Ordinanza n. 253/99

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ORDINANZA N. 253

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1997 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Pruiti Ciarello Rosario contro la Provincia regionale di Catania, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 44 dell’anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza emessa il 12 giugno 1997, pervenuta a questa Corte il 14 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), nella parte in cui preclude, senza limite temporale, lo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia riportato condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto;

  che vi sarebbe violazione dell’art. 3 della Costituzione, e segnatamente dei canoni di ragionevolezza e di proporzione, per l’automatismo sanzionatorio di cui la norma denunciata sarebbe espressione;

  che vi sarebbe altresì lesione degli articoli 4 e 35 della Costituzione, perchè si impedirebbe l’esercizio di un’attività economica in ragione di un comportamento illecito non particolarmente grave, e senza che il sacrificio del diritto al lavoro trovi giustificazione in altri interessi di rango costituzionale.

  Considerato che non risulta illegittima, di per sè, la previsione legislativa della condanna penale quale requisito negativo, atto a fungere da filtro per l’ammissione all’impiego (sentenza n. 249 del 1997);

  che secondo quanto chiarito da questa Corte non si può evocare il principio di gradualità e articolazione del procedimento con riguardo all’accertamento dei requisiti soggettivi di accesso, i quali devono essere definiti in termini univoci dal legislatore, sia per l’impiego pubblico, sia per il lavoro privato soggetto ad autorizzazione amministrativa (sentenze nn. 405 e 226 del 1997, 326 e 203 del 1995);

  che non può essere accolta la richiesta, avanzata dal Collegio rimettente, di un intervento di questa Corte volto a limitare nel tempo la preclusione dell’attività professionale in esame, quale consegue alla condanna per il delitto di emissione di assegni a vuoto, perchè oggetto di una ponderazione di merito che va riservata alla discrezionalità del legislatore;

  che la questione risulta quindi manifestamente infondata.

  Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), nella parte in cui preclude, senza limite temporale, lo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia riportato condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.