Sentenza n. 312/99

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 312

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 6 del 18 aprile 1997, avente ad oggetto "Attuazione delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Regolamento CE n. 2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti di applicazione della Commissione", promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 18 luglio 1997, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 41 del registro conflitti 1997.

  Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

  udito l’avv. Fabio Lorenzoni per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, in relazione alla circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 18 aprile 1997, n. 6 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1997, n. 124), avente a oggetto "Attuazione delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore degli ortofrutticoli. Regolamento CE n. 2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti di applicazione della Commissione", per violazione dell’art. 71, lettera b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; degli artt. 2, 12 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; degli artt. 4 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; dell’art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; degli artt. 97 e 118 della Costituzione; nonchè del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

  Nel dare attuazione alle norme comunitarie sulla nuova organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, la circolare in questione avrebbe demandato a livello regionale il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e la vigilanza sulle stesse, nonchè la disciplina sugli interventi di mercato e sulle modalità di controllo. Trattandosi, tuttavia, di materia di competenza statale (in base all’art. 71, lettera b), del d.P.R. n. 616 del 1977 e all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 143 del 1997), si sarebbe in presenza di una delega di funzioni amministrative alle regioni che sarebbe dovuta avvenire con legge, e non con circolare, secondo il disposto dell’art. 118, secondo comma, della Costituzione.

  La circolare si presenterebbe poi come un vero e proprio "regolamento di indirizzo e coordinamento" e, come tale, avrebbe dovuto rispettare la normativa che disciplina gli atti di natura regolamentare e il recepimento degli atti comunitari (artt. 2 e 17 della legge n. 400 del 1988; art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 1989), che assumerebbero pertanto il carattere di norme interposte nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale. La circolare, al contrario, non costituisce una figura autonoma e determinata di atto amministrativo, ma un mezzo di comunicazione o notificazione di un atto a carattere normativo o, comunque, generale. La circolare in questione, anzichè limitarsi a coordinare l’attività degli uffici, appare volta a regolare nel dettaglio il mercato nel settore degli ortofrutticoli.

  Sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, non essendo stata la circolare preceduta da una previa intesa, anche alla luce dell’art. 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997: in particolare, il raccordo avrebbe dovuto realizzarsi in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 400 del 1998.

Considerato in diritto

  La Regione Veneto solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 18 aprile 1997, n. 6 (Attuazione delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore degli ortofrutticoli. Regolamento CE n. 2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti di applicazione della Commissione), per violazione dell’art. 71, lettera b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; degli artt. 2, 12 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; degli artt. 4 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; dell’art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; degli artt. 97 e 118 della Costituzione; nonchè del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni.

  Nelle more del giudizio é entrata in vigore la legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), il cui art. 40, dando attuazione ai regolamenti CE n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, stabilisce che: a) il Ministero per le politiche agricole é l’autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attuazione dei regolamenti in questione e responsabile dell’attività di controllo; b) le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori é operato dalle regioni o dalle province autonome.

  Essendo tale disposizione venuta a sostituire la normativa oggetto del presente conflitto e non risultando che la circolare impugnata abbia prodotto effetti, deve constatarsi la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.