Ordinanza n. 295/99

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ORDINANZA N. 295

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall’art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l’introduzione dell’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Caregnini Luigi contro l'Ufficio IVA di Piacenza, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il Giudice relatore Annibale Marini.

  Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall’art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l’introduzione dell’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti);

  che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata, nel prevedere, per l'ipotesi in cui siano indicati nella bolla di accompagnamento beni diversi da quelli trasportati, una pena pecuniaria pari nel minimo a £. 4.000.000, violerebbe:

  a) il principio di eguaglianza e quello di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in quanto non consentirebbe di graduare in modo adeguato la sanzione equiparando, ai fini dell'irrogazione del minimo della pena, fatti e situazioni di diversa gravità;

  b) il principio di capacità contributiva fissato dall'art. 53 Cost. e riferibile, oltre che ai tributi, alle pene pecuniarie;

  che nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della questione, in quanto l’abrogazione delle disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, disposta dal d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell’obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti), comporterebbe, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), la non punibilità dei fatti oggetto del giudizio a quo e renderebbe, pertanto, irrilevante la questione di costituzionalità sollevata;

  che, nel merito, sempre ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe, comunque, infondata in quanto la misura minima della pena pecuniaria sarebbe giustificata dal forte grado di pericolosità fiscale della condotta sanzionata e non risulterebbe, pertanto, lesiva nè del principio di eguaglianza nè di quello di ragionevolezza;

  che sarebbe, altresì, infondata l'evocazione del parametro di cui all'art. 53 Cost., dovendo la materia sanzionatoria ritenersi estranea alla sfera di applicazione di tale norma "diretta sostanzialmente a disciplinare alcuni dei presupposti della potestà di imposizione".         

  Considerato che il d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, ha abrogato le disposizioni, contenute nel d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, che prevedevano l'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;

  che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, é stato approvato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale, all'art. 3, comma 2, ha disposto che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile";

  che detta disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo, é applicabile ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998;

  che pertanto, alla luce di tali disposizioni, si rende indispensabile il riesame, a cura del giudice a quo, della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1999.