Ordinanza n. 9/99

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ORDINANZA N. 9

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto) – come sostituito dall’art. 22, primo comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193 –, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1998 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Venezia nel procedimento penale a carico di Scasso Andrea, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di Andrea Scasso, imputato del reato di cui all’art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto) – come sostituito dall’art. 22, primo comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193 –, per aver condotto, il 9 aprile 1997, un’imbarcazione con motore fuoribordo da 78 cavalli senza essere in possesso della prescritta abilitazione, il pubblico ministero richiedeva al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Venezia l’emissione di un decreto penale di condanna alla pena dell’ammenda di lire 1.000.000;

che il GIP considerava pacifica la materialità della condotta ascritta all’imputato ed indubbia l'applicazione al caso di specie della normativa invocata dal pubblico ministero, non risultando che la navigazione intrapresa dallo Scasso avesse scopi lucrativi;

che lo stesso GIP, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1998, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193 (che ha sostituito il predetto art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto esso stabilisce un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto per l’ipotesi di conduzione, per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per conto terzi), di un’imbarcazione addetta alla navigazione interna senza il prescritto titolo professionale, punita – secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione – ai sensi dell’art. 1231 del codice della navigazione, con una ingiustificata disparità di trattamento fra due situazioni, di cui in realtà sarebbe eventualmente la seconda a dover essere più gravemente sanzionata rispetto alla prima, giacchè nel primo caso si tratta di navigazione diportistica, mentre nel secondo di navigazione professionale;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si é costituita la parte privata, nè é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale é già stata rimessa a questa Corte e dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza n. 297 del 1998, in quanto le due fattispecie indicate dal giudice a quo non sono omogenee, essendo diversi: a) lo scopo dell’attività, in un caso diportistico e nell’altro lucrativo; b) la tipologia della navigazione – che può riflettersi anche su quella dell’imbarcazione –, in un caso non professionale e nell’altro professionale; c) il titolo la cui mancanza é sanzionata, in un caso consistente nell’abilitazione alla guida e nell’altro in un titolo professionale;

che, pertanto, non potendo il tertium comparationis indicato nell’ordinanza di rimessione essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest’ultima, di per sè, non risulta irragionevole;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall’art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999