Ordinanza n. 71/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.71

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 e dell'art. 82, quinto comma, lettera h) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge 431 del 1985, promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre 1997, il 23 aprile 1997, il 14 gennaio 1998, il 4 febbraio 1998, il 16 gennaio 1998, l'11 febbraio 1998, il 20 febbraio 1998 e l'11 marzo 1998 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 9 gennaio 1998 (n. 2 ordinanze), il 5 dicembre 1997, il 14 novembre 1997, il 5 dicembre 1997 ed il 13 marzo 1998 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, rispettivamente iscritte ai nn. 218, 226, 285, 286, 304, 466, 467, 468, 469, 699, 700, 701, 702, 703 e 704 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 15, 17, 18, 26 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con sette ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 23 aprile 1997 e l’11 marzo 1998 (r.o. nn. 226, 285, 286, 304, 467, 468 e 469 del 1998), nel corso di altrettanti procedimenti penali, nei quali era chiamato ad applicare, tra l’altro, l’art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall’art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma;

che, ad avviso del giudice a quo, essa si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione (per quanto il richiamo a tale secondo parametro, pur presente nella parte motiva di ciascuna delle ordinanze, figuri, poi, nel dispositivo della sola ordinanza n. 226), per il rinvio, dalla stessa operato, alla nozione di aree protette, quale desumibile dalla espressa elencazione normativa di cui all’art. 1 del medesimo d.l. n. 312 del 1985, che identifica i beni oggetto di tutela per categoria, e che sarebbe illegittima, non consentendo che la individuazione dei beni con naturale attitudine al vincolo, e conseguenti limitazioni al diritto di godimento e di disposizione, avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine di rendere riconoscibili le ragioni che connotano il particolare pregio del bene, sia per consentire ai privati di formulare le proprie osservazioni ed istanze;

che, inoltre, la norma in questione arrecherebbe vulnus all’art. 9 della Costituzione, introducendo un regime particolarmente afflittivo, senza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti, proprio per non essere la tutela del valore ambientale affidata a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare;

che la medesima norma, per il suo carattere prevalentemente formale, risulterebbe irragionevolmente più afflittiva rispetto alla previsione di cui all’art. 734 cod. pen., che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale;

che l’art. 1-sexies violerebbe, altresì, l’art. 25, secondo comma, della Costituzione, per il contrasto con il principio della legalità, avuto riguardo alla indeterminatezza della pena da applicare, oltre che della condotta incriminata, individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni dello stesso d.l. n. 312 del 1985; e che, per le stesse ragioni, deve intendersi denunciato, in assenza di motivazione al riguardo, il contrasto con l’art. 27 della Costituzione;

che nei giudizi introdotti con ordinanze r.o. nn.226, 285, 286, 467, 468 e 469 del 1998 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

che la medesima questione, in riferimento ai medesimi parametri, é stata sollevata dallo stesso Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con altre due ordinanze, di identico contenuto, emesse rispettivamente il 17 dicembre 1997 e l’11 febbraio 1998 (r.o. nn. 218 e 466 del 1998), nonchè dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con sei ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 14 novembre 1997 e il 13 marzo 1998 (r.o. nn. 699-704 del 1998);

che con le predette ordinanze é stata, altresì, sollevata questione di legittimità costituzionale (come risulta dalla parte motiva delle ordinanze stesse, pur in assenza del relativo riferimento nel dispositivo) dell’art. 82, quinto comma, lettera h), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto dall’art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985;

che, ad avviso dei giudici a quibus, la predetta norma, nel sottoporre a vincolo paesaggistico tutte le zone gravate da usi civici e le aree assegnate alle università agrarie, violerebbe:

l’art. 9 della Costituzione, che comporta che il valore estetico-culturale sia ragionevolmente individuato e preventivamente riconosciuto e sia effettivamente sussistente, in relazione a caratteristiche ad esso proprie e non attraverso la utilizzazione di caratteri e/o qualificazioni meramente giuridiche;

l’art. 42 della Costituzione, per l’illegittimo vincolo ablatorio apposto a beni individuati senza alcun riferimento alla loro struttura fisica ubicazionale e/o morfologica;

l’art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini proprietari, possessori e utenti di aree gravate da usi civici, che vedono gravemente limitate le facoltà di godimento ed utilizzo loro spettanti, senza che sia mai stata accertata la relativa valenza paesistica, e gli altri cittadini;

l’art. 97 della Costituzione e il principio del giusto procedimento, interferendosi nell’attività di gestione delle aree e nell’esercizio delle facoltà e dei diritti dei proprietari e utenti senza alcuna norma di coordinamento e procedimentale;

che anche in tali giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato che, in relazione alla sostanziale identità dei contenuti delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei giudizi;

che le questioni di legittimità costituzionale oggi sollevate sono già state risolte nel senso della manifesta infondatezza con la ordinanza n. 316 del 1998, e, per quanto riguarda quelle relative all’art. 1-sexies del d.l. n. 312 del 1985, ancor prima con l’ordinanza n. 68 del 1998 (v. anche, per taluni profili, l’ordinanza n. 158 del 1998);

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall’art. 1 della legge di conversione 8 agosto, 1985, n. 431, sollevate, in riferimento agli artt. 42, 97, 9, 25, secondo comma e 27 della Costituzione, dai Pretori di Roma, sezioni distaccate di Tivoli e di Castelnuovo di Porto, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 82, quinto comma, lettera h), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto dall’art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985, sollevate, in riferimento agli artt. 9, 42, 3 e 97 della Costituzione, dai Pretori di Roma, sezioni distaccate di Tivoli e di Castelnuovo di Porto, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.