Ordinanza n. 39/99

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ORDINANZA N. 39

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze emesse il 12 novembre 1997 dal Tribunale di Monza, il 13 novembre 1997 dal Tribunale di Lecco e il 7 gennaio 1998 dal Tribunale di Crotone, rispettivamente iscritte ai nn. 36, 66 e 144 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 6, 7 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Monza (r.o. n. 36 del 1998), il Tribunale di Lecco (r.o. n. 66 del 1998) e il Tribunale di Crotone (r.o. n. 144 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e che le parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che, secondo i rimettenti, la norma impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. per la irragionevole diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere rispetto a quella dettata per le stesse dichiarazioni quando per fatti o circostanze imprevedibili non sia possibile ottenere la presenza del soggetto citato ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. (r.o. n. 66 del 1998), nonchè rispetto alla disciplina riservata alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari (r.o. n. 144 del 1998);

che i rimettenti lamentano inoltre che la norma impugnata, vietando in mancanza dell’accordo delle parti l'acquisizione di quanto legittimamente acquisito prima del dibattimento, deroghi irragionevolmente al principio di non dispersione della prova e impedisca al giudice la piena conoscenza dei fatti del giudizio, così sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine é quello della ricerca della verità, con conseguente lesione anche del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, in contrasto con gli artt. 3, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost. (r.o. n. 36 del 1998 in riferimento agli artt. 3, 25, 101, secondo comma, e 112 Cost.; r.o. n. 144 del 1998 in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., nonchè all’art. 24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto dell’imputato raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie al contraddittorio sulle fonti di prova);

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 36 e 144 del r.o. del 1998 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l’analogia delle questioni, al contenuto dell’atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell’accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall’imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale <<nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell’accordo delle parti alla lettura si applica l’art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale>>;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinchè verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Monza, al Tribunale di Lecco, al Tribunale di Crotone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999