Ordinanza n. 116/99

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ORDINANZA N. 116

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1998 dal Consiglio della Magistratura militare di Roma, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Consiglio della Magistratura militare in sede disciplinare, con ordinanza in data 28 aprile 1998, ha sollevato: a) questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare), in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; b) questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della medesima legge n. 561 del 1988, in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione;

che, con riguardo alla prima questione, il rimettente, confermando l’indirizzo da esso già espresso in altre precedenti ordinanze di rimessione, osserva che nonostante la natura giurisdizionale della funzione disciplinare del CMM (riconosciuta da questa Corte nella sentenza n. 71 del 1995) tale funzione, tuttavia – in applicazione della normativa denunciata che non prevede l’istituzione di un’apposita sezione disciplinare – viene esercitata dal CMM nella sua composizione ordinaria, con un numero variabile da otto a sei membri di volta in volta stabilito all’insegna di un’ampia discrezionalità dei singoli giudici e del presidente del collegio che appare di assai dubbia compatibilità con la garanzia della precostituzione per legge del giudice naturale, nel cui ambito "é difficile affermare che non sia compresa la basilare esigenza della predeterminazione per legge della composizione del collegio giudicante con un numero fisso e invariabile di membri";

che, quanto alla seconda questione, il Consiglio rimettente rileva che la disposizione impugnata, nella parte in cui non prevede il collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del CMM (che va collegata all’art. 2, comma 5, delle normative di attuazione della legge n. 561 del 1988 di cui al d.P.R. 24 marzo 1989, n. 158, ove si dispone che i suddetti magistrati "continuano ad esercitare le funzioni giudiziarie"), si pone in contrasto con i principi e le garanzie di indipendenza posti dai parametri invocati che comportano la previsione legislativa di adeguate situazioni di incompatibilità oltre che di astensione e ricusazione, essendo facile che (così come si é verificato nel caso di specie e in molti altri procedimenti disciplinari) si riscontrino situazioni di collegamento tra i componenti elettivi del CMM e le vicende da esaminare in sede disciplinare rispetto alle quali, invece, essi dovrebbero essere, o almeno apparire, in posizione di terzietà.

Considerato che la prima questione di legittimità costituzionale é già stata esaminata da questa Corte nella sentenza n. 52 del 1998 e nella successiva ordinanza n. 251 del 1998, rispetto alle quali l’attuale giudice a quo non propone argomenti ulteriori o comunque tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalità;

che con riferimento alla seconda questione di legittimità costituzionale va osservato che la mancata previsione del collocamento fuori ruolo dei magistrati militari che compongono il Consiglio della Magistratura militare trova una giustificazione, oltre che nell’esiguità dell’organico della Magistratura militare, nell’affinità della disciplina dell’organo di autogoverno della Magistratura militare con quella di autogoverno della Magistratura amministrativa e contabile per i quali, del pari, non é previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono, il che non appare vulnerare l’autonomia degli organi stessi;

che, pertanto, entrambe le questioni attualmente sollevate vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio della Magistratura militare con l’ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della stessa legge 30 dicembre 1988, n. 561 sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.