Ordinanza n. 302/99

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ORDINANZA N. 302

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1997 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da N.B. contro il Ministero dell’Interno, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell’anno 1998.

Visto l’atto di costituzione di N.B., nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l’Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato da un segretario capo del ruolo dei segretari comunali per l’annullamento di un bando di concorso per la nomina a segretario comunale generale di classe seconda, il Consiglio di Stato, quarta sezione, con ordinanza del 25 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali), nella parte in cui prevede che il requisito del servizio effettivo di ruolo per almeno cinque anni nella qualifica, prescritto per l’ammissione al concorso dei segretari capi, debba essere posseduto "alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso";

che, secondo l’ordinanza di rimessione, la disposizione impugnata realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai vice segretari comunali e provinciali ed ai capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, che, a norma dell’art. 8, secondo comma, lettera b), siano in possesso, tra l'altro, di determinati requisiti di anzianità, da valutarsi, secondo l'art. 1, quinto comma, del d.P.R. n. 749 del 1972, con riferimento "alla data di scadenza del termine prevista nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione";

che, ad avviso del Giudice rimettente, quest’ultima disposizione costituirebbe espressione di un principio generale, diretto a favorire la più ampia partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, che potrebbe ben essere derogato, a tutela di particolari interessi pubblici, ma, avendo natura procedimentale, richiederebbe una uniformità di disciplina inconciliabile con l’instaurazione di un doppio regime giuridico nell’ambito del medesimo concorso;

che, nel caso di specie, la deroga non sarebbe giustificata nè dalla diversa posizione dei segretari capi rispetto ai vice segretari ed ai capi ripartizione, in quanto per questi é già prescritta una maggiore anzianità di servizio, nè dall’esigenza di bilanciare la minore anzianità richiesta ai segretari capi, tenuto conto del breve periodo di tempo normalmente intercorrente tra la pubblicazione del bando e la scadenza del termine per la presentazione delle domande;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l’infondatezza della questione, sostenendo che la norma censurata non ha natura meramente procedimentale, ma caratterizza lo stesso requisito dell’anzianità di servizio, allo scopo di assicurare l’equità nel trattamento di categorie diverse di aspiranti;

che si é costituito altresì il ricorrente, il quale ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, svolgendo argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle risultanti dall’ordinanza di rimessione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, é intervenuto il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), il quale, all’art. 35, lettera i), ha disposto, in conformità al predetto art. 17, comma 78, l’integrale abrogazione del d.P.R. n. 749 del 1972, e quindi anche della disposizione censurata, "decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento";

che il medesimo d.P.R. n. 465 del 1997 ha radicalmente modificato l’ordinamento di carriera dei segretari comunali e provinciali, in particolare disciplinando l’amministrazione dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, previsto dall’art. 17, comma 75, della legge n. 127 del 1997 e disponendone l’articolazione in fasce professionali (art. 11), individuando i criteri per la prima iscrizione dei segretari già in ruolo, in relazione alla qualifica ed all’anzianità di servizio (art. 12), determinando le procedure per l’accesso all’albo (art. 13) e la progressione in carriera (art. 14), fissando le modalità per la nomina del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti delle province (art. 15), e dettando le regole della mobilità conseguente al mancato conferimento o alla revoca dell’incarico (art. 18);

che le norme sopravvenute, volte ad adeguare la disciplina del rapporto di impiego dei segretari comunali e provinciali alle innovazioni introdotte nella loro posizione giuridica, hanno determinato un mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento, che impone il riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, quarta sezione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.