Ordinanza n. 275/99

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ORDINANZA N. 275

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso da Q. C. contro l'Intendenza di finanza di Brescia avverso il silenzio–rifiuto maturato su una sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Brescia, con ordinanza in data 20 gennaio 1992 (pervenuta in data 22 giugno 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari (parlamentari e categorie equiparate) i titolari di pensione di cui all'art. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);

che la disposizione censurata - equiparando gli assegni vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di cui all'art. 47, primo comma, lettera h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - comportava, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa agli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica (ed ai soggetti inclusi in altre categorie equiparate) nella misura ridotta conseguente all'abbattimento della base imponibile al 60 per cento dell'ammontare di detti assegni;

che, ad avviso del remittente, la riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - se può trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti ai parlamentari (o ai soggetti compresi nelle categorie equiparate) in relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio del loro mandato, devono affrontare - non troverebbe, invece, "giustificazione alcuna al momento in cui tali soggetti cessino dalle loro funzioni": e questo perchè i parlamentari (e gli appartenenti alle categorie equiparate), una volta cessata la carica, verrebbero a trovarsi in una posizione del tutto identica a quella del ricorrente nel giudizio a quo, dipendente pubblico collocato in quiescenza, con la conseguenza che il regime di privilegio accordato dalla normativa impugnata avrebbe carattere arbitrario e si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia con la regola dettata dall'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Considerato che l'ordinanza di remissione della Commissione tributaria di primo grado di Brescia chiede a questa Corte di voler dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui tale disposizione limita ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato (ed alle categorie equiparate) il beneficio dell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura ridotta pari al 60 per cento della base imponibile, non ricomprendendo in tale disciplina di favore anche i titolari di pensione di cui all'art. 1 del d.P.R. del 29 dicembre 1973, n. 1092;

che questa Corte, con la sentenza n. 289 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata (peraltro abrogata dall'art. 14, comma diciotto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica"), "nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al primo comma, lettera h), dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito";

che, con la sentenza n. 316 del 1994, questa Corte ha, conseguentemente, dichiarato inammissibili analoghe questioni che avevano ad oggetto la medesima disposizione;

che, pertanto, la odierna questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.