Sentenza n. 287/99

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SENTENZA N. 287

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell’Industria n. 5/3164 del 23 maggio 1997, ed allegati relativi, avente ad oggetto: <<Cambio intestazione da Agip Petroli s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. a Kuwait Petroleum Italia s.p.a. decreti relativi a impianti distribuzione automatica carburanti uso autotrazione siti su rete ordinaria>>, promosso con ricorso della Regione Sicilia, notificato il 2 settembre 1997, depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 48 del registro conflitti 1997.

Udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l’avv. Giovanni Pitruzzella per la Regione Sicilia.

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Sicilia, con ricorso notificato il 2 settembre 1997, depositato il successivo 10 settembre, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato del 23 maggio 1997, n. 5/3164, recante <<Cambio intestazione da Agip Petroli s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. a Kuwait Petroleum Italia s.p.a. decreti relativi a impianti distribuzione automatica carburanti uso autotrazione siti su rete ordinaria>>, in riferimento all’art. 14, lettere d) ed h) dello statuto della regione, agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative all’industria ed al commercio), alla legge regionale siciliana 14 marzo 1973, n. 7 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione) ed al d.P.C.m. 11 settembre 1989 (Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione).

1.1. - La ricorrente premette che l’atto impugnato ha ad oggetto la voltura dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione di impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione siti sulla rete stradale ordinaria, alcuni dei quali sono ubicati in Sicilia. Secondo la Regione, l'art. 14 dello statuto speciale di autonomia riserva alla competenza esclusiva di essa istante la materia delle <<miniere, cave, torbiere e saline>> (lettera h) e della <<industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati>> (lettera d) e le norme di attuazione (d.P.R. n. 1182 del 1949) stabiliscono che <<le attribuzioni del ministero dell'industria e del commercio sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana, dall’amministrazione regionale>>. Tra queste ultime, a suo avviso, rientrano quelle concernenti i provvedimenti oggetto del decreto ministeriale, espressamente disciplinati dalla legge regionale n. 7 del 1973. Infatti, lo stesso d.P.C.M. 11 settembre 1989, nello stabilire le direttive in materia di distribuzione automatica per uso autotrazione, ne ha espressamente affermato l’applicabilità soltanto alle regioni a statuto ordinario.

La ricorrente ha, infine, concluso chiedendo che la Corte dichiari che non spetta allo Stato l’adozione del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte concernente gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ubicati nel territorio siciliano.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si é costituito nel giudizio.

3. - All’udienza pubblica la ricorrente ha dedotto che il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato ha annullato l’atto impugnato, nella parte concernente gli impianti ubicati in Sicilia, ed ha quindi chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia con il ricorso indicato in epigrafe riguarda il decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato del 23 maggio 1997, n. 5/3164, recante <<Cambio intestazione da Agip Petroli s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. a Kuwait Petroleum Italia s.p.a. decreti relativi a impianti distribuzione automatica carburanti uso autotrazione siti su rete ordinaria>>.

Successivamente al deposito del ricorso, il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, con decreto del 2 gennaio 1998 ha annullato l’atto impugnato, <<limitatamente alla voltura degli impianti ubicati nel territorio della Regione Siciliana>>, con la motivazione che <<destinatarie delle direttive contenute nel DPCM 11 settembre 1989 sono le regioni a statuto ordinario e che, pertanto, tali direttive possono trovare applicazione nelle regioni a statuto speciale soltanto ove siano da queste espressamente richiamate>>, ed avendo <<ravvisata l’opportunità di provvedere>>, in quanto non é stata <<riconosciuta dalla Regione Siciliana la competenza del Ministro>>.

  L’autoannullamento dell’atto impugnato in base alla predetta motivazione e la sua efficacia retroattiva determinano pertanto, come ha sostenuto anche la regione ricorrente, la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1999.