Ordinanza n. 132/99

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ORDINANZA N. 132

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, e 669-sexies, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1997 dal Giudice designato del Tribunale di Nola nel procedimento civile vertente tra Cas. di. T. S.r.l. e Midas Corporation Manifactures ed altro, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che il Giudice designato del Tribunale di Nola - nel corso dell’udienza di comparizione delle parti, fissata a seguito della pronuncia ante causam, con decreto inaudita altera parte, di un provvedimento cautelare atipico nei confronti di una società avente sede nella Corea del Sud - con ordinanza emessa il 29 aprile 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, e 669-sexies, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., "nella parte in cui non prevedono che la notificazione all’estero del provvedimento cautelare concesso con decreto si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200";

  che, secondo il rimettente, il combinato disposto delle norme impugnate impone che la notificazione del decreto venga effettuata, ove il destinatario sia residente all’estero, nel termine perentorio massimo di 24 giorni, entro il quale il notificante deve inviare a mezzo Ufficiale giudiziario l’atto al Console italiano del paese di destinazione e questi deve provvedere alla notificazione direttamente, ovvero mediante la collaborazione dello Stato ad quem;

  che ciò comporterebbe un sacrificio del diritto di difesa ed una disparità di trattamento nei beneficiari di un provvedimento cautelare concesso con decreto, stante la rilevante probabilità che, nel breve termine sancito dall’art. 669-sexies, non si perfezioni la notificazione nello Stato estero (come in concreto verificatosi);

  che, sempre secondo il rimettente, la specifica e limitata portata della sentenza n. 69 del 1994 - con cui é stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ. "nella parte in cui non prevedono che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200" - non consente di risolvere la presente questione in via interpretativa.

  Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 358 del 1996 (ignorata dal rimettente) - muovendo dalla premessa dell’avvenuto ripristino, a seguito della citata sentenza n. 69 del 1994, dell’operatività del principio della sempre possibile "scissione soggettiva" fra il momento perfezionativo per la parte istante e quello di efficacia per il destinatario della notificazione di atti al di fuori dal territorio della Repubblica -, ha già affermato che il meccanismo della notifica all’estero, sotto il suo aspetto funzionale, é stato definitivamente modificato appunto da tale declaratoria di incostituzionalità, la quale, per la sua valenza generale, "trascende la specifica fattispecie oggetto di quel giudizio e coinvolge il complessivo sistema notificativo degli atti processuali risultante dagli artt. 142 e 143 cod. proc. civ., delimitandone l’àmbito di operatività, le modalità ed i momenti di perfezionamento a seconda dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a prescindere dal contenuto degli atti stessi";

  che alla stregua di tale affermazione, da ribadire ancora una volta, la sollevata questione risulta manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, e 669-sexies, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal Giudice designato del Tribunale di Nola, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.