Ordinanza n. 465/98

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ORDINANZA N.465

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1997 dal Pretore di Roma – Sezione distaccata di Tivoli, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Pretore di Roma – Sezione distaccata di Tivoli, ha, con ordinanza del 4 giugno 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l’applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia quando per detti reati la pena detentiva non é alternativa a quella pecuniaria;

che nel giudizio non si é costituita la parte privata nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 145 del 1997 ha dichiarato non fondata la medesima questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, e che il giudice a quo non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati, risultando l’art. 27 della Costituzione chiamato in causa senza alcuna specifica motivazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma – Sezione distaccata di Tivoli con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.