Ordinanza n. 134/99

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ORDINANZA N. 134

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1997 dal Pretore di Ferrara, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1997 il Pretore di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia, in precedente processo, già giudicato lo stesso fatto a carico di alcuni imputati con contestuale trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di altri soggetti, a giudicare questi ultimi per lo stesso reato nel successivo giudizio;

che il remittente premette di avere già avuto cognizione del medesimo fatto attualmente sottoposto al suo giudizio allorchè ebbe ad assolvere per la stessa imputazione, con sentenza divenuta irrevocabile, soggetti diversi ed a disporre la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso, essendo emerse dall'istruttoria dibattimentale probabili responsabilità dei terzi, che, a seguito di promovimento dell’azione penale, si trova ora a giudicare;

che, ad avviso del giudice a quo, il caso in esame non potrebbe ritenersi assorbito nell'ipotesi di "incompatibilità del denunciante" espressamente prevista dall'art. 34, comma 3, del codice di procedura penale, poichè la mera trasmissione degli atti al pubblico ministero per una valutazione in ordine all'esercizio dell'azione penale costituirebbe un minus rispetto alla denuncia e, tuttavia, la "forza della prevenzione" agirebbe anche in questa fattispecie, in quanto la trasmissione degli atti presupporrebbe una valutazione delle risultanze istruttorie di altro procedimento avente ad oggetto il medesimo fatto, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 330 del 1997, ha già dichiarato non fondata analoga questione, chiarendo che l'ipotesi in cui il giudice abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinchè questi assuma le proprie determinazioni in ordine al promovimento dell'azione penale per il medesimo fatto a carico di un terzo rientra appieno tra quelle indicate nel terzo comma dell'art. 34 cod. proc. pen.;

che, in particolare, nell’anzidetta pronuncia, sulla scia della sentenza n. 292 del 1992, questa Corte ha inquadrato il provvedimento di trasmissione degli atti fra le denunce obbligatorie alle quali sono generalmente tenuti i pubblici ufficiali che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio (sent. n. 352 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.