Ordinanza n. 332/99

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ORDINANZA N. 332

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, numero 4 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) promossi con due ordinanze emesse il 21 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sez. III ter - sui ricorsi proposti dalla Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali e dal Consorzio Azienda Trasporti Veneto Orientali contro il Ministero del tesoro ed altra, iscritte ai nn. 694 e 695 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione della Federazione nazionale Trasporti Pubblici Locali e del Consorzio Azienda Trasporti Veneto Orientali, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione III ter - con ordinanze del 21 maggio 1998 (R.O. nn. 694 e 695 del 1998) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), nella parte in cui stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa possono essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado, esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme anzidette violerebbero gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, in quanto l’effettività della tutela giudiziaria esecutiva sarebbe procrastinata in modo irragionevole tanto più se comparata con le misure esecutive proprie della tutela cautelare; traducendosi, inoltre, nella violazione del principio di uguaglianza stante l’ingiusta discriminazione fra chi abbia ottenuto una sentenza civile immediatamente esecutiva anche in mancanza di giudicato, e chi, pur avendo ottenuto una sentenza esecutiva amministrativa, non può esperire il ricorso per ottemperanza;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale si é riportato alle difese già svolte nell’analogo giudizio, conclusosi con la sentenza n. 406 del 1998;

che si sono, altresì, costituite le parti private, le quali hanno condiviso le ragioni dedotte dal giudice a quo nell’ordinanza di rimessione.

Considerato che le due ordinanze sollevano identica questione, sicchè i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che identica questione di legittimità costituzionale é già stata rimessa alla Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n. 406 del 1998;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sez. III ter - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.