Ordinanza n. 359/99

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ORDINANZA N. 359

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, con la quale é stata dichiarata l’inammissibilità di un ricorso presentato dall’avv. Cono Domianello per invalidità della procura difensiva e della successiva ordinanza della stessa seconda sezione civile, 11 novembre 1998, n. 985, relativa alla correzione di errore materiale della predetta sentenza, promosso dall’avv. Cono Domianello, con ricorso depositato il 5 marzo 1999 ed iscritto al n. 112 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 5 marzo 1999, l’avv. Cono Domianello, nella qualità di "difensore impedito nell’esercizio del potere costituzionale della difesa (esterno all’apparato dello Stato), dalla Corte suprema di cassazione", ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione, in relazione alla sentenza della medesima Corte, seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, alla successiva ordinanza della stessa seconda sezione civile 2 luglio-11 novembre 1998, n. 985, nonchè ad ogni atto comunque presupposto o conseguente;

che il ricorrente espone che la Corte di cassazione, con la prima delle pronunce menzionate (sentenza 14 giugno 1996), nel decidere su un ricorso sottoscritto dal medesimo ricorrente come difensore di parti private, lo ha dichiarato inammissibile perchè la procura, ancorchè apposta a margine dell’atto di ricorso - sia pure mediante un timbro (utilizzato anche per la condizione di non vedente del difensore) con legenda non espressamente riferita al giudizio di cassazione -, non sarebbe stata individuabile come procura speciale per il giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., adottando così un criterio di giudizio, secondo il ricorrente, palesemente erroneo e smentito dalla successiva giurisprudenza delle sezioni unite della stessa Corte; che per di più la Corte decidente, con la medesima pronuncia, ha condannato il difensore alle spese del giudizio; che la sentenza in questione recava nell’intestazione il nome di soli quattro componenti del collegio; che, a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata da una parte che si era giovata della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione, con la seconda delle pronunce impugnate (ordinanza 2 luglio-11 novembre 1998), ha disposto la correzione della precedente sentenza, in contrasto, secondo il ricorrente, con la giurisprudenza dello stesso giudice di legittimità circa la nullità di sentenze di merito nella cui intestazione manchi l’indicazione, non desumibile dalla sentenza, di uno dei componenti del collegio;

che, secondo il ricorrente, l’ammissibilità del conflitto dovrebbe affermarsi in base alla considerazione che il difensore, cui é affidato il compito della difesa tecnica, sarebbe investito, per mezzo dell’"atto privato" di incarico, di un ufficio, svolto nella forma di esercizio privato di una pubblica funzione avente rilievo costituzionale; che pertanto il singolo avvocato difensore nel processo costituirebbe un potere dello Stato, ancorchè estraneo all’apparato statale, chiamato ad operare all’interno del potere giudiziario in funzione di controllo dell’attività del giudice, e comunque riconducibile alla sovranità popolare e quindi costituzionalmente protetto contro ogni forma di violazione e di attentato; che il difensore sarebbe titolare di un "potere costituzionale di difesa" ad esso attribuito dall’art. 24 della Costituzione e garantito, oltre che dallo stesso art. 24, dall’art. 2 della Costituzione;

che, sempre secondo il ricorrente, la menzionata sentenza della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso sottoscritto, avendo impedito al difensore di portare a compimento il mandato difensivo ricevuto, avrebbe menomato, attraverso il cattivo esercizio delle competenze della stessa Corte, le competenze di livello costituzionale del difensore, con lesione degli artt. 24 e 2 della Costituzione; che, in relazione all’handicap di cui il ricorrente é portatore, la violazione degli anzidetti parametri costituzionali sarebbe integrata dalla violazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), in relazione al dovere inderogabile di solidarietà dello Stato (art. 2 Cost.) e alla libertà di iniziativa economica garantita ai liberi professionisti (art. 41 Cost.);

che, inoltre, la condanna alle spese di giudizio pronunciata nei confronti del ricorrente, e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale, avrebbero contribuito ad aggravare la lamentata menomazione dei poteri dell’avvocato.

Considerato che, nella presente fase, questa Corte é chiamata a verificare in limine se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla Corte stessa, insorgendo il conflitto fra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali (art. 37, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che la contestazione di errori addebitati ad una pronuncia giurisdizionale non può costituire, di per sè, materia di conflitto costituzionale per il solo fatto che da quegli errori si affermi discendere, come conseguenza o riflesso, la menomazione di una posizione costituzionalmente garantita, ma solo quando sia contestata la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti – diversi dal generale vincolo del giudice alla legge, anche costituzionale – che essa incontra nell’ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali: diversamente opinando, si verrebbe a trasformare il conflitto costituzionale in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici (cfr., da ultimo, sentenza n. 27 del 1999);

che il giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato non può essere utilizzato come strumento generale di tutela dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal sistema della giurisdizione;

che, il ricorrente, sotto la veste di conflitto per menomazione della funzione del difensore, propone in realtà censure relative alla correttezza giuridica di decisioni assunte dalla Corte di cassazione in tema di validità della procura speciale, di condanna del difensore alle spese del giudizio e di correzione di errore materiale, non suscettibili di configurare esorbitanze dai limiti propri della giurisdizione, e dalle quali solo come riflesso discende la lamentata menomazione della funzione del difensore;

che, quanto alla pronuncia dichiarativa di inammissibilità del ricorso sottoscritto dal ricorrente – comunque debbano configurarsi, nell’ordinamento, la funzione svolta dall’avvocato allorquando esercita il mandato difensivo, e la figura soggettiva del difensore –, sta di fatto che il denunciato errore del giudice di legittimità riguarda l’applicazione delle norme sulla validità del mandato conferito al difensore, e dunque non la disciplina o l’esercizio della funzione defensionale, bensì unicamente l’atto negoziale costituente il presupposto dell’esercizio della stessa funzione; mentre la lamentata menomazione della funzione costituirebbe solo la conseguenza della pronuncia del giudice, cui istituzionalmente spetta decidere sui presupposti di validità degli atti del processo, posti in essere dai vari protagonisti della vicenda giudiziale;

che, quanto alla condanna del difensore alle spese di giudizio, si tratta di pronuncia che, pur se eventualmente erronea, si connette alla dichiarata inammissibilità del ricorso da lui sottoscritto, essendo stato il medesimo difensore considerato a questo fine, a titolo individuale, come parte del giudizio: onde verrebbero in rilievo i diritti delle parti e i rimedi per esse apprestati, e non le funzioni del difensore;

che, quanto all’ordinanza di correzione di errore materiale, si tratta di pronuncia su argomento e con effetti estranei all’esercizio della funzione del difensore;

che, pertanto, non sussiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto nei confronti della Corte di cassazione, in relazione alla sentenza della medesima Corte, seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, all’ordinanza della stessa Corte 2 luglio-11 novembre 1998, n. 985, e ad ogni atto presupposto o conseguente, dall’avv. Cono Domianello con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.