Ordinanza n. 28/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 28

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) promossi con due ordinanze emesse l’11 febbraio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sui ricorsi proposti da Maria Rosa Lucia Montinari contro l’Università degli studi di Lecce e da Sergio Rinaldi contro l’Università degli studi di Bologna ed altro, iscritti ai nn. 686 e 687 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di costituzione di Maria Rosa Lucia Montinari nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 24 novembre 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

  uditi l’avvocato Giovanni Pellegrino per Maria Rosa Lucia Montinari e l’Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

  Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, in un giudizio promosso da un tecnico laureato in servizio dal 1988 per l’annullamento del provvedimento dell’Università degli studi di Lecce con il quale é stata respinta, per mancanza del requisito temporale previsto dall’art. 16 della legge n. 341 del 1990, la sua domanda per l’ottenimento di una supplenza, ha sollevato (R.O. n. 686 del 1997) questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, degli artt. 12 e 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), i quali disciplinano l’attività di docenza dei professori universitari e dei ricercatori confermati, ivi comprese le supplenze (art. 12), disponendo (art. 16) che nella dizione "ricercatori confermati" si intende compresa quella di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto" (e in particolare aver compiuto entro il 1980 un triennio di attività didattica e scientifica);

  che il rimettente lamenta la mancata equiparazione, ai fini dell’affidamento di un corso di insegnamento, dei tecnici laureati che hanno svolto tre anni di attività didattica e scientifica tra il 1980 e il 1990 a quelli che avevano svolto tale attività prima del 1980;

  che, nell’ambito di un giudizio promosso da un tecnico laureato in servizio dal 1966 per l’annullamento del provvedimento dell’Università degli studi di Bologna di rigetto dell’istanza diretta a conseguire lo status giuridico ed economico dei ricercatori confermati di pari anzianità, il medesimo Tribunale amministrativo regionale ha sollevato (R.O. n. 687 del 1997) questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, degli stessi artt. 12 e 16 della legge n. 341 del 1990, nella parte in cui non attribuiscono ai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 lo status giuridico ed economico dei ricercatori, ma si limitano ad equiparare le due categorie ai soli fini della possibilità di svolgimento dell’attività di docenza di cui all’art. 12.

  Considerato che le ordinanze prospettano questioni concernenti le medesime disposizioni, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;

  che, successivamente alle ordinanze di rimessione, é sopravvenuta la legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole), il cui art. 1, comma 10, prevede, tra l’altro: a) una autorizzazione alle università a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario riservati ai tecnici laureati che abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca entro il 1999, stabilendo che i vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati; b) la salvezza dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16 della legge n. 341 del 1990 per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 (svolgimento di attività didattica per un triennio prima del 1980), "anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980";

  che delle disposizioni richiamate deve essere valutata l’incidenza nei giudizi che hanno dato origine alle presenti questioni di costituzionalità;

  che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione delle questioni medesime.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

  ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 febbraio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria l’11 febbraio 1999.