Sentenza n. 89/99

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SENTENZA N. 89

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 58-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, promossi con ordinanze emesse il 17 ottobre e il 10 ottobre 1997 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, rispettivamente iscritte ai nn. 361 e 362 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di costituzione di Brunello Giovanni Pietro;

udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

udito l’avv. Piero Longo per Brunello Giovanni Pietro.

Ritenuto in fatto

1. – Nell’ambito di due procedimenti di sorveglianza tesi a delibare l’istanza di liberazione condizionale proposta da altrettanti condannati per il delitto di omicidio volontario ed altro, commessi "con modalità ed in circostanze estranee a contesti di criminalità organizzata" ed in epoca successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 152 del 1991, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, dopo aver dato atto che i fatti per i quali é intervenuta condanna "sono stati integralmente accertati", con due ordinanze di analoga motivazione, emesse il 10 ed il 17 ottobre 1997 e pervenute alla Corte l’11 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevedono che ai condannati per i reati di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 la liberazione condizionale possa essere concessa dopo l’espiazione di almeno metà (anzichè di almeno due terzi) della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall’art. 176 cod.pen., nel caso in cui l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un’utile collaborazione con la giustizia.

Ricostruita la portata delle novelle introdotte ad opera del d.l. n. 152 del 1991 e del d.l. n. 306 del 1992, il giudice a quo ha rilevato che, dopo le modifiche apportate da quest’ultimo decreto, il requisito della collaborazione descritto dall’art. 58-ter dell’ordinamento penitenziario opera su due distinti piani: per una prima "fascia" dei delitti indicati dall’art. 4-bis dello stesso ordinamento, la collaborazione funge infatti da presupposto di ammissione ai benefici; per tutti i reati previsti dalla medesima norma - e dunque anche per quelli della seconda "fascia" - la medesima collaborazione opera, invece, solo come "condizione per l’applicazione dei limiti temporali ordinari" (in luogo dei nuovi e più severi tetti di pena per l’ammissione ai benefici introdotti dallo stesso d.l. n. 152 del 1991).

Rileva al riguardo il giudice a quo come questa Corte abbia in più interventi incisivamente circoscritto la portata dell’art. 4-bis, prima parte, dell’ordinamento penitenziario, sottolineando, peraltro, che tali interventi hanno riguardato la collaborazione solo come presupposto di ammissione ai benefici per i condannati dei delitti della prima "fascia", prescindendo del tutto dal profilo relativo ai limiti temporali. Ritiene dunque il rimettente che l’equiparazione operata dalla Corte tra collaborazione prestata e collaborazione impossibile debba produrre effetti anche sul piano dei limiti di pena, giacchè sarebbe illogico che l’efficacia della collaborazione possa essere diversa a seconda che si tratti di collaborazione effettiva o di collaborazione impossibile, considerato che la stessa non riveste più nel sistema valenza trattamentale ma di semplice incentivo offerto dal legislatore. Ravvisa pertanto il giudice a quo una situazione di irragionevole disparità tra il condannato per un qualsiasi reato previsto dall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 che abbia collaborato con la giustizia perchè nelle condizione di farlo e che può quindi fruire dei benefici penitenziari nei termini ordinari, e il condannato per lo stesso reato che, per l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, sia impossibilitato a fornire un’utile collaborazione e debba quindi attendere i maggiori termini introdotti dal d.l. n. 152 del 1991.

Relativamente, infine, alla violazione dell’art. 27 della Costituzione, osserva il rimettente che il ritardare l’ammissione ad importanti benefici penitenziari, quale la liberazione condizionale, comporta un ingiustificato rallentamento del percorso di risocializzazione, e quindi una frustrazione delle finalità rieducative della pena, senza alcun vantaggio sotto il profilo delle esigenze di prevenzione generale.

Sottolinea da ultimo il giudice a quo che l’eventuale accoglimento della questione refluirebbe, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, su tutti gli altri benefici ai quali fa riferimento l’art. 58-ter dell’ordinamento penitenziario.

2. – In uno dei due giudizi si é costituita la parte privata, la quale, nell’atto di costituzione e alla pubblica udienza, ha ribadito e fatto proprî gli argomenti sviluppati nella ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. – Con due ordinanze recanti la stessa motivazione, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedono che ai condannati per i reati di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 la liberazione condizionale possa essere concessa dopo l’espiazione di almeno metà (anzichè di almeno due terzi) della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall’art. 176 cod. pen., nel caso in cui l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un’utile collaborazione con la giustizia.

