Ordinanza n. 467/98

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ORDINANZA N. 467

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 27 febbraio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sui ricorsi proposti da Germanà Roberto e altri e da Prattella Antonino contro il Comune di San Salvatore di Fitalia, iscritte ai nn. 386 e 387 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale dell’anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, investito di ricorsi di dipendenti comunali avverso provvedimenti di revoca dei benefici economici accordati ai sensi dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), e aventi ad oggetto il servizio militare prestato anteriormente all’entrata in vigore di detta legge, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui stabiliscono che il servizio militare valutabile ai sensi dell’art. 20 della citata legge n. 958 del 1986 é quello in corso al momento della sua entrata in vigore, nonchè quello prestato successivamente, disponendo altresì il riassorbimento delle somme erogate;

  che la disposizione denunciata contrasterebbe, ad avviso del rimettente, con l’art. 52, secondo comma, della Costituzione, che impone l’obbligatorietà del servizio militare, con salvaguardia della posizione di lavoro del cittadino;

  che sarebbe altresì violato l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e della stessa ragionevolezza della norma;

  che non é giustificabile il trattamento deteriore nei confronti di chi abbia prestato il servizio militare anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 958 del 1986;

  che dall’esame dell’art. 20, citato, non si potrebbero ricavare, altresì, limitazioni temporali;

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, osservando che la questione é già stata dichiarata infondata da questa Corte con le sentenze nn. 455 del 1992 e 385 del 1994, pronunce, queste, che il Collegio rimettente avrebbe ignorato, senza prospettare argomenti diversi da quelli esaminati.

  Considerato che l’art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha previsto la validità del servizio militare per l’inquadramento economico e la determinazione dell’anzianità lavorativa dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

  che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, può essere valutato soltanto il servizio militare in corso, e quello prestato successivamente all’entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986;

  che viene altresì a cessare il trattamento eventualmente corrisposto in difformità, con riassorbimento dell’incremento retributivo erogato (comma 3 dell’art. 7);

  che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ripropone la questione di legittimità costituzionale già dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 455 del 1992 (per quanto attiene al comma 1 dell’art. 7) e con la sentenza n. 385 del 1994 (con riguardo al comma 3 dello stesso art. 7);

  che non si adducono motivi nuovi, i quali possano giustificare una differente decisione.

  Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.