Sentenza n. 349/99

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SENTENZA N.349

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione siciliana, approvata il 29 ottobre 1997, recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l’anno 1997 - Assestamento. Modifica dell’art. 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 5 novembre 1997, depositato in Cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;

udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l’art. 10 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 ottobre 1997 (Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l’anno 1997 - Assestamento. Modifica dell’art. 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30), denunciandone il contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.

Secondo il ricorrente, la disposizione censurata, nello stabilire che "lo stanziamento del capitolo 16004 viene utilizzato prioritariamente per la copertura delle spese per il personale transitato, ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nei consorzi di bonifica istituiti ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale 45/1995", si pone in contrasto con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, giacchè determina "una nuova maggiore spesa", senza precisarne l’ammontare ed indicare, contestualmente, le necessarie "risorse finanziarie con cui farvi fronte".

Sussiste, inoltre, ad avviso del ricorrente, la violazione dell’art. 97 della Costituzione, essendo stata autorizzata dal legislatore "un’ingiustificata distrazione di risorse rivolte alle spese di gestione e funzionamento ordinario degli enti preposti alla bonifica", sì da privilegiare quegli organismi che, "in spregio alle norme esistenti, hanno proceduto ad assunzione di personale" sul cui mantenimento in servizio "devono ancora pronunciarsi, peraltro, i nuovi enti subentranti a seguito della rideterminazione delle proprie piante organiche".

2.— Con memoria depositata il 13 gennaio 1998, lo stesso Commissario – rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato - ha chiesto che sul giudizio in epigrafe "sia dichiarata cessata la materia del contendere", giacchè, dopo la sua instaurazione, il Presidente della Regione ha proceduto alla promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata, divenuta, così, legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, con omissione della disposizione censurata.

Considerato in diritto

Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione l’art. 10 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l’anno finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30).

Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato é stata oggetto di promulgazione da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione della disposizione impugnata, divenendo la legge 7 novembre 1997, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 12 novembre 1997, n. 62).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.