Ordinanza n. 67/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 67

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 71 del codice di procedura penale promossi con ordinanze emesse il 2 aprile 1998 dal Tribunale di Avellino rispettivamente iscritte ai nn. 590, 591 e 592 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di Avellino, con tre ordinanze di contenuto pressochè identico, pronunciate tutte il 2 aprile 1998 in procedimenti a carico del medesimo imputato, che, pur essendo in grado di partecipare coscientemente al processo - come accertato dalla perizia disposta ai sensi dell’art. 70 del codice di procedura penale - risultava impossibilitato a presenziare al dibattimento perchè affetto da una grave infermità fisica, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, l’illegittimità dell’art. 71 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento penale in caso di imputato affetto da infermità fisica di natura permanente che non ne consenta la partecipazione al dibattimento";

che il giudice a quo richiama la sentenza costituzionale n. 354 del 1996, la quale, pur non ritenendo parificabile la posizione dell’imputato che non sia in grado di partecipare coscientemente al processo a quella dell’imputato impedito a comparire al dibattimento per infermità fisica permanente, avrebbe ravvisato forti analogie tra le due situazioni;

che, in più, secondo il Tribunale, l’impedimento fisico dell’imputato, determinando una stasi processuale sine die, viene a compromettere, oltre che il principio di eguaglianza, anche l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero (pure considerando l’inevitabile prescrizione dei reati) ed il principio del buon andamento dell’amministrazione della giustizia le cui strutture vengono sottoposte ad un aggravio ingiustificato di spese e di lavoro;

che in nessuno dei giudizi si é costituita la parte privata nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi, concernendo una identica questione, vanno riuniti;

che questa Corte con sentenza n. 354 del 1996 - tuttavia chiamata in causa dal giudice a quo - ha già dichiarato inammissibile la medesima questione prospettata denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, oltre che l’art. 71 del codice di procedura penale, anche gli artt. 486, 477 e 70 dello stesso codice, perchè, fra l’altro, una dichiarazione di illegittimità costituzionale del tipo di quella richiesta dal giudice a quo, oltre a determinare "la creazione ex novo di un regime eccezionale che invaderebbe le scelte che l’ordinamento riserva alla esclusiva sfera della discrezionalità legislativa", provocherebbe "come automatico effetto sul piano del diritto sostanziale, l’inserimento di un nuovo caso di sospensione della prescrizione del reato e, quindi, la creazione di conseguenze penali contra reum";

che la questione deve essere, dunque dichiarata manifestamente inammissibile, a nulla rilevando l’ulteriore parametro, peraltro erroneamente, evocato dal giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.