Sentenza n. 86/99

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SENTENZA N.86

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, undicesimo (rectius: e dodicesimo) comma, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1998 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra A.M.G. e il Comune di Latina iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento della Regione Lazio;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Latina, nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento del sindaco di detta città, che ha dichiarato la occupante di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decaduta dall’assegnazione di detto alloggio, ha sollevato, con ordinanza del 28 gennaio 1997, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, undicesimo (rectius: e dodicesimo) comma, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione.

2. - L’ordinanza di rimessione premette che il Comune di Latina, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, tra l’altro, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato entro il termine perentorio di trenta giorni, anzichè con ricorso depositato nella cancelleria del Pretore territorialmente competente, così come stabilito dall’art. 18, undicesimo comma, della legge Regione Lazio n. 33 del 1987.

La norma regionale, prosegue il rimettente, stabilisce infatti che avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica pronunziato dal Sindaco può essere proposto ricorso innanzi al Pretore ed attribuisce a detto giudice il potere di sospendere l’esecuzione del provvedimento. La disposizione, a suo avviso, disciplina una materia non compresa tra quelle attribuite alla competenza del legislatore regionale e, quindi, si pone in contrasto con gli artt. 108 e 117 della Costituzione. Il giudice a quo, a conforto della censura, richiama i principi affermati dalla Corte nelle decisioni con le quali sono state dichiarate costituzionalmente illegittime norme di leggi regionali di contenuto analogo a quella in esame, proprio in quanto concernevano la materia processuale, riservata dall'art. 108 della Costituzione alla competenza del legislatore statale (sentenze n. 210 del 1993; n. 113 del 1993; n. 505 e n. 489 del 1991; n. 594 del 1990; n. 727 del 1988; n. 81 del 1976).

La questione, conclude l’ordinanza di rimessione, appare rilevante, dato che la decisione della domanda richiede che si faccia applicazione della norma impugnata.

3. - Nel giudizio é intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Lazio, il quale ha eccepito che la questione é infondata e ne ha chiesto il rigetto.

L’interveniente premette che la legge Regione Lazio n. 33 del 1987 disciplina l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la misura del relativo canone di locazione, in attuazione dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe). Siffatti criteri ribadiscono che le leggi regionali non possono disciplinare, sostituire o modificare, tra l'altro, le norme di cui all'art. 8 ultimo comma, all'art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, all'art. 15, ultimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 ed all'art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, in quanto esse attengono alla giurisdizione, materia oggetto di riserva di legge statale, ai sensi dell'art. 108 della Costituzione. Le regioni, a suo avviso, possono però prevedere ulteriori forme di autotutela dei comuni e degli enti gestori nei confronti dei cedenti e degli occupanti degli alloggi responsabili di violazioni di legge, del contratto di locazione o di provvedimenti dell'ente gestore. Secondo l’interveniente, la legge regionale in esame disciplinerebbe appunto forme e mezzi di autotutela da parte dei comuni e la norma censurata non modificherebbe la giurisdizione così come stabilita dalla legge dello Stato. Infatti, essa <<riproduce esattamente, parola per parola>>, l’art. 11, commi dal dodicesimo al quindicesimo, del d.P.R. n. 1035 del 1972, ed inoltre identifica nel sindaco, anzichè nel presidente dell'Istituto autonomo case popolari, l'organo titolare del potere di autotutela, con previsione che, in parte qua, sarebbe conforme alle direttive Cipe.

Dunque, conclude il Presidente della Giunta regionale, la norma impugnata é immune dai vizi denunciati, in quanto si limita a confermare la legislazione statale, <<riproducendola addirittura parola per parola nel punto relativo alla possibilità di proporre ricorso al pretore>> e non introduce elementi di novità quanto ai rimedi giurisdizionali esperibili avverso i provvedimenti sanzionatori, alla giurisdizione, alla disciplina del processo.

4. - Le parti del processo principale non si sono costituite nel giudizio innanzi alla Corte.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l’art. 18, undicesimo, nonchè dodicesimo comma, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, i quali stabiliscono che contro il provvedimento del sindaco, di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, <<l’interessato può proporre ricorso al pretore>> <<entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso>> ed attribuiscono al pretore la <<facoltà di sospendere l’esecuzione del decreto>>. Dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione risulta infatti con chiarezza che la censura del giudice a quo riguarda entrambe le disposizioni, sicchè la questione deve ritenersi ritualmente proposta anche in riferimento al dodicesimo comma del suindicato art.18, nonostante esso non sia stato indicato nel dispositivo.

Secondo il rimettente, la norma impugnata viola gli artt. 108 e 117 della Costituzione, in quanto non rientrerebbe nelle competenze regionali la disciplina della giurisdizione e del processo, riservata alla legge dello Stato.

2. - La questione é fondata.

Il legislatore regionale, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, concernente disposizioni molto spesso identiche a quelle censurate, non può statuire in ordine a rimedi giurisdizionali, ovvero ai poteri o alle facoltà dell’Autorità giudiziaria, dato che l’art. 108 della Costituzione riserva la materia della giurisdizione e quella processuale alla competenza del legislatore statale (tra le più recenti, sentenze n. 134 e n. 133 del 1998). La giurisprudenza costituzionale ha più volte anche affermato, ancora in fattispecie analoghe a quella in esame, che la violazione di tale parametro non può essere esclusa, qualora la legge regionale riproduca, ovvero disponga un rinvio alla normativa statale contenuta nell’art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972, in quanto ciò comporta <<un’indebita novazione della fonte, con tutte le conseguenze che ne derivano, anche sul piano applicativo>> (ex plurimis, sentenze n. 134 e n. 133 del 1998; n. 390 del 1996; n. 457 del 1994; n. 76 del 1995).

Nel quadro di tali principi, le disposizioni censurate violano dunque l’art. 108 della Costituzione, disciplinando una materia che é al di fuori delle competenze regionali fissate dall’art. 117 della Costituzione.

3. - L'art. 18 della legge regionale in esame riproduce, al tredicesimo comma, la omologa disposizione contenuta nel quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, in quanto stabilisce che <<il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso>>. Quest’ultima disposizione, essendo state dichiarate illegittime le norme contenute nell'undicesimo comma e nel dodicesimo comma del succitato art. 18, risulta priva di autonomo significato ed é inapplicabile, dato che é strettamente conseguenziale a quelle annullate. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, pertanto, tale norma deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, commi undicesimo e dodicesimo, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del tredicesimo comma dell'art. 18 della stessa legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.