Sentenza n. 352/99

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SENTENZA N. 352

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 10, 13, comma 4, e 14, della legge della Regione Siciliana, approvata il 5 settembre 1997, recante "Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 13 settembre 1997, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

udito l'avv. Francesco Torre per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.Ric. n. 60 del 1997), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 5 settembre 1997 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell’industria, della pesca e del turismo), per violazione degli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione. In particolare, il ricorrente ha impugnato l’art. 7 della predetta legge, nella parte in cui esso conferisce efficacia retroattiva alla maggiorazione, dalla stessa norma disposta, del compenso in favore degli esperti di nomina dei Presidenti delle Province regionali, nella misura prevista, per gli esperti nominati dai Sindaci, dall’art. 4 della legge regionale n. 38 del 1994. Tale previsione sarebbe, secondo il ricorrente, lesiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97, nonchè dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Parimenti oggetto di censura per violazione dell’art. 97 della Costituzione é la previsione dell’art. 10 della legge denunciata, che autorizza l’amministrazione regionale a riammettere in servizio, a far data dalla entrata in vigore della legge stessa, prescindendo dalla vacanza del posto, un ex assistente amministrativo della Presidenza della Regione Siciliana, che era stato dichiarato decaduto dall’impiego, ai sensi dell’art.127, lettera c), del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Tale disposizione é stata denunciata anche per il contrasto con l’art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alla deroga, disposta dalla predetta norma per un caso concreto, e non giustificata dalla obiettiva diversità di esso dagli altri casi, ad uno dei presupposti necessari per l’istituto della riammissione in servizio.

Altra disposizione impugnata é l’art. 13 della legge regionale citata, che riproduce i commi 3 e 4 dell’art. 25 della legge regionale n. 36 del 1991, come modificato dall’art. 50 della legge regionale n. 15 del 1993, trasformando, al comma 4, la garanzia fideiussoria regionale sulle operazioni finanziarie poste in essere dagli istituti di credito in favore dei soci delle cooperative del settore turistico da sussidiaria in solidale, senza obbligo per il creditore di escutere previamente il debitore principale. Il ricorrente ravvisa in tale disposizione il contrasto con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, oltre che con il principio della ragionevolezza, e con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

E’, infine, oggetto di censura l’art. 14, che interpreta il combinato disposto dell’art. 47, ultimo comma, della legge regionale n. 9 del 1986 e dell’art. 37, ultimo comma, della legge regionale n. 33 del 1996 nel senso di estendere indiscriminatamente, con effetto retroattivo, anche ai dipendenti assunti presso le Aziende autonome per l’incremento turistico dopo l’entrata in vigore della legge n. 9 del 1986 il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. In tal modo, secondo il ricorrente, si recherebbe ancora una volta vulnus agli artt. 3 e 97 della Costituzione, disponendosi una sanatoria non giustificata da preminenti interessi pubblici, e creandosi, nell’ambito dei dipendenti provinciali, una categoria privilegiata.

2.- Nel giudizio si é costituita la Regione Siciliana, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.

3.- In data 16 ottobre 1997, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997), con l’omissione delle previsioni di cui alle disposizioni censurate dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

4.- Nell’imminenza della data fissata per l’udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Commissario dello Stato della Regione Siciliana, una memoria per dedurre che, in seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge impugnata, é divenuta impossibile una autonoma, successiva promulgazione delle disposizioni censurate, e per chiedere, conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale di una serie di disposizioni contenute nella legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 settembre 1997 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell’industria, della pesca e del turismo). In particolare, della citata legge, sono stati impugnati gli artt. 7, 10, 13, quarto comma, e 14.

La legge sopra menzionata é stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.