Ordinanza n. 175/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 175

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con ordinanze emesse l’11 marzo (n. 3 ordinanze), il 29 gennaio, l’11 marzo (n. 4 ordinanze), il 12 febbraio (n. 3 ordinanze), il 29 gennaio e l’11 marzo 1998 (n. 7 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, il 4 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, l’11 marzo (n. 6 ordinanze), il 12 febbraio, l’11 marzo, il 12 febbraio e l’11 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria e il 4 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. da 767 a 773, da 793 a 805, da 812 a 819, 824, 831 e 836 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44, 45 e 46, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visti gli atti di costituzione di Daniele Ferrari ed altro, di Stefano Pavanetto ed altri nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

  Ritenuto che, con trentuno ordinanze di identico o analogo contenuto, i Tribunali amministrativi regionali della Liguria (r.o. nn. 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 824 e 831 del 1998) e della Puglia (r.o. nn. 805 e 836 del 1998), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) - che ha attribuito al Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari - in riferimento al principio costituzionale della riserva relativa di legge nella materia, nonchè agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

  che i giudici rimettenti ritengono la questione rilevante, trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi alla immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea per i quali le rispettive università hanno stabilito un numero massimo di iscrizioni e l’amministrazione ha dettato, con il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento), norme regolamentari che trovano, dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;

  che secondo tutte le ordinanze di rimessione, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge che consente al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;

  che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale (tranne in quelli di cui al r.o. nn. 824 e 831 del 1998) é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della questione;

  che in alcuni giudizi (r.o. nn. 816 e 819 del 1998) si sono costituite le parti private, aspiranti studenti ricorrenti nei giudizi a quibus, chiedendo l’accoglimento della questione per la violazione dei principi costituzionali richiamati.

  Considerato che le trentuno ordinanze di rinvio propongono, in termini identici o analoghi tra loro, un’unica questione di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica decisione;

  che le anzidette ordinanze sollevano la medesima questione di legittimità costituzionale già decisa da questa Corte con la sentenza n. 383 del 1998 di non fondatezza e con l’ordinanza n. 103 del 1999 di manifesta infondatezza;

  che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti profili o motivi nuovi che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il precedente indirizzo giurisprudenziale;

  che pertanto la questione di legittimità costituzionale é manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali della Liguria e della Puglia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Renato GRANATA , Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.