Ordinanza n. 248/99

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ORDINANZA N. 248

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), e dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, della stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 2 luglio 1998 dal Pretore di Milano, il 16 dicembre 1997 dal Tribunale di Nocera Inferiore, il 24 settembre 1998 dal Pretore di Milano, il 23 ed il 30 ottobre 1998 dal Tribunale di Lamezia Terme e il 29 settembre 1998 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 749, 828 e 892 del registro ordinanze 1998 ed ai nn. 4, 5 e 49 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42, 45 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 4 e 6, prima serie speciale dell'anno 1999-

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona

Ritenuto che il Pretore di Milano (r.o. nn. 749 e 892 del 1998), il Tribunale di Nocera Inferiore (r.o. n. 828 del 1998) e il Tribunale di Lamezia Terme (r.o. n. 4 e 5 del 1999) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art,513, comma 2, del codice di procedura di penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n.267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga della facoltà di non rispondere;

che con diversa ordinanza il Tribunale di Napoli (r.o. n. 49 del 1999) ha sollevato, in riferimento agli artt.2, 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 101, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.513, comma 2, cod. proc. pen. "nella parte in cui consente al soggetto citato ex art.210 c.p.p., che durante le indagini preliminari aveva inteso rispondere, di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni in dibattimento";

che i rimettenti denunciano il contrasto dell'art.513, comma 2, cod. proc. pen. Con l'art.3 Cost. per la irragionevole diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, utilizzabili solo con l'accordo delle parti, rispetto alla disciplina prevista per le dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari e, fra queste, quelle del prossimo congiunto dell'imputato (r.o. nn. 828 del 1998, 4, 5 e 49 del 1999); alla disciplina dettata nel comma 2 della medesima disposizione per i casi in cui per fatti o circostanze imprevedibili non sia possibile procedere all'esame del dichiarante (r.o. n. 892 del 1998, con conseguente violazione anche dell'art. 24 Cost.); infine alla disciplina dettata nel comma 1 dell'art. 513 cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni del coimputato che rifiuta in dibattimento di sottoporsi all'esame sono utilizzabili nei confronti dell'imputato che vi consenta (r.o. n. 4 e 5 del 1999);

che il Tribunale di Napoli censura inoltre, in riferimento anche agli artt. 24, secondo comma, 111 e 112 Cost., la disciplina contenuta nel comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. perchè fa dipendere l'esercizio del diritto dell'imputato al controesame dalla scelta del dichiarante di avvalersi o meno della facoltà di non rispondere, con conseguente disparità di trattamento tra imputati e violazione del principio del giusto processo, del libero convincimento del giudice e della obbligatorietà dell'azione penale;

che, ad avviso dei giudici rimettenti, l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., subordinando alla volontà delle parti l'ingresso delle dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice, deroga al principio di non dispersione della prova e introduce un principio dispositivo in materia probatoria, in contrasto con i principi di legalità, esercizio dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e indefettibilità della giurisdizione (r.o. n. 828 del 1998 in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111 Cost.; r.o. n. 892 del 1998 in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 112 Cost.; r.o. nn. 4 e 5 del 1999 in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., nonchè all'art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa della parte civile e degli imputati consenzienti, invece, alla lettura; r.o. n. 49 del 1999, che evoca altresì l'art. 2 Cost. per contrasto della disciplina con "il principio di responsabilità e collaborazione in vista dell'accertamento della verità");

che a giudizio del Tribunale di Nocera Inferiore sarebbero inoltre violati gli artt. 2 e 27 Cost. perchè l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., ponendo limitazioni alla ricerca e all'individuazione dei responsabili di un reato, ostacola il fine primario del processo penale, che consiste nella ricerca della verità e nella punizione dei colpevoli;

che la norma censurata si porrebbe quindi in contrasto con uno dei fini primari dell'ordinamento, costituito dalla tutela dei cittadini nei confronti dei comportamenti penalmente rilevanti che ledono diritti inviolabili o doveri di solidarietà (art. 2 Cost.), e travolgerebbe il principio per il quale responsabilità e pena sono legate da un rapporto di reciproca implicazione (art. 27 Cost.);

che con la prima ordinanza il Pretore di Milano dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dell'art. 6 del~ la legge n. 267 del 1997, nella parte in cui non estende il regime transitorio - previsto dai commi 2 e 5 - ai giudizi in corso anche quando al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non sia ancora stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 513 cod. proc. pen. che si avvolgono in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che ad avviso del rimettente la disposizione transitoria violerebbe l'art. 3 Cost. perchè disciplina irragionevolmente in maniera diversa l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dagli imputati di reato connesso, a seconda che tali soggetti abbiano esercitato la facoltà di non rispondere prima o dopo l'entrata in vigore della le ge, così facendo dipendere da circostanze temporali meramente casuali regole diverse di utilizzazione probatoria;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di dibattimento nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e che le parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 828 e 892 del r.o. del 1998 e al n. 49 del r.o. del 1999 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale";

che nella citata sentenza, in relazione alle questioni concernenti la disciplina transitoria, la Corte aveva disposto la restituzione degli atti, rilevando che, a seguito della modifica della disciplina a regime, e della possibilità, così introdotta, di "recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza", doveva essere valutato dai rimettenti se le questioni potessero considerarsi superate;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinchè verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano, al Tribunale di Nocera Inferiore, al Tribunale di Lamezia Terme, al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Giudice relatore

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999