Ordinanza n. 239/99

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ORDINANZA N. 239

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Pretore di Milano con ordinanza in data 30 novembre 1998 ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l’applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti reati la pena detentiva non é alternativa a quella pecuniaria;

che a parere del giudice rimettente l’esclusione di che trattasi non opererebbe per le violazioni previste dall’art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. "legge Galasso") giacchè, trattandosi di violazioni concernenti la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, esulerebbero dalla materia urbanistica ed edilizia cui la disposizione impugnata ha inteso invece riferirsi;

che, a sostegno di questa interpretazione, il giudice rimettente osserva che attraverso recenti pronunce la Corte di cassazione ha consolidato l’orientamento sopraindicato, con la conseguenza che l’ammissibilità della pena sostitutiva per il reato di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431 sarebbe oramai assurta a "diritto vivente" contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 145 del 1997;

che alla stregua di tale interpretazione risulterebbe pertanto compromesso il principio di uguaglianza, considerato che la violazione delle norme penali poste a tutela del paesaggio, espressamente presidiato dall’art. 9 della Carta fondamentale, sarebbe punita con sanzioni meno severe, grazie appunto al meccanismo della sostituzione, rispetto a quelle comminate per le violazioni edilizie ed urbanistiche;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, essendo analoga a quella già decisa in tal senso da questa Corte con l’ordinanza n. 480 del 1994.

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul medesimo tema, ha osservato che la prospettiva ermeneutica sulla quale si é radicata la denunciata disparità di trattamento non può ritenersi assurta al rango di "diritto vivente", e che questa valutazione deve essere confermata in considerazione dei contrasti tuttora esistenti sul punto nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. terza penale, n. 8578 del 24 luglio 1998), mentre d’altra parte non potendosi ravvisare una assoluta identità delle previsioni poste a raffronto, quella concernente l’edilizia e l’urbanistica e quella concernente il paesaggio, non risulta nel complesso vulnerata la ragionevolezza intrinseca del divieto denunciato, permettendo così di escludere che la disciplina addotta come tertium comparationis evidenzi un uso costituzionalmente censurabile della discrezionalità legislativa (v. sentenza n. 145 del 1997, nonchè, fra le altre, le ordinanze n. 153 del 1998 e n. 24 del 1999);

che pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria l’11 giugno 1999.