Ordinanza n. 316/99

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ORDINANZA N. 316

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI                           

- Prof.    Cesare MIRABELLI                          

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                                   

- Dott.   Cesare RUPERTO                            

- Dott.   Riccardo CHIEPPA                         

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                                

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                      

- Avv.    Fernanda CONTRI                           

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI                            

- Prof. Annibale MARINI                              

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1998 dal Giudice di pace di Foligno nel procedimento civile vertente tra Pichelli Consalvo e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto la domanda di restituzione delle somme versate per imposta di bollo, diritti di cancelleria e tassa di iscrizione, al momento del deposito in cancelleria dell’istanza per il tentativo di conciliazione in sede non contenziosa, il Giudice di pace di Foligno, con ordinanza emessa il 22 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), il quale dispone che "gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura";

che il rimettente, dopo aver esposto le ragioni per cui reputa sussistente la propria competenza per materia, prospetta la illegittimità costituzionale dell’art. 46 della citata legge, per violazione del principio di eguaglianza, in quanto la detta norma parifica - quanto al regime fiscale - l’attività conciliativa svolta in sede non contenziosa alle cause di cognizione, benchè le due categorie abbiano caratteristiche del tutto diverse;

che, in particolare, la differenza più rilevante tra le due categorie é individuata dal rimettente nella circostanza che solo l’attività in sede contenziosa comporta l’obbligo per il giudice di definire il procedimento con una pronuncia, mentre quella non contenziosa, in quanto priva di tale caratteristica, é da ritenere attività non giurisdizionale;          

che, come osserva il rimettente, neanche l’intervenuta abrogazione del secondo comma dell’art. 46 della legge n. 374 del 1991, ad opera del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha determinato modifiche sostanziali del regime fiscale dei procedimenti innanzi al giudice di pace, i quali restano esenti da imposizione solo se di valore non superiore a lire due milioni, mentre quelli di valore superiore, siano essi contenziosi o non contenziosi, sono sottoposti alle tariffe indicate negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto;

che, invece, il procedimento di conciliazione in sede non contenziosa, previsto dall’art. 322 del codice di procedura civile, dovrebbe essere esente da imposizione o comunque sottoposto al trattamento fiscale più favorevole stabilito per i procedimenti speciali, poichè, altrimenti, vi sarebbe una ingiustificata equiparazione fiscale di situazioni diverse.

Considerato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, "l’ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia, la sua ripartizione in voci corrispondenti ai momenti del processo e ai vari servizi richiesti costituiscono determinazioni conseguenti a molteplici fattori di diversa natura, anche tecnica, e di varia incidenza, determinazioni spettanti al legislatore e che, al di fuori dell’ipotesi di palese irragionevolezza, non sono assoggettabili a censure di rango costituzionale" (sentenza n. 162 del 1983);

che, inoltre, le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte del legislatore soggette al controllo di costituzionalità nei limiti della palese arbitrarietà od irrazionalità (tra le altre, sentenze nn. 431 del 1997 e 108 del 1983);

che l’attività conciliativa in sede non contenziosa costituisce pur sempre l’estrinsecazione di una funzione di giustizia resa dagli organi dello Stato a favore del richiedente, onde l’imposizione di un congruo esborso a fronte delle prestazioni inerenti alla detta attività risulta pienamente legittima;

che il criterio prescelto dal legislatore nella determinazione del regime fiscale di tali atti giudiziari si sottrae ad ogni censura, non risultando arbitrario, nè tantomeno irragionevole;

che la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Foligno con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.