Ordinanza n. 218/99

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ORDINANZA N. 218

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1998 dal Tribunale di Prato, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel corso del dibattimento a carico di persone imputate del delitto di corruzione impropria (ex art. 318, primo comma, del codice penale), di fronte alla richiesta degli imputati ed al concomitante consenso del pubblico ministero di pronunciare sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti con sostituzione della pena detentiva con la pena della multa, previa sospensione del procedimento e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Tribunale di Prato - premesso che non ricorrono le condizioni per l’applicabilità dell’art. 129 del codice di procedura penale e che la "cornice giuridica della imputazione" deve ritenersi corretta - ha, con ordinanza del 30 aprile 1998, denunciato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, l’illegittimità del detto art. 60 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui esclude dal regime delle sanzioni sostitutive il reato di cui all’art. 318 del codice penale.

che, richiamate le sentenze costituzionali n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997, il giudice a quo rileva che l’identica ratio decidendi dovrebbe ricevere applicazione con riferimento alla norma adesso denunciata, in presenza di un tertium comparationis quale il reato di abuso di ufficio nel testo dell’art. 323 del codice penale risultante dalla sua "novellazione" ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che, pur tutelando il medesimo bene giuridico ("il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione"), é ammesso alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria non essendo ricompreso nell’elenco delle esclusioni oggettive di cui all’art. 60 della legge n. 689 del 1981;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata per l’impossibilità di evocare i precedenti richiamati dal rimettente, considerata l’assenza di fattispecie analoghe trattate in maniera discordante, dato che un simile tipo di fattispecie non sarebbe, certo, rinvenibile nella previsione dell’art. 323 del codice penale che, nel testo "novellato" dalla legge n. 234 del 1997, oltre ad assumere carattere meramente residuale, ha subìto un ridimensionamento quanto al trattamento sanzionatorio; inoltre la natura "contrattuale" del reato in ordine al quale si vorrebbe estendere il regime di accesso alle sanzioni sostitutive differenzierebbe profondamente tale delitto da quello previsto dall’art. 323 che contempla, invece, una unilaterale manifestazione antigiuridica da parte dell’autore del delitto stesso.

Considerato che l’identica ratio decidendi delle sentenze indicate dal rimettente non é riferibile alle censure di legittimità ora dedotte, in quanto tali dichiarazioni di illegittimità costituzionale (così come quella pronunciata con sentenza n. 291 del 1998) scaturivano dall’esigenza di eliminare disparità di trattamento – rilevabili attraverso tertia comparationis di volta in volta indicati – così irragionevoli da risultare arbitrarie;

che, invece, il tertium comparationis ora evocato – anche in conseguenza della sostituzione dell’ art.323 del codice penale ad opera dell’art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che, oltre a ridisegnare pressochè integralmente il reato di abuso di ufficio, ne ha consistentemente ridimensionato il trattamento sanzionatorio – rivela come l’esclusione dall’accesso al regime delle sanzioni sostitutive del reato di corruzione impropria antecedente mantenga una sua razionalità secondo scelte legislative non sindacabili in questa sede perchè non arbitrarie, considerato le ipotesi comportamentali poste a confronto, non definibili come omogenee.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.