Ordinanza n. 47/99

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ORDINANZA N. 47

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificati dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1996 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Vitale Salvatore, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Pretore di Brescia ha sollevato, con ordinanza del 9 gennaio 1996 (r.o. n. 514 del 1998), questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), come modificati dall’art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 406;

che il giudice a quo, facendo proprie le eccezioni contenute nella memoria presentata dalla parte in data 9 gennaio 1996, ha ritenuto che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto la limitazione territoriale in esse contenute, che differenzia le due figure professionali, apparirebbe illogica ed irrazionale ed impedirebbe, di fatto, all’imputato di avvalersi di un professionista di sua fiducia.

Considerato che successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale (che, peraltro, era già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), é entrata in vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell’albo di procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense), che, nell’unificare le due categorie degli avvocati e dei procuratori legali, ha abrogato, con l’art. 6, comma 1, una serie di precedenti disposizioni, tra le quali quelle impugnate;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.