Ordinanza n. 291/99

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ORDINANZA N. 291

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell’art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1998 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Rossini Sergio e le Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Rossini Sergio - al fine di ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con la S.p.a. Ferrovie dello Stato, per lo svolgimento di compiti di "medico fiduciario", nonchè per sentir dichiarare l’illegittimità dell’intervenuto licenziamento - il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 2 novembre 1998, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto ministeriale 6 (recte: 16) giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell’art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato);

che, ad avviso del rimettente, le disposizioni censurate, contemplate da atti di normazione secondaria aventi "forza di legge", nel definire "autonomo" un rapporto lavorativo avente, come risulta dalla relativa disciplina, "caratteristiche tipicamente subordinate", si porrebbero in contrasto con vari precetti della Costituzione ed in particolare con:

- l’art. 36, siccome "richiamato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 1993";

- l’art. 3, disciplinando "in modo differente situazioni analoghe", sì da escludere, in particolare, che ai medici fiduciari possa applicarsi la normativa sui licenziamenti individuali, diversamente da quanto accade per i medici di ruolo delle stesse Ferrovie dello Stato o dipendenti da altri datori di lavoro, nonostante si tratti, in tutti i casi, "di un rapporto sostanzialmente subordinato";

- gli artt. 101 e 104, essendo sottratto "al giudice il potere di interpretare autonomamente non già disposizioni di legge ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato o autonomo";

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per sentir dichiarare l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza della proposta questione di costituzionalità.

Considerato che, con ordinanza n. 160 del 1999, questa Corte ha già dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale (sollevata, da altro rimettente, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 24, 101 e 104 della Costituzione ed in base a prospettazioni analoghe a quelle sostenute dall’attuale giudice a quo) dell’art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 e dell’art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542, ritenendo che gli stessi decreti non rientrano tra gli atti aventi forza di legge e non possono, pertanto, formare oggetto del sindacato previsto dall’art. 134 della Costituzione;

che non essendovi motivo alcuno per discostarsi dal menzionato orientamento, anche la questione di costituzionalità sollevata dal Pretore di Roma va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell’art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 101 e 104 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1999.