Ordinanza n. 357/99

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ORDINANZA N. 357

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1998 dal T.A.R. per la Basilicata sul ricorso proposto da Coiro Antonio contro Regione Basilicata, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo diretto all’annullamento di un bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con ordinanza del 20 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, in quanto la disposizione denunciata prevede un limite massimo di età (cinquantanove anni) per essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;

che detta limitazione – secondo il rimettente - costituirebbe un’innovazione nel sistema normativo riguardante il settore farmaceutico, non prevista dall’art. 12, secondo e ottavo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) che disciplina il trasferimento della titolarità di farmacie per atto inter vivos a titolo oneroso a favore del farmacista che abbia già conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Ciò sarebbe irragionevole e determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi può acquistare a qualunque età una farmacia e chi, invece, non può partecipare al concorso per acquisirne una perchè ultracinquantanovenne;

che la disposizione denunciata non troverebbe giustificazione neanche dal raffronto con quella per l’accesso al pubblico impiego atteso che, anche per quest’ultima, il limite di età fissato in quaranta anni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25 (Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi) e poi aumentato di un anno dall’art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) é stato definitivamente abolito dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

che la disposizione denunciata si porrebbe altresì in contrasto con gli artt. 4 e 35 della Costituzione che tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sollevata venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, in ragione della diversità e non comparabilità delle situazioni poste a raffronto, atteso che con la disposizione denunciata il legislatore avrebbe inteso disciplinare il conferimento della titolarità delle sedi farmaceutiche risultanti disponibili attraverso la regola del concorso pubblico per individuare gli aspiranti più meritevoli, appartenendo alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura concorsuale;

che a diverse finalità sarebbe improntata la disposizione dell’art. 12 della legge n. 475 del 1968, come modificato dalla legge n. 892 del 1984, in quanto tale normativa concerne la differente ipotesi del trasferimento di aziende tra privati: un settore di natura commerciale e sorretto dall’autonomia privata, a fronte del quale l’intervento del legislatore fissa altre condizioni a tutela degli interessi pubblici relativi al servizio farmaceutico.

Considerato che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, il raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la ragionevolezza del loro trattamento differenziato é ammissibile soltanto se esse siano identiche, o, quantomeno, sostanzialmente omogenee (v. per tutte, le sentenze n. 431 del 1997, n. 65 del 1996, n. 237 del 1995, n. 139 del 1984 e l’ordinanza n. 297 del 1998);

che, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi purchè i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole (v., per tutte, le sentenze n. 466 del 1997, n. 412 del 1988);

che, nella specie, il legislatore con la disposizione denunciata ha stabilito, con una scelta immune da irragionevolezza e non arbitraria, come si evince dai lavori preparatori, di: "evitare in futuro le gestioni provvisorie nell’esercizio delle farmacie e le ripetute sanatorie che hanno caratterizzato i periodi trascorsi", dettando regole cogenti sia nel fissare i requisiti soggettivi dei concorrenti, sia nel disciplinare gli altri aspetti del procedimento concorsuale ;

che le due fattispecie indicate dal giudice a quo, pur relative entrambe al conseguimento di un esercizio farmaceutico, non sono omogenee, essendo diversa la fonte della titolarità: (il concorso pubblico ex art. 4 della legge n. 362 del 1991 e il contratto ex art. 12 della legge n. 475 del 1968) e che, pertanto, la seconda fattispecie, costituendo una deroga alla generale prescrizione del pubblico concorso, può considerarsi una ipotesi diversa ed eccezionale;

che, pertanto, il tertium comparationis indicato dal giudice a quo non può essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, e la disciplina stabilita da quest’ultima, di per sè, non risulta irragionevole e non determina ingiustificate disparità di trattamento;

che, infine, risulta manifestamente infondato il richiamo agli artt. 4 e 35 della Costituzione che concernono precipuamente l’accesso al mercato del lavoro (v. sent. n. 293 del 1997) e la protezione di tale diritto nelle sue varie forme; invero va rilevato che dal riconoscimento dell’importanza costituzionale del lavoro non deriva l’impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l’esercizio del relativo diritto (v. sentenza n. 103 del 1977), anche attraverso la fissazione di un limite massimo di età, quale quello previsto dalla disposizione censurata, posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purchè sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.