Nello scandagliare l’evoluzione subita dal complesso quadro normativo di riferimento, il giudice a quo ha posto in evidenza come la disciplina dettata in tema di liberazione condizionale dall’art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, fosse in linea con altre previsioni, introdotte dal medesimo decreto per i condannati di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, le quali avevano appunto introdotto o innalzato i livelli minimi di pena espiata per l’accesso a vari benefici penitenziari. La funzione di tale eccezionale normativa - osserva il rimettente - era dunque chiara, e rispondeva alla scelta di assoggettare ad una verifica più lunga, attraverso l’innalzamento dei tetti di pena per l’accesso ai benefici penitenziari ed alla liberazione condizionale, il percorso di rieducazione di quanti avessero subito condanna per delitti riconducibili all’area della criminalità organizzata o eversiva. In tale prospettiva - rileva il giudice a quo - si comprendeva, quindi, la ratio della previsione dettata dall’art. 58-ter della legge n. 354 del 1975 - operante anche per la liberazione condizionale, in virtù del richiamo enunciato dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 152 del 1991 - in base alla quale i nuovi e più severi limiti di pena stabiliti per l’accesso ai benefici penitenziari non si applicano nei confronti di coloro che collaborano con la giustizia, giacchè la scelta collaborativa poteva ritenersi in sè dimostrativa della intervenuta rescissione di qualsiasi collegamento con gli ambienti criminali. Il quadro é però mutato a seguito delle modifiche apportate all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 ad opera del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. A seguito di tale novella, osserva infatti il giudice rimettente, il requisito della collaborazione previsto dall’art. 58-ter della legge n. 354 del 1975, viene ora ad operare su due piani ben distinti: per un primo gruppo di reati esso funge da presupposto di ammissione ai benefici; per quegli stessi reati e per i delitti della "seconda fascia" previsti dallo stesso art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, il medesimo requisito opererebbe invece "solo come condizione per l’applicazione dei limiti temporali ordinari" per l’accesso ai benefici penitenziari ed alla liberazione condizionale.

A fronte di tale nuovo assetto normativo, puntualizza il giudice a quo, si é peraltro venuta a collocare una nutrita serie di sentenze con le quali questa Corte ha significativamente circoscritto la portata dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, giungendo a sancire, ai fini della ammissione ai benefici penitenziari ed alla liberazione condizionale, la sostanziale equiparazione tra collaborazione prestata e collaborazione impossibile. Ritiene dunque il rimettente che tale equiparazione debba produrre effetti anche sul piano dei limiti di pena, giacchè, avuto riguardo alla ratio originaria dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, risulterebbe illogico imporre un periodo di osservazione più lungo nei confronti di soggetti che, essendo impossibilitati a collaborare, non possono per definizione essere utili nella lotta contro la criminalità organizzata. Da ciò scaturirebbe, a parere del giudice a quo, un contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto si determina una irragionevole disparità tra il condannato per un qualsiasi reato previsto dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario che abbia collaborato con la giustizia perchè nelle condizioni di farlo e che può quindi fruire dei benefici penitenziari nei termini ordinari, e il condannato per lo stesso reato che, per l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, sia impossibilitato a fornire un’utile collaborazione e debba quindi attendere i maggiori termini introdotti dal d.l. n. 152 del 1991.

Vulnerato risulterebbe, infine, l’art. 27 della Costituzione, in quanto ritardare l’ammissione alla liberazione condizionale comporterebbe, ad avviso del rimettente, un ingiustificato rallentamento del percorso di risocializzazione, con correlativa vanificazione della funzione rieducativa della pena, senza alcun vantaggio per le esigenze di tutela della collettività.

2. – Le ordinanze sollevano l’identica questione, sicchè i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica sentenza.

3. – Agli effetti della odierna decisione, e sul piano squisitamente ermeneutico, occorre subito osservare che nessun valido contributo può essere dedotto da una isolata pronuncia della Corte di cassazione - di poco successiva alle ordinanze di rimessione e casualmente riferita alla posizione di un coimputato di una delle parti private coinvolte in uno dei procedimenti a quibus - la quale, soffermandosi sulla stessa problematica oggetto del presente scrutinio, é giunta apoditticamente ad affermare che, anche nei confronti dei condannati per i reati di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, il limite di metà della pena, fissato in via generale dal primo comma dell’art. 176 cod. pen. per essere ammessi al beneficio della liberazione condizionale, deve ritenersi operante, "in applicazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 68 del 1995 … anche nel caso in cui la collaborazione sia divenuta impossibile o irrilevante" (Cass., Sez. I, 19 novembre 1997, n. 6492).

L’assunto, per quel che qui interessa, é però efficacemente contrastato dal giudice rimettente, il quale, motivatamente adottando l’opposta soluzione interpretativa all’esito di una puntuale disamina della giurisprudenza costituzionale, ha correttamente osservato che "dalla lettura delle motivazioni e dei dispositivi delle suddette sentenze, emerge chiaramente che tali importanti interventi riguardano solo la collaborazione come presupposto di ammissione ai benefici per i condannati per i delitti della prima "fascia", prescindendo del tutto dal profilo relativo ai limiti temporali". Tanto basta, dunque, per imporre l’esame nel merito della sollevata questione, non potendosi la stessa ritenere frutto di una erronea premessa ermeneutica.

