessore all’industria, la Regione sostiene che la situazione non sarebbe mutata neppure a seguito della legge 9 gennaio 1991, n. 9, la quale, malgrado l’intento di favorire una gestione globale ed integrata delle risorse energetiche sul territorio, avrebbe conservato alla Regione siciliana le funzioni amministrative relative alla materia in esame, così differenziandone la posizione non soltanto rispetto alle Regioni ordinarie, ma anche nei confronti delle altre autonomie speciali.

2.1. - La titolarità regionale delle competenze legislative ed amministrative in materia di idrocarburi sarebbe stata altresì confermata dall’art. 39 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), il quale si sarebbe limitato ad imporre alla Regione l'obbligo di adeguare il proprio ordinamento al favor per la concorrenza nel settore, risultante dalla direttiva comunitaria.

Tale titolarità non potrebbe essere contestata neppure invocando la categoria dell’interesse nazionale, il ricorso alla quale contrasterebbe da un lato con il processo di integrazione europea, che tende ad attrarre a livello comunitario la politica industriale e quella energetica, dall’altro con la spinta al decentramento politico ed alla valorizzazione del ruolo delle regioni, ciascuna delle quali, nel proprio territorio, sarebbe in grado di garantire più adeguatamente l’effettiva parità tra gli operatori del settore e la compatibilità dell’attività di ricerca con gli interessi della comunità locale.

2.2. - La pubblicazione delle istanze nel BUIG costituirebbe pertanto, ad avviso della ricorrente, un’indebita interferenza da parte dello Stato nella sfera di attribuzioni della Regione, che produrrebbe effetti direttamente ed immediatamente lesivi, consistenti nell’attrazione del procedimento autorizzatorio nella sfera ministeriale e nell'incertezza operativa in ordine alla spettanza delle competenze amministrative in materia.

Per tali motivi, la Regione Siciliana chiede dichiararsi che non spetta allo Stato il potere di rilasciare permessi di ricerca degli idrocarburi nel territorio regionale, nè il potere di disporre la pubblicazione di eventuali istanze dirette ad ottenere il rilascio di tali permessi nel BUIG, e che i suddetti poteri sono compresi fra le attribuzioni regionali, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

3. - Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

3.1. - In prossimità dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria difensiva, nella quale sostiene che la legge n. 9 del 1991, nel disciplinare il conferimento dei permessi di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, avrebbe attribuito al Ministro dell'industria una competenza esclusiva per l’intero territorio nazionale.

L’unicità della disciplina relativa alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi sarebbe stata ribadita dal d.lgs. n. 625 del 1996, il quale, in conformità con quanto affermato da questa Corte nella sentenza 27 dicembre 1991, n. 482, subordina il rilascio dei permessi ad un’intesa con le regioni a statuto speciale, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui lo Stato ha trasferito alle regioni soltanto le funzioni amministrative relative alla coltivazione degli idrocarburi in terraferma.

Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto la pubblicazione, da parte del Ministero dell'industria, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, di alcune istanze di società private dirette ad ottenere il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio regionale.

Secondo la Regione ricorrente "la decisione di pubblicare queste istanze, avviando il procedimento diretto al rilascio del provvedimento di autorizzazione, l'atto stesso della pubblicazione ed il complessivo comportamento tenuto al riguardo dal Ministero dell'industria" costituirebbero un'indebita interferenza nella sfera di attribuzione ad essa riconosciuta dall'art. 14, lettere d ed h dello statuto siciliano, nonchè dagli artt. 1 e 2 del decreto di attuazione 5 novembre 1949, n. 1182, in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel territorio regionale. La Regione denuncia inoltre la violazione dell'art. 39 del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625, che, in attuazione della direttiva 94/22/CE, imponendo alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di adeguare la propria disciplina, oltre che al favor per la concorrenza nel settore, alle disposizioni del titolo I dello stesso decreto, considerate quali principi fondamentali di riforma economico-sociale, confermerebbe implicitamente il preesistente assetto delle competenze legislative ed amministrative in materia.

2. - Il conflitto non é ammissibile.

La pubblicazione delle istanze dirette ad ottenere il rilascio dei permessi di ricerca degli idrocarburi é prevista dall'art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi), che appunto stabilisce che nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia (BUIG) "saranno pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi". Tale prescrizione é sostanzialmente riprodotta nell'art. 5 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare), il quale dispone che il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino del mese successivo a quello in cui é presentata la domanda stessa.

Questo sistema di circolazione notiziale é stato peraltro integrato dalla prescrizione di ulteriori adempimenti derivanti dall’attuazione della direttiva comunitaria che impone di garantire a tutti gli interessati di poter presentare domanda tempestivamente, come si ricava dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 625 del 1996, che appunto stabilisce che il Ministero dell'industria informa le regioni interessate delle istanze di prospezione e ricerca "mediante trasmissione del BUIG". E come si ricava altresì dagli artt. 4, comma 3, e 16, comma 1, dello stesso decreto, che prevedono che il Ministero, ferma la pubblicazione sul BUIG, trasmetta alla Commissione delle Comunità europee, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza per ottenere il permesso di ricerca, nonchè invii regolarmente il BUIG stesso. Tale complessiva forma di certezza notiziale mira dunque a creare una situazione oggettiva di conoscibilità delle domande pervenute, anche allo scopo di consentire l’individuazione, sotto il profilo cronologico, delle domande di permesso sulla stessa area che possono essere considerate "concorrenti" ai fini della loro selezione, anche in ambito comunitario.

In questa ottica é evidente che, nella specie, la pubblicazione non può rappresentare, di per sè, la pretesa chiara ed inequivoca di esercitare una determinata competenza, il cui svolgimento possa determinare l'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni, o comunque una menomazione delle possibilità di esercizio della medesima (ex plurimis: sentenze n. 301 del 1995 e n. 771 del 1988). Gli atti impugnati sono pertanto inidonei a dar vita ad un conflitto di attribuzione, in quanto la pubblicazione delle domande pervenute costituisce un adempimento dovuto per legge, alla cui esecuzione gli uffici competenti debbono provvedere entro un termine prestabilito. Non é quindi individuabile in queste misure di certezza notiziale alcuna pretesa di esercitare, da parte del Ministro dell'industria, una competenza relativa al rilascio dei permessi di ricerca, tanto più se si considera, da un lato, che la pubblicazione nel BUIG deve essere integrata dalla trasmissione del Bollettino stesso sia alle regioni interessate, sia alla Commissione delle Comunità europee; dall'altro lato, che la vigente legislazione siciliana non prevede, al riguardo, alcuna forma di pubblicazione. Il che dimostra ulteriormente che la misura di pubblicità in esame adempie a finalità meramente conoscitive e che in nessun modo può essere interpretata come affermazione di una competenza ministeriale in materia (sentenza n. 278 del 1991).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana in relazione alla pubblicazione, da parte del Ministero dell'industria, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia n. 5 del 31 maggio 1997, di alcune istanze di società private dirette ad ottenere il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.