Ordinanza n. 274/99

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ORDINANZA N. 274

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57, terzo (recte: quarto) comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con tre ordinanze emesse il 22 aprile 1998 dal Pretore di Mondovì, rispettivamente iscritte ai nn. 459, 460 e 529 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 22 aprile 1998, il Pretore di Mondovì, nel corso di inchieste su altrettanti infortuni sul lavoro, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 57, terzo (recte: quarto) comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), "nella parte in cui non prevede l'assistenza di un difensore e la facoltà di non rispondere all'interrogatorio per la persona informata sull'infortunio sul lavoro, che ha già assunto o potrebbe assumere la qualità di indagato in relazione all'evento";

che, ad avviso del remittente, la mancata previsione, da parte dell'art. 57, quarto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, della assistenza di un difensore anche nella inchiesta per infortunio sul lavoro e della possibilità che la persona informata sull'infortunio, che abbia già assunto o potrebbe assumere la qualità di indagato, si avvalga della facoltà di non rispondere, porrebbe questa disposizione in contrasto con gli indicati parametri costituzionali, essendo evidente la violazione dei diritti della difesa;

che é intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, sulla base del rilievo che la garanzia costituzionale del diritto di difesa opera solo nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali, mentre le inchieste per gli infortuni sul lavoro, affidate al pretore dagli artt. 56 e ss. del d.P.R. n. 1124 del 1965, avrebbero natura amministrativa, come risulterebbe confermato dall'articolo 236 del decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), che ha trasferito le funzioni pretorili di inchiesta alla direzione provinciale del lavoro, settore ispezione del lavoro.

Considerato che le ordinanze di remissione sollevano la medesima questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che, anche a voler prescindere dalla natura delle funzioni a cui é chiamato il pretore nelle inchieste per infortunio sul lavoro e quindi dalla valutazione se sussista, nella specie, il requisito della legittimazione del remittente a sollevare questione di legittimità costituzionale, difetta comunque, nelle tre ordinanze di remissione, una qualsiasi indicazione circa l'oggetto delle inchieste;

che in effetti non é possibile in alcun modo apprezzare la rilevanza della sollevata questione, posto che sui fatti che hanno dato luogo alle inchieste non vi é nelle ordinanze neppure un cenno, nè da esse é dato comprendere se dall'infortunio siano derivati il decesso del prestatore d'opera ovvero lesioni guaribili in più di trenta giorni, come richiesto dall'articolo 56 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 57, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Mondovì con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.