4. – Nel ricostruire la genesi e l’evoluzione dell’articolato contesto normativo in cui le disposizioni attinte da censura si trovano inserite, il tribunale rimettente ha esattamente posto in risalto la totale diversità dei "piani" che caratterizzano gli effetti della condotta collaborativa, a seconda che vengano riguardati con riferimento alle condizioni generali ovvero ai requisiti specifici stabiliti per l’ammissione ai benefici penitenziari ed alla liberazione condizionale, nei confronti dei condannati per i delitti indicati nelle due "fasce" in cui risulta strutturata la disciplina prevista dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Mentre, infatti, per i reati di cui al primo periodo del comma 1 di tale norma la collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter della stessa legge funge da generale presupposto di ammissibilità, per i delitti della seconda "fascia" (quale é quello relativo ai procedimenti a quibus) il medesimo requisito della collaborazione opera soltanto quale specifica "condizione risolutiva" dei più severi limiti di pena minima espiata, introdotti dal d.l. n. 152 del 1991 per l’accesso ai benefici di cui trattasi.

A parere del giudice a quo, pertanto, la pur riconosciuta diversità dei "piani" su cui l’identico fattore collaborativo viene a proiettare i suoi effetti, non sarebbe in sè elemento sufficiente a giustificare una perdurante divergenza di regime, quale é quella scaturita dalle sentenze di questa Corte che hanno via via affievolito il rigore della collaborazione come condizione necessaria per l’ammissione ai benefici, ma non hanno esteso l’identica disciplina alla collaborazione intesa quale requisito per rendere operanti gli ordinari e più blandi limiti di pena per fruire dei benefici in questione.

L’assunto é però fallace, giacchè é proprio l’assoluta autonomia dei riflessi di cui innanzi si é detto a rendere evidente l’impossibilità di ritenere fra loro omologabili situazioni normative strutturalmente e funzionalmente eterogenee. Nella sentenza n. 68 del 1995, infatti, questa Corte non mancò di rilevare come a seguito delle modifiche apportate all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 ad opera dell’art. 15 del d.l. n. 306 del 1992, si fosse determinato un profondo mutamento di prospettiva rispetto al sistema delineato dal d.l. n. 152 del 1991. Si passava, infatti, "da un sistema fondato su di un regime di prova rafforzata per accertare l’inesistenza di una condizione negativa (assenza di collegamenti con la criminalità organizzata), ad un modello che introduce(va) una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione)". Ciò sta quindi a significare, anzitutto, che il requisito della collaborazione, ancorchè identico rispetto ai due fenomeni presi in considerazione (presupposto dei benefici per i condannati della prima "fascia" e condizione per l’applicazione dei limiti di pena "ordinari" per i condannati della seconda "fascia"), é chiamato a svolgere rispetto ad essi funzioni nettamente distinte, al punto che le relative peculiarità non possono non indurre ad apprezzamenti altrettanto differenziati sul piano delle rispettive conformità ai valori costituzionali che vengono ad essere coinvolti.

E’ di tutta evidenza, infatti, che ancorare alla collaborazione la stessa astratta possibilità di fruire di fondamentali strumenti rieducativi, ha un senso solo ove, come questa Corte ha affermato, si versi in ipotesi di "collaborazione oggettivamente esigibile", giacchè un comportamento che il legislatore presupponga come condizionante l’applicazione di istituti costituzionalmente rilevanti, non può che essere frutto di una libera scelta dell’interessato e, quindi, essere in sè naturalisticamente e giuridicamente "possibile".

Del tutto diverso si presenta, invece, il quadro costituzionale di riferimento ove la collaborazione venga riguardata sul versante dei limiti di pena: in tal caso, infatti, non é la possibilità in sè dei benefici a venire in discorso, e, quindi, la possibilità astratta di avvalersi delle relative opportunità trattamentali, ma unicamente la previsione di uno specifico "aggravamento" del periodo di espiazione richiesto per accedere a quei benefici. Ci si imbatte, dunque, in una precisa scelta di inasprimento del regime penitenziario, frutto di un non arbitrario impiego della discrezionalità legislativa che neppure il giudice a quo, attento, anzi, a rimarcare la coerente ratio sottesa alle importanti novità introdotte dal d.l. n. 152 del 1991, fa mostra di censurare. Il maggior limite di pena che taluni condannati incontrano per essere ammessi alla liberazione condizionale, si struttura, pertanto, come un aggravamento della condizione penitenziaria, al quale corrisponde, come fenomeno inverso di attenuazione sterilizzatrice, la condotta collaborativa richiamata dall’art. 2, comma 3, del medesimo d.l. n. 152 del 1991. Ne deriva, quindi, che la collaborazione assume a quei fini rilievo solo se ed in quanto sia stata effettivamente prestata, giacchè, ove così non fosse, si determinerebbe un trattamento "sanzionatorio" più blando non in funzione di un comportamento positivo, ma in ragione della semplice impossibilità di prestare un simile comportamento, con evidente compromissione di quello stesso parametro di ragionevolezza che il rimettente deduce a conforto della opposta soluzